2. I L DIRITTO ALL ’ UNITÀ E AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE NELLA NORMATIVA
2.5. La tutela del diritto al ricongiungimento familiare di cittadini di Stat
2.5.2. I titolari del diritto al ricongiungimento familiare
Sin dall’apertura della direttiva vengono poste le condizioni per la sua applicabilità, si legge agli artt. 1 e 3 che la stessa riconosce il diritto al ricongiungimento familiare ai “i cittadini di Paesi terzi180 che risiedono
legalmente nel territorio degli Stati membri”, affinché ciò possa
avvenire il soggiornante deve essere titolare “di un permesso di
soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, e avere una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile”, l’ art. 3 aggiunge che il
permesso viene rilasciato a prescindere dallo status giuridico dei familiari. Dunque, due sono le condizioni poste al soggiornante che richiede il ricongiungimento: un permesso di soggiorno con validità pari o superiore a un anno e una fondata prospettiva di ottenere il diritto di
179 Art. 3 comma 2 lettere a), b), c) direttiva 2003/86. A questo proposito, va detto che nella quasi totalità dei Paesi osservati il diritto al ricongiungimento familiare è riconosciuto anche ai titolari di protezione sussidiaria. Malta rappresenta l’unica eccezione. Inoltre, gli ordinamenti nazionali che prevedono forme temporanee di protezione, come Svezia e Paesi Bassi, assicurano anche ai titolari di queste ultime l’accesso al ricongiungimento familiare. Quanto ai richiedenti asilo, invece, nessun Paese analizzato riconosce loro il diritto a ricongiungersi con i propri familiari. Tuttavia, in Spagna e Regno Unito è garantito una sorta di diritto al mantenimento dell’unità familiare di quei richiedenti asilo, i cui familiari si trovino anche essi sul territorio dello Stato membro e non abbiano o non vogliano avanzare domanda individuale di asilo. Una situazione a parte, infine, è rappresentata dalla Spagna dove, nonostante la legge riconosca a tutti i titolari di protezione internazionale il diritto al ricongiungimento familiare, i nuclei che possiedono nazionalità diverse ne sono di fatto esclusi. Il regolamento attuativo che dovrebbe definirne requisiti e modalità infatti non è mai stato emanato, con conseguente inapplicabilità della norma. 180 “Cittadino di un paese terzo” è definito dalla direttiva chiunque non sia cittadino dell’Unione ai sensi dell’art. 17, paragrafo I del Trattato.
133 soggiornare in modo stabile181, per i rifugiati non è previsto il requisito
della durata almeno annuale del permesso.
La valutazione sulla “fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiorno in modo stabile” che l’art. 3 richiede lascia un margine di discrezionalità in capo agli Stati membri molto ampio in quanto l’interpretazione di tale requisito è interamente devoluta ad essi. Su indicazione della Commissione questa disposizione dovrebbe essere volta ad escludere dall’esercizio del diritto al ricongiungimento coloro che, soggiornando temporaneamente, non abbiano “la possibilità di rinnovo” del permesso di soggiorno.
Si tenga in considerazione che, la prospettiva di un soggiorno stabile dipende molto anche dalle politiche migratorie che i diversi Stati adottano.
Si pensi ad esempio ad un lavoratore che risiede legalmente in Italia per 4 anni consecutivi il quale inizia le procedure di applicazione per il ricongiungimento e nel frattempo perde il lavoro, qualificandosi successivamente lavoratore stagionale, con un permesso della durata di 6-8 mesi, ma con un contratto che si protrae nel tempo. Tale lavoro gli consente di avere tutti i requisiti richiesti182 ma non quello del
permesso di soggiorno che ha importanza prevalente rispetto agli altri. Al verificarsi di casi come questi, seguendo il dettato della norma la direttiva diviene inapplicabile, ecco dunque che sarebbe stato molto più semplice ed efficace se si fosse fatto riferimento alla nozione di “stabilità” ovvero “di valutazione complessiva della situazione personale” piuttosto che solo alla “fondata prospettiva”, considerando che il cittadino solo in condizioni di stabilità chiederebbe il
181 Nei lavori preparatori, l'idea era di non riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare ai soggiornanti a titolo unicamente temporaneo e senza possibilità di rinnovo.
134 ricongiungimento con i propri familiari e difficilmente si avventurerebbe in situazioni in cui per mancanza di mezzi non abbia modo di provvedere alle esigenze dei suoi congiunti .
Nemmeno la Commissione è stata in grado di chiarire questo concetto, né si trovano indizi in proposito nei documenti del Consiglio o del Parlamento europeo, dunque come già detto il punto è rimesso all’esclusiva discrezionalità statale183. Quello che si auspica è che gli
Stati siano cauti nel valutare detta prospettiva al fine di non pregiudicare la possibilità dei cittadini di Paesi terzi di potersi ricongiungere con la propria famiglia, vedendosi così anche tutelato il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
A ciò si deve aggiungere che l'articolo 8, paragrafo 1, dà un’ulteriore facoltà agli Stati membri, quella di poter imporre un periodo minimo di soggiorno legale (non superiore a due anni) prima che possa avvenire il ricongiungimento. Ciò significa che, una volta depositata la domanda, gli Stati possono rinviare la concessione del ricongiungimento fino alla scadenza del periodo stabilito dalla legislazione nazionale.
L’ ambito di applicazione della direttiva 2003/86 è esteso anche a tutti i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo sulla base della direttiva del Consiglio 2003/109 del 23 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo, qualora, decidano di trasferirsi in un secondo Stato membro. In base all’art. 16 della direttiva 2003/109, i familiari del soggiornante, elencati dall’art. 4 della direttiva 2003/86, hanno diritto (coniuge, figli minori non sposati) o possono (ascendenti, figli adulti non sposati, partner) accompagnarlo o raggiungerlo nel secondo Stato membro, allorché la famiglia era già riunita nel primo
183 Cfr. in proposito A. Di Pascale - M. Pastore, Il recepimento delle direttive sul ricongiungimento familiare e sui soggiornanti di lungo periodo, cit., p. 15
135 Stato membro184. Negli altri casi in cui il ricongiungimento familiare
avvenga per la prima volta nel secondo Stato membro si applicano le disposizioni della direttiva 2003/86.
In conclusione, è da rilevare che la direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli contenute: “a) negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati
tra la Comunità o tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e dei Paesi terzi, dall'altra; b) nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1987 e nella convenzione europea relativa allo status di lavoratore migrante del 24 novembre 1977”. È altresì facoltà degli Stati membri adottare o
mantenere in vigore disposizioni più favorevoli185.