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Il potere di fermo: titolarità e modalità di esercizio.

criminosa 34 , ove sia raggiunta almeno la soglia del tentativo 35 , a legittimare

13. Il potere di fermo: titolarità e modalità di esercizio.

Il potere di disporre il fermo spetta al pubblico ministero146. La polizia giu-

diziaria è tenuta a dare esecuzione al provvedimento del magistrato; soltanto in

via sussidiaria procede al fermo di propria iniziativa. Sotto il profilo temporale, la collocazione della relativa disciplina nel titolo VI del libro V non ha talvolta impedito di concludere che l’esercizio del potere di fermo da parte del pubblico ministero non risulta normativamente confinato entro la fase delle indagini preli- minari e, dunque, non appare precluso dopo la chiusura delle stesse147. Sotto il

profilo locale, l’art. 386 comma 6 testimonia che l’esecuzione del fermo disposto

dal magistrato non subisce limiti territoriali legati alla ripartizione delle funzioni di pubblico ministero tra i vari uffici presenti sul territorio nazionale: il pubblico ministero che ha esercitato il potere di cui all’art. 384 comma 1, infatti, ben può essere diverso da quello del luogo in cui il provvedimento viene eseguito148. Sotto

il profilo formale, dall’art. 122 disp. att. si ricava che il fermo è disposto con de-

creto, che si ritiene debba essere motivato149. La mancanza di motivazione, tut-

tavia, «non comport[erebbe] sanzioni di carattere processuale»150. L’urgenza del

caso, inoltre, consentirebbe un «ordine rivolto alla polizia giudiziaria […] oral- mente»151. Sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 comma 1, l’esercizio del

potere di fermo da parte del pubblico ministero è doveroso. Per loro natura, tutta- via, tali condizioni richiedono una verifica che apre significativi margini di di-

screzionalità152. Circostanze particolari e ragioni specifiche possono consentire

146 Secondo l’art. 3 comma 1 d.lgs. 20.2.2006, n. 106, «il fermo di indiziato di delitto dispo-

sto da un procuratore aggiunto o da un magistrato dell’ufficio deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o dal magistrato apposita- mente delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4», del medesimo testo normativo. Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno negato che il medesimo assenso, previsto dal secondo comma dell’art. 3 d.lgs. n. 106/2006 anche per la richiesta di una misura cautelare, si configuri «come condizione di ammissibilità» della stessa e «di validità della conseguente or- dinanza cautelare del giudice»: Cass., Sez. Un., 22.1.2009, Novi, in Cass. pen., 2009, 4157, con nota di M. Ceresa-Gastaldo.

147 V. Cass., Sez. I, 23.5.2013, Lanza, CED, 2013/256048, Cass., Sez. II, 20.12.2006, Bian-

co, CED, 2007/235815; in dottrina, F. Alonzi, Le attività, 173, nota 54. V., però, Rel. prog.

prel. c.p.p., 884, là dove definisce arresto e fermo quali «misure coercitive tipiche della fase

delle indagini preliminari».

148 Cfr. A. Ferraro, Arresto, 47; F. Vergine, Arresto, 435.

149 Sul punto, A. Ferraro, Arresto, 47 s.; K. La Regina, L’udienza, 186. In giurisprudenza,

sull’indicazione del fatto in ordine al quale il fermo è disposto, v. Cass., Sez. fer., 6.8.1991, Padovano, in Cass. pen., 1992, 1281 ss.

150 D. Carcano, G. Izzo, Arresto, 32.

151 Cfr. Gius. Amato, M. D’Andria, Organizzazione, 264.

152 V. D. Carcano, G. Izzo, Arresto, 32; M. Chiavario, Diritto processuale, 731; A. Ferraro,

al pubblico ministero di «ritardare l’esecuzione […] del fermo dell’indiziato di delitto», com’è previsto per le ipotesi considerate dall’art. 9 comma 7 legge 16.3.2006, n. 146.

13.1. Il fermo d’iniziativa della polizia giudiziaria.

Ordinariamente investita della mera esecuzione del provvedimento con cui il pubblico ministero dispone la precautela, soltanto in via sussidiaria la polizia giu- diziaria è titolare del potere-dovere di procedere al fermo di propria iniziativa. Più precisamente, essa è chiamata ad esercitare una funzione di supplenza del pubblico ministero che, quando i presupposti del fermo si manifestano, non abbia

ancora assunto la direzione delle indagini (art. 384 comma 2) e, successiva-

mente, a sostituirlo in situazioni di urgenza tali da impedire di attendere il suo provvedimento (art. 384 comma 3). Sotto il primo profilo, in giurisprudenza si è affermato che il potere-dovere di supplenza perdura anche dopo che la notizia di reato è stata comunicata al pubblico ministero, fino a quando egli non «si sia atti- vato nell’esercizio concreto dei suoi poteri sulla polizia giudiziaria»153. Successi-

vamente all’assunzione della direzione delle indagini da parte del magistrato, l’art. 384 comma 3 attribuisce rilevanza a conoscenze sopravvenute che denun- ciano alla polizia la necessità di un fermo immediato: se – e soltanto se – il pub- blico ministero non può garantire un intervento sufficientemente tempestivo, il legislatore incarica dell’intervento la polizia. Un fermo immediato è richiesto nel

caso in cui emergano «specifici elementi […] che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga»154. Fra gli elementi rilevanti è ora espres-

samente richiamato «il possesso di documenti falsi», senza che, tuttavia, ne derivi automaticamente la precautela155. L’art. 384 comma 3 contempla il fermo in as-

senza di un provvedimento del pubblico ministero, che pure abbia già assunto la direzione delle indagini, anche nel caso della sopravvenuta individuazione

dell’indiziato da parte della polizia giudiziaria. Com’è stato opportunamente os-

servato, «nonostante la non chiara formulazione letterale della norma», sembra doversi ritenere che anche nei confronti di un indiziato neo-individuato il potere di fermo della polizia giudiziaria sia legittimamente esercitabile a condizione che risulti impossibile «attendere il provvedimento del pubblico ministero»156, a fron-

te – parrebbe – del fondato pericolo che il soggetto sia per darsi alla fuga. Con ri- guardo all’ipotesi di un fermo effettuato dalla polizia di propria iniziativa dopo

153 Così Cass., Sez. I, 24.6.1992, Greco Tonegutti, cit.

154 In giurisprudenza si è affermato che «è evidente […] la differenza tra il fondato pericolo

di fuga richiesto dai primi due commi dell’art. 384 […] ed il concetto espresso con i termini sia per darsi alla fuga, che stanno ad indicare chi stia in concreto scappando»: Cass., Sez. V, 17.4.2001, Bove, CED, 2001/219474.

155 V. L. Cordì, sub art. 13, 548. 156 A. Ferraro, Arresto, 46.

che il pubblico ministero abbia già assunto la direzione delle indagini ed in assen-

za delle condizioni fissate nel comma 3 dell’art. 384, si è precisato che esso

«deve considerarsi come avvenuto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, dunque, insuscettibile di convalida»157. Infine, si ricordi l’ipotesi speciale di fermo ad ini-

ziativa della polizia giudiziaria, nei confronti «dell’imputato che […] stia per dar- si alla fuga», prevista dall’art. 307 comma 4 in collegamento con la scarcerazio- ne per decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare: essa è disciplinata dalle disposizioni sul fermo di indiziato di delitto, «in quanto compatibili».