• Non ci sono risultati.

I doveri di consegna della polizia giudiziaria.

criminosa 34 , ove sia raggiunta almeno la soglia del tentativo 35 , a legittimare

19. I doveri di consegna della polizia giudiziaria.

Il terzo comma dell’art. 386 pone a carico della polizia giudiziaria un duplice dovere di consegna al pubblico ministero del luogo di esecuzione della misura:

trasmissione del verbale di arresto o di fermo e messa a disposizione del- l’arrestato o del fermato. Il termine per l’una e per l’altra attività è, di regola, il

medesimo: ventiquattro ore dalla materiale apprensione della persona203. Al-

l’inosservanza del termine consegue la sopravvenuta inefficacia della misura precautelare (art. 386 comma 7)204, con conseguente liberazione immediata del

soggetto a norma dell’art. 389. Per il caso di fermo, il sesto comma dell’art. 386 prescrive che il relativo verbale sia trasmesso, oltre che al pubblico ministero del luogo di esecuzione della misura, anche a quello che l’ha disposta, se diverso. La trasmissione al magistrato che ha disposto il fermo, tuttavia, non parrebbe sotto- posta al termine di ventiquattro ore, alla cui inosservanza è collegata la caduca- zione della precautela205. In ogni caso, si è osservato che essa dovrebbe comun-

que avvenire con tempestività, così da mettere prontamente il destinatario in con- dizione di interrogare il fermato ex art. 388 e di disporne l’immediata liberazione a norma dell’art. 389, qualora ve ne fossero i presupposti: entrambe le prerogati- ve, infatti, non parrebbero appartenere in via esclusiva al pubblico ministero del luogo di esecuzione della misura206.

In forza del d.l. 1.7.2013, n. 78, convertito nella legge 9.8.2013, n. 94, è ora espressamente consentito l’invio del verbale «anche per via telematica». In ogni caso, in giurisprudenza si era già riconosciuto che la trasmissione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo e, quindi, anche mediante telefax207, purché sia ef-

fettuata per l’intero contenuto dell’atto, così da consentire al magistrato di con- trollare immediatamente la ritualità delle circostanze nelle quali la restrizione del- la libertà si è verificata208. L’art. 386 comma 3 prevede che il pubblico ministero

possa autorizzare la polizia a posticipare la trasmissione del verbale oltre le ven- tiquattro ore dall’arresto o dal fermo. La dilazione non può comunque consentire che l’adempimento del dovere abbia luogo al di là delle quarantotto ore dall’ese- cuzione della misura: questo, infatti, è il termine per la richiesta di convalida della

203 V. Cass., Sez. IV, 27.3.2014, Butnaru, cit. (dovendosi comunque «escludere dal compu-

to il tempo necessario per l’accertamento dell’identità del soggetto»); Cass., Sez. I, 10.5.2005, Cicconi, cit.; Cass., Sez. III, 10.10.2003, Boschet, CED, 2003/227301 (secondo cui «nel com- puto di tale termine è compreso anche il trattenimento in commissariato»).

204 Cass., Sez. VI, 17.1.1990, Bertucci, CED, 1990/183465, ha escluso l’inefficacia dell’ar-

resto ove la polizia abbia provveduto alla tempestiva trasmissione del relativo verbale, ma lo stesso non sia stato ricevuto o trattenuto per disorganizzazione interna degli uffici destinatari.

205 In tal senso, L. D’Ambrosio, Art. 386, 416 s.; A. Ferraro, Arresto, 69 s. 206 V. L. D’Ambrosio, Art. 388, 431, e Id., Art. 389, 435. Sul punto, infra, 22; 23.1. 207 Cass., Sez. VI, 3.12.2008, Vizzari, CED, 2009/243056.

precautela, che deve essere trasmessa al giudice per le indagini preliminari ac- compagnata, fra l’altro, dal verbale di arresto o di fermo (art. 122 disp. att. trans.)209. In giurisprudenza210 si è precisato che presupposti della dilazione sono

specifiche circostanze di fatto, di tempo e di luogo tali da rendere impossibile o oggettivamente difficoltosa la trasmissione del verbale entro il termine ordinario nel caso concreto; non possono rientrarvi modalità organizzative o orari degli uf- fici giudiziari, che debbono conformarsi alle esigenze delle funzioni svolte. La necessità di consentire una verifica circa le ragioni della dilazione ed il rigoroso rispetto del maggiore termine eventualmente concesso per la trasmissione del verbale parrebbe richiedere la forma scritta dell’autorizzazione data dal pubblico ministero. Tuttavia, in giurisprudenza si registrano posizioni di segno diverso, fa- vorevoli all’oralità, con annotazione ex art. 373, comunque priva, ove mancante, di conseguenze processuali211. Anche l’inosservanza del termine prorogato com-

porta la caducazione della misura212.

Originariamente identificata con la trasmissione del verbale di arresto o di fermo, sin dall’intervento riformatore operato con il d.lgs. 14.1.1991, n. 12, la

messa a disposizione dell’arrestato o del fermato si attua mediante la sua

«conduzione nella casa circondariale [o mandamentale]»213 del luogo di ese-

cuzione della misura214 (art. 386 comma 4). Ai fini della verifica circa il rispetto

del termine prescritto per tale adempimento, l’art. 122 disp. att. esige che la ri- chiesta di convalida inoltrata al giudice sia accompagnata, fra l’altro, da «copia della documentazione attestante che l’arrestato o il fermato è stato tempestiva- mente condotto nel luogo di custodia». In giurisprudenza si è tuttavia ritenuta non necessaria una specifica attestazione circa la tempestiva conduzione in carcere del soggetto, utilmente deducibile, ad esempio, dal verbale di elezione di domicilio formato nell’ufficio matricola dell’istituto215. In virtù dell’art. 558, nel caso di ar-

209 In dottrina v. A. Ferraro, Arresto, 66; K. La Regina, L’udienza, 196; F. Vergine, Arresto, 457. 210 V. Cass., Sez. I, 14.10.2011, Nuzzaci, CED, 2011/251551; Cass., Sez. VI, 8.5.2003, Pa-

dovan, CED, 2003/225720.

211 V. Cass., Sez. V, 12.7.1991, Barlera, CED, 1991/187919-187920-187921. Più recente-

mente cfr. Cass., Sez. IV, 9.2.2012, D’Agostino, cit., Cass., Sez. II, 28.5.2008, M.L., in Dir.

pen. proc., 2008, 1108.

212 Cfr. A. Ferraro, Arresto, 66 s.

213 A norma dell’art. 60 comma 1 o.p., «gli istituti di custodia cautelare si distinguono in

case mandamentali e circondariali». Tuttavia, la bipartizione è attualmente «priva di significa- to» ed ormai risalente è l’avvio del processo di dismissione delle case mandamentali: v. F. Del- la Casa, Art. 60, 765 s. È noto, inoltre, che indagati e imputati sono spesso collocati all’interno di sezioni di case di reclusione, ossia di istituti per l’esecuzione delle pene.

214 Sostengono l’inefficacia della misura «non solo in caso di perenzione del termine» per la

“consegna” dell’arrestato o del fermato al pubblico ministero, «ma anche nella ipotesi in cui nel termine prescritto» egli sia affidato «ad un istituto di custodia territorialmente e “funzio- nalmente” incompetente» D. Carcano, G. Izzo, Arresto, 11 s.

resto nella flagranza di un reato attribuito al tribunale in composizione monocratica, non necessariamente l’arrestato deve essere posto a disposizione

del pubblico ministero. Se anche il magistrato ordina che ciò avvenga, tale adempimento non implica che il soggetto venga condotto in una casa circonda- riale216.

20. Doveri e poteri del pubblico ministero incidenti sulla difesa tecnica