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Il provvedimento dell’apposizione del vincolo per i soggetti pubblici, la

7. Vincoli

7.1. Il provvedimento dell’apposizione del vincolo per i soggetti pubblici, la

I beni culturali ex lege sono le cose appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico o a persone private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art.10, comma 1), sono soggetti per legge a vincolo a condizione che: 1) l'esecuzione dell'opera risalga ad oltre settanta anni; 2) sia opera di autore non vivente; 3) la sussistenza dell'interesse non sia stata esclusa da apposita verifica. La verifica è eseguita dal Ministro d'ufficio o su richiesta del soggetto proprietario (art.12, comma 2).

Questo significa, che tutte le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti di cui sopra che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settant’anni, sono soggette al Codice dei Beni Culturali e non possono essere alienate (art. 54, c. 2) fino a conclusione del procedimento di verifica.

Il vincolo imposto dalla legge può essere rimosso solo a seguito di una verifica negativa.

La verifica è effettuata dai competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale formulati dal Ministero. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta è corredata da elenchi dei beni e

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dalle relative schede descrittive. Qualora non sia riscontrato l'interesse culturale, le cose in questione non sono più soggette alla disciplina dei beni culturali e i competenti uffici possono eventualmente disporne la sdemanializzazione quando non vi ostino ragioni di pubblico interesse, rendendole liberamente alienabili. Qualora la verifica sia positiva, essa equivale alla dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art.13 del Codice49.

Il Codice dei Beni Culturali ha introdotto una procedura standardizzata per la raccolta dei dati attraverso un sistema informatico nazionale accessibile al sito http://www.benitutelati.it/ che prevede la compilazione di schede da parte dell'ente richiedente secondo modalità stabilite da intese da sottoscrivere con il Segretariato Regionale.

Dopo l'esame e la firma del Segretario Regionale, delegato in materia, il Decreto di vincolo, a cura della Soprintendenza, viene notificato ai proprietari/possessori tramite l'Ufficio Messi del Comune di residenza.

Dopo la notifica, il Decreto viene trascritto presso l'ufficio della Conservatoria competente per territorio affinché l'azione di tutela possa essere esercitata, anche in occasione dei passaggi di proprietà. L'ufficio vincoli cura inoltre l'aggiornamento dell'elenco degli immobili sottoposti a vincolo, in osservanza del disposto della legge 241/90.

49 Al riguardo si veda anche il D.M. 6 febbraio 2004, in G.U n 52 del 3 marzo

2004 Verifica dell'interesse culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica. (Mengoli, p.530-531, cit).

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Il settore è preposto anche al rilascio di dichiarazioni di esistenza o inesistenza di vincoli, previo inoltro di istanza in bollo da parte dell'interessato50.

7.2. Il provvedimento della costituzione del vincolo per

i proprietari privati

Ove l'immobile non rientri nella categoria di cui sopra, il vincolo viene costituito con specifico procedimento con cui sarà dichiarata

l'interesse culturale (art.13 del Codice).

In base all'art. 14 del Codice dei Beni Culturali le Soprintendenze di settore avviano, secondo le rispettive competenze, il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 13 dello stesso Codice dei Beni Culturali.

La proposta è sottoposta al Segretariato Regionale che, dopo le procedure di rito, emana il relativo Decreto di dichiarazione dell'interesse culturale del bene di proprietà privata di cui all'art. 10 del Codice, sottoponendo così il bene privato ai vincoli di tutela dettati dalla normativa.

Il provvedimento di imposizione del vincolo deve essere congruamente motivato. La dichiarazione è elemento essenziale del provvedimento, che viene a sacrificare la proprietà e ad imporre gratuiti carichi sulla proprietà privata, giustificati dal superiore interesse pubblico.

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il sito ufficiale del Ministero per i beni e attività culturali http://www.sabap-ba.beniculturali.it/index.php?it/98/vincoli

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Il provvedimento deve essere notificato al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto (art.15 del Codice). E' la notifica l'elemento costitutivo del vincolo e non il provvedimento in sè, essendo l'atto recettivo. Quindi, gli effetti del vincolo decorrono dalla notifica.

Si distinguono sul profilo di competenza l'emanazione del provvedimento finale, la cui adozione spetta al Ministero (art.14, comma 6, del Codice), e quindi al Direttore Regionale, e l'avvio del procedimento, che spetta al soprintendente, anche su motivata richiesta della Regione e di ogni altro ente territoriale interessato. Art.14, comma 1: Il soprintendente che ha avviato il procedimento, ne dà comunicazione al proprietario, al possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.

Questa comunicazione ai sensi della L.n 241/1990, art 7, non deve essere fatta nel caso di urgente intervento dell'amministrazione e qualora lo scopo della partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo è comunque altrimenti raggiunto51.

La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti cautelari, nonchè l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni. Qualora si tratti di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune e alla Città metropolitana interessati. (Codice, art. 14, commi 2 e 3).

51 Cons.Stato, Sez VI, 23.03.1998, nr 358, in Foro amm, 1998, 767;

Cons.Stato, 1998, I, 454; Urbanistica e appalti, 1998, 559, in MENGOLI, p. 532, nota 4

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Effetto della comunicazione è l'applicazione in via cautelare delle disposizioni del Codice che disciplinano gli effetti della costituzione del vincolo.

In altre parole, l'avvio stesso del procedimento comporta, sia pure in via cautelare e quindi temporanea, l'imposizione del vincolo.