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2. Gli effetti degli incentivi fiscali: le agevolazioni ambientali vigenti

2.4 I beni che godono di aliquota IVA ridotta

L’agevolazione IVA, concessa a determinati beni e servizi per finalità generalmente non ambientali, può incidere sul segnale di prezzo che induce i consumatori a razionalizzare i consumi e utilizzare in maniera più efficiente tali beni e servizi, riducendolo; in questo modo, si configura un trattamento privilegiato rispetto ad altre categorie di consumi e di contribuenti. In tali casi, si può dire che l’agevolazione in parola rappresenti un SAD, perché raggiunge le proprie finalità sociali senza tener conto dei potenziali impatti sul patrimonio naturale. La eterogeneità dei beni che usufruiscono del benefit in questione richiede una valutazione casistica dell’applicazione dell’agevolazione: il suo impatto sull’ambiente è tanto più dannoso quanto maggiori sono gli effetti ambientali negativi associati all’uso e produzione di determinati beni e servizi.

L’analisi condotta dal Ministero dell’ambiente assegna la qualifica di SAD a 17 su 22 fattispecie di IVA ridotta al 4%, al 5% e al 10% attualmente vigenti.

Due casi particolarmente difficili da giustificare sotto un profilo ambientale sono l’IVA agevolata per lo smaltimento in discarica530 e l’IVA agevolata per prodotti petroliferi per

uso agricolo e per la pesca in acque interne531. Entrambi i benefici consistono in una

riduzione dell’aliquota IVA pari al 10%.

La prima ipotesi riguarda il deposito in discarica per i rifiuti urbani raccolti in modo indifferenziato, che si collocano alla base della piramide gerarchica dei rifiuti: la fattispecie configura l’opzione meno favorevole per l’ambiente, e non costituendo un esempio di condotta sostenibile non consente di giustificare il trattamento di favore di cui beneficia. Nella seconda ipotesi, dal rapporto tra tonnellate di CO2 prodotte e IVA per l’acquisto di

prodotti petroliferi destinati a uso agricolo e per la pesca in acque interne emerge che il quantitativo di emissioni inquinanti nei settori menzionati è di gran lunga superiore rispetto

530 Tabella A, parte III, comma 127-sexiesdecies, d.P.R. n. 633/1972. 531 Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972.

alla media italiana (1.452 tCO2eq/mln € per l’agricoltura e 508 tCO2eq/mln € per la pesca in acque interne, a fronte di una media di 244 tCO2eq/mln €). L’agevolazione favorisce l’uso di prodotti petroliferi e la pesca in acque interne, ponendo un problema di equità ambientale nell’attuazione del polluter pays principle e cagionando una immotivata disparità di trattamento rispetto alla pesca in acque marittime.

La spesa fiscale totale correlata a tali SAD nel 2019 è stata quantificata in 3.462,58 milioni di euro.

2.5 Conclusioni

Dall’analisi dei dati forniti dal Ministero dell’Ambiente emerge un’incontestabile verità: le agevolazioni fiscali a connotazione ambientale attualmente vigenti sono eccessive nel numero e difettose nell’orientamento. Più della metà di questi incentivi (72 su 103) supporta in forma indiretta beni, servizi e attività idonei a generare emissioni inquinanti e produrre rifiuti, ovvero a incoraggiare il consumo di risorse esauribili. Un ulteriore indicatore fondamentale è la spesa fiscale connessa a ciascun tax benefit: secondo i dati più recenti, esposti in un dossier a cura del Senato della Repubblica, in cinque settori (trasporto aereo e marittimo, pesca, raffinazione, agricoltura e allevamento) sono riscontrabili i valori massimi in termini di impatto ambientale e di costo esterno, talmente alti da richiedere un intervento con la massima priorità532. Il sistema andrebbe completamente rivisto alla luce

di due criteri fondamentali: l’eliminazione di incentivi fiscali caratterizzati da un elevato impatto ambientale e da eccessiva spesa fiscale, e la revisione degli altri in senso maggiormente ecologico.

532 Documento n. 6 di valutazione del Senato della Repubblica, Chi inquina, paga? Tasse ambientali e sussidi

dannosi per l’ambiente. Ipotesi di riforma alla luce dei costi esterni delle attività economiche in Italia, 2017, pag. 46. Il documnto assegna alta priorità di intervento a un secondo gruppo di settori (trasporto stradale, metallurgia, prodotti da minerali non metalliferi, elettricità e gas, rifiuti, chimica e gestione dell'acqua) con valori medio-alti sia per l'intensità di sussidio che di costo esterno.

Pertanto, occorrerebbe iniziare con la rimozione dei SAD nei settori evidenziati, e proseguire con un’analisi caso per caso, tenendo conto del fatto che talune agevolazioni ambientalmente nocive tutelano diritti di rango costituzionale di pari importanza di quello ambientale: ad esempio, la riduzione dell’accisa sui carburanti per le autoambulanze533 e

l’esenzione dall’accisa sui carburanti per la sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione534 dovrebbero restare in vigore, poiché rispondenti ad insuperabili

esigenze sociali e solidaristiche, ma possibilmente modificate, limitandone l’applicazione all’uso di carburanti alternativi (elettricità, GPL, metano, GNL e idrogeno). Infine, vi sono ulteriori fattispecie agevolative che potrebbero essere modificate, limitandone la fruizione all’utilizzo di fonti rinnovabili e del riciclo: ad esempio, l’applicazione di un’aliquota IVA agevolata per lo smaltimento dei rifiuti in discarica potrebbe essere circoscritta ai soli residui provenienti dalle operazioni di riciclo. Naturalmente, la possibilità di abrogare talune fattispecie vigenti di tax expenditures dipende anche dal loro inquadramento in rapporto al principio di capacità contributiva: qualora siano qualificate come manifestazioni di una forza economica ridotta - conformemente all’orientamento dottrinale delineato nei precedenti paragrafi - , la loro espunzione dall’ordinamento non sarebbe consentita; ciò renderebbe necessaria una generale revisione del sistema agevolativo, al fine di adeguarlo ai principi europei dello sviluppo sostenibile e del «chi inquina, paga». Un’ultima osservazione induce a ritenere preferibile l’abolizione dei SAD, rispetto alla mera modifica: nel 2019, la spesa totale correlata a tutti i SAD di natura fiscale è stata quantificata in 17.943,77 milioni di euro, un costo pressoché insostenibile per il bilancio pubblico.

533 Tabella A, punto 13, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504). 534 Tabella A, punto 6, TUA (D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

3. Gli incentivi previsti dalla normativa Covid-19 e gli effetti sulla tutela