2. La valutazione giudiziale del modello organizzativo e le attuali difficoltà
2.3. Idoneità del modello in caso di malattia professionale o di infortunio
2.3. Idoneità del modello in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro.
L’art. 9, l. n. 123/2007 ha introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 l’art. 25-‐‑septies, poi modificato dal T.U. in materia di salute e sicurezza sul lavoro, d.lgs. n. 81/2008. Con tali norme la responsabilità da reato degli enti è stata estesa ai delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui luoghi di lavoro.
In particolare, il legislatore del 2008, con l’art. 30 d.lgs. n. 81/2008, ha specificato il contenuto dei modelli di organizzazione e gestione cui l’ente si deve dotare per andare esente da responsabilità in relazione alla commissione dei reati di omicidio e lesioni colpose in violazione di norme antinfortunistiche.
Si precisa che l’art. 30 d.lgs. n. 81/2008 non pone un obbligo normativo di adozione della sezione del modello considerata, ma prevede, invece, un onere organizzativo esattamente come prevedono a livello generale gli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001 in relazione al modello di organizzazione, gestione e controllo nella sua completezza. Ciò equivale ad affermare che l’ente che voglia esimersi da responsabilità nel caso dei reati-‐‑presupposto di cui all’art. 25-‐‑septies d.lgs. n. 231/2001 «dovrà dotarsi di apposita sezione del modello che assicuri l’adempimento degli obblighi costituiti in funzione di prevenzione, sviluppando un protocollo predittivo degli infortuni sul lavoro inerente alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro doverosamente elaborato tenendo presente gli specifici contenuti tecnici elencati, da intendersi come regole cautelari di settore, essenziali per l’applicazione successiva della scriminante della responsabilità»24.
24 Così ROSSI A., La responsabilità degli enti da reato, otto anni dopo – Modelli di organizzazione, gestione e controllo: regole generali e individuazioni normative specifiche, in Giur. it., 2009, p. 7.
In proposito, nel recente caso Thyssenkrupp, la Corte di Assise di Appello di Torino25 ha confermato la responsabilità ex art. 25-‐‑septies d.lgs. n. 231/2001 della Società per il reato di omicidio colposo aggravato, commesso nel suo interesse e vantaggio dai propri dirigenti, ponendo particolarmente attenzione alla verifica dell’impiego di risorse finanziarie per la formazione e l’aggiornamento del personale che, qualora mancassero o fossero insufficienti, determinerebbero la presenza di un modello organizzativo da considerarsi alla stregua di un semplice adempimento formale.
Si consideri, inoltre, che un idoneo modello organizzativo in materia di prevenzione degli infortuni deve essere adottato assieme ad un adeguato sistema di gestione del rischio, tramite la predisposizione di misure di prevenzione e protezione e il rispetto di tutti gli standard tecnico-‐‑strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (art. 30, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008).
Occorre, altresì, precisare che il modello ex art. 30 d.lgs. n. 81/2008 non è equiparabile al modello prevenzionistico (documento di valutazione dei rischi, DVR), imposto al datore di lavoro dall’art. 28 d.lgs. n. 81/2008.
La giurisprudenza, in particolare, ha elencato i requisiti del modello ex art. 30 d.lgs. n. 231/2001 che lo differenziano da un mero documento di valutazione dei rischi, e cioè: a) la necessaria vigilanza sull’adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza; b) le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate; c) la necessità di un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate; d) l’individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Le finalità a cui deve ispirarsi il modello sono, infatti, «quella organizzativa, orientata alla
mappatura ed alla gestione del rischio specifico nella prevenzione degli infortuni; quella di controllo sul sistema operativo, onde garantirne la continua verifica e l’effettività»26.
Tali finalità, pertanto, non possono essere perseguite con una semplice valutazione dei rischi. Anche se sono individuabili delle sovrapposizioni, il modello ex d.lgs. n. 231/2001 è pur sempre caratterizzato da un sistema di vigilanza dotato di potere disciplinare e di piena autonomia. Inoltre il modello organizzativo cui al d.lgs. n. 231/2001, a differenza del DVR, deve contenere le previsioni inerenti le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.
Si sottolinea, infine, come diversi siano anche i destinatari dei due documenti: mentre il DVR «è rivolto anche ai lavoratori per informarli dei pericoli incombenti in determinate situazioni all’interno del processo produttivo e quindi è strutturato in modo da garantire a tali destinatari una rete di protezione individuale e collettiva perché addetti concretamente a determinate mansioni, il modello del DLG n. 231 deve rivolgersi non tanto a tali soggetti che sono esposti al pericolo di infortunio, bensì principalmente a coloro che, in seno all’intera compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati colposi e di provocare quindi le lesioni o la morte nel circuito societario, sollecitandoli ad adottare standard operativi e decisionali predeterminati, in grado di obliterare una responsabilità dell’ente»27.
In proposito, anche la Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012 chiarisce come «la polizia giudiziaria nell’ambito della propria attività investigativa, conformemente a quanto statuito in sede giurisprudenziale, dovrà tener presente che i documenti di valutazione dei rischi redatti ai sensi degli artt. 26 e 28 d.lgs. 81/2008:
26 Così, Trib. Trani, sez. distaccata Molfetta, 11 gennaio 2010, Truck Center, in Le Soc., 2010, p. 1116.
• non sono equiparabili al Modello organizzativo e gestionale di cui al d.lgs. 231/2001;
• non assumono valenza nella direzione di assicurare l’efficacia esimente di cui al d.lgs. 231/2001.
In merito, occorre rilevare che il sistema introdotto dal d.lgs. 231/2001 impone alle imprese di adottare un Modello organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica, che sia conforme allo standard OHSAS o equipollenti, onde evitare in tal modo la responsabilità amministrativa»28.
Ai fini della predisposizione di un idoneo modello di prevenzione del potenziale rischio di commissione del reato di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche, il primo adempimento a carico dell’ente sarà, dunque, quello di effettuare un’accurata mappatura delle aree aziendali a rischio.
La giurisprudenza si è dimostrata molto attenta nel valutare l’idoneità del modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 e i seguenti protocolli adottati dall’ente per prevenire infortuni sul lavoro. In particolare, il Tribunale di Trani ha ritenuto l’inidoneità del modello organizzativo a prevenire incidenti sul lavoro, in quanto orientato «verso uno schema essenzialmente ed esclusivamente diretto a prevenire infortuni dei propri dipendenti o di soggetti presenti nel proprio ambiente», e quindi mancante di qualsiasi «specifica procedura per assicurare il passaggio di informazioni sui rischi dei prodotti pericolosi nelle relazioni commerciali con altre società che potrebbero essere chiamate, anche per il tramite di altri affidatari, ad operare servizi di qualunque genere nell’interesse della medesima società»29.
28 Così Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012, in www.rivista231.it. Per un commento in merito si veda PICCINNI M. L., La Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012: manuale operativo a contrasto dell’illegalità d’impresa e della delittuosità corporativa, in Resp. amm. soc. ed enti, 2012, n. 3, p. 153 ss.
Occorre, altresì, aggiungere che elemento fondamentale nella fase di gestione del rischio affidata al modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, è anche l’individuazione di funzioni quali il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico competente, gli addetti al primo soccorso, gli addetti antincendio, ecc., secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 81/2008.
Per tali ragioni – legate soprattutto alla verifica dell’effettiva operatività dello schema di modello indicato dall’art. 30 – non può presumersi operante alcuna presunzione iuris et de iure dell’idoneità dei modelli a prevenire i reati, anche se adottati in conformità alle Linee Guida UNI-‐‑INAIL30 o al British Standard OHSAS 18001:200731, sì che la valutazione sull’efficacia e sull’effettività del modello concretamente adottato dall’ente resta, in larga parte, affidata al giudice32.
Il sindacato giudiziale prenderà in considerazione l’effettiva applicazione, in un determinato settore operativo dell’ente (reparto, linea produttiva, ufficio), delle procedure previste nel modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001 per prevenire il pericolo di commissione del reato-‐‑presupposto per cui l’ente è imputato33.
Un’ulteriore considerazione merita la questione relativa ai problemi di coordinamento tra le disposizioni in tema di aggiornamento e controllo previste dall’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 81/2008 e quelle dettate dagli artt. 6 e 7 d.lgs. n.
30 Le Linee Guida UNI-‐‑INAIL sono un documento di indirizzo alla progettazione, implementazione e attuazione di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, rivolto soprattutto alle piccole e medie imprese.
31 Il British Standard OHSAS 18001:2007 identifica uno standard internazionale per un sistema della gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, per il quale può essere rilasciata una certificazione di conformità attestante l’applicazione volontaria, all’interno di un’organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.
32 Sul punto, cfr. PIERGALLINI C., Paradigmatica dell’autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del «modello organizzativo» ex d.lgs. 231/2001), in AA.VV., Studi in onore di Mario Romano, vol. III, Torino, 2011, p. 2103.
33 Cfr. GUERRERIO A., La valutazione giudiziale dell’efficacia esimente dei Modelli Organizzativi: criteri e problematicità legate ai reati a struttura colposa, in Resp. amm. soc. ed enti, 2012, n. 2, p. 107.
231/2001. In particolare, la dottrina ritiene che l’art. 30 imponga l’adozione di un secondo sistema di controllo che, seppure non espressamente specificato, sia delegato all’Organismo di Vigilanza e sia distinto dal sistema di cui all’art. 6 d.lgs. n. 231/2001, il quale ultimo dovrebbe, quindi, essere strutturato in modo tale da poter verificare direttamente anche l’adeguatezza del sistema di cautele adottato dall’ente nel settore degli infortuni sul lavoro34.
Per tale motivo, si esclude che possa far parte dell’Organismo di Vigilanza il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) o singoli preposti. Gli stessi, del resto, verrebbero a configurarsi come controllori di se stessi, in quanto svolgenti ruoli operativi e, trattandosi di soggetti che possono essere chiamati a rispondere di eventuali reati in materia di infortuni nei luoghi di lavoro, questo li renderebbe inadeguati per il ruolo di componente dell’Organismo di Vigilanza35.
2.4. Il concetto di efficacia rispetto all’attuazione del modello organizzativo.
Abbiamo già evidenziato come l’idoneità del modello organizzativo non risulta l’unico criterio per valutarne l’efficacia esimente. La funzione preventiva dei modelli e la funzione di esclusione della responsabilità dell’ente in caso di commissione di reati vengono assolte dall’ente a condizione che i modelli siano stati non solo adottati, ma anche efficacemente attuati.
Il concetto di efficacia è collegato a quello di adeguatezza, di modo che l’efficace attuazione consista nel funzionamento del modello «in modo coerente e conforme al disegno programmato»36.
34 ARENA M., La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni colpose, Milano, 2009, p. 144.
35 Sul punto, CARDIA M., I Modelli Organizzativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce della sentenza di condanna del Tribunale di Trani, in Resp. amm. soc. ed enti, 2010, n. 4, p. 176.
36 Così SFAMENI P., La responsabilità delle persone giuridiche: fattispecie e disciplina dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, in ALESSANDRI A. (a cura di), Il nuovo diritto penale delle società,