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I centri storici

12. Il Paesaggio culturale

12.2. I centri storici

Tra i beni culturali urbanistici la specie più importante è quella dei centri storici. Si tratta, in realtà, come già accennato, di “una categoria dall’incerta definizione ed inquadramento”96. Infatti, nota

A.Bartolini nel suo sopra citato saggio, il Codice dei beni culturali non contempla i centri storici tra i beni culturali come oggetto di tutela. Possono essere dei beni paesaggistici, laddove siano sottoposti a specifico vincolo di tutela paesaggistica (art.136, comma 1, lett.c: “i complessi di cose immobili inclusi i centri ed i nuclei storici”). Si tratta di una disciplina episodica, lasciata ad una valutazione caso per caso dell’autorità preposta all’apposizione del vincolo.

Una previsione più ampia è, invece, contenuta nella disciplina urbanistica: il d.m. 1444/1968 contempla i centri storici tra le zone “A” (le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi) e detta una disciplina su densità edilizia, altezze e distanze. Nel tempo poi con le leggi nazionali e regionali sono state introdotte discipline speciali volte alla riqualificazione dei centri storici (programmi di recupero ecc). “Il limite delle normative sopra richiamate è, però, quello di considerare il centro storico come una res di valore culturale e paesaggistico, disinteressandosi del contesto, innescando meccanismi assai noti come quello della “musealizzazione”. In realtà, come ha notato Feliciano Benvenuti “il centro storico è molto più di un paesaggio o di un ambiente: esso è il paesaggio dell’uomo o, per usare termini che potrebbero sembrare poetici, l’ambiente dell’anima”. La definizione

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immaginifica del centro storico come “ambiente dell’anima”, ci consente di addentrarci in maniera più moderna ed efficace nei problemi dei centri storici”97.

A tal proposito era stato presentato nel 1997 un disegno di legge sulle città storiche, con cui per la prima volta si è tentato di assegnare ai centri storici, ai quartieri e ai siti di interesse storico e artistico che attorniano il centro storico, la loro collocazione nel novero dei beni culturali. Il concetto così individuato generava dei problemi di sovrapposizione con la nozione di centro storico propria della disciplina urbanistica: il “centro storico” avrebbe dovuto considerarsi un concetto storicamente utilizzato solo all’interno della disciplina urbanistica e, dunque, oggetto di una disciplina prevalentemente edilizio-conservativa, mentre la “città storica” faceva riferimento a finalità di vivibilità delle città d’arte e di cultura. Nel frattempo la giurisprudenza riconduceva i centri storici ai beni paesaggistici, in particolare ai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto estetico e tradizionale, e quindi, tra le c.d. bellezze d’insieme (in precedenza – l’art.139 del t.u.1999). Tale soluzione ermeneutica è stata poi fatta propria dal legislatore con il Codice dei beni culturali e paesaggistici, che ha modificato l’art.136, lett.c). I centri storici, pur non rientrando tra le aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del Codice, vengono inclusi tra i beni suscettibili di tutela paesaggistica mediante dichiarazione di notevole interesse pubblico, di competenza regionale e, in via sostitutiva, anche ministeriale. Questo inquadramento appare coerente alla nuova nozione di paesaggio (l’art.2, comma 3 dell’art.131 del Codice), quale “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di

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fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”. D’altronde il Codice elabora il principio del patrimonio culturale che comprende i beni culturali e quelli paesaggistici. L’espressione bene culturale si è infatti nel tempo arricchita della componente ambientale, attraverso una evoluzione legislativa che ha condotto, attraverso la tutela e la valorizzazione di questi beni, all’istituzione nel 1985 del Ministero dei beni culturali e ambientali ora scisso in due Ministeri98.

Significativo un passaggio del Piano di gestione del sito UNESCO «Il centro storico di Firenze» approvato dalla giunta comunale il 7 marzo 2006, dove si legge che benché Firenze possa essere ragionevolmente definita «museo diffuso, non un semplice contenitore di opere d’arte ma un’opera d’arte essa stessa», l’immagine del centro storico di Firenze va «al di là dell’aspetto monumentale, rivive nelle tradizionali botteghe artigiane che da secoli offrono una produzione di alto livello qualitativo, nel rispetto delle antiche tecniche di lavorazione”. “L’artigianato fiorentino e i negozi storici costituiscono testimonianza concreta del passato, garantiscono la continuità della tradizione e consentono di far sopravvivere l’immagine della città antica nei suoi molteplici aspetti».99

E’, dunque, “l’anima”, il cuore del centro storico, che deve essere attentamente disciplinato e valorizzato dalle politiche comunali.

98 Maria Vittoria LUMETTI, Il centro storico tra bene culturale e

paesaggistico, in Governo del territorio e patrimonio culturale, Studi del XIX

convegno nazionale Bari-Matera, 30 settembre – 1 ottobre 2016, a cura di Paolo Stella Richter, pp. 372-379, Giuffrè Editore, Milano, 2017

99 Stefano CIVITARESE MATTEUCCI, La pianificazione paesaggistica: il

coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione, in Aedon, Rivista di arti e diritto on line 3/2005, doi: 10.7390/20809

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E questa è – ha notato A.Bartolini – “la grande sfida che si deve assumere l’urbanistica e conseguentemente il diritto urbanistico, ovvero quello di porre una disciplina che tenga assieme tutela e valorizzazione del bene culturale urbanistico, da intendersi, non solo come opus ma anche come valore immateriale, come anima”. In questo quadro l’urbanistica può offrire dei modelli che aiutino le nuove politiche urbane: un esempio viene dall’Umbria, dove il t.u. del governo del territorio (l.r.n. 1/2015) ha indicato ai comuni di predisporre il quadro strategico di valorizzazione (QSV) che “indica le azioni strategiche a carattere pluriennale finalizzate allo sviluppo delle attività e funzioni economiche, produttive, culturali, ricreative e di servizi, compatibili e coerenti per la rivitalizzazione e valorizzazione del centro storico e delle aree contermini”100.