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Il bilancio e l’informazione esterna delle banche

Tavola 14 Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario

2.5 Il bilancio e l’informazione esterna delle banche

È opportuno evidenziare che l’informativa da rivolgere al pubblico è prevista non solo dalla disciplina di vigilanza contenuta nel Terzo Pilastro di Basilea 2, ma anche in altri documenti, tra i quali assume particolare rilevanza il bilancio.

A tal proposito, al fine di cogliere in modo completo la disciplina della trasparenza informativa, è necessario analizzare anche i requisiti informativi previsti dalla disciplina contabile, oltre a quelli previsti dalla disciplina di vigilanza85.

Soffermandoci sulla disciplina contabile, innanzitutto bisogna sottolineare che da molti anni ormai il bilancio è considerato il documento informativo per eccellenza. Ad esso infatti è stata riconosciuta la funzione di rappresentare agli investitori sia attuali che potenziali, in capitale di rischio e capitale di credito, informazioni utili per assumere decisioni economiche razionali in ordine

83 Per tale indagine si rinvia al capitolo successivo.

84 Con riferimento a H. Geny, A. Mongiardino, “ Le segnalazioni di risk management delle banche:

trasparenza informativa e best practice internazionali”,2006, Bancaria, n. 7-8.

85 Si veda P. Ferretti, “Il RO nel Terzo Pilastro di Basilea 2, in G. Birindelli, P. Ferretti (a cura di), Il

all’allocazione delle risorse loro disponibili dove, con l’espressione “informazioni utili”, s’intende fare riferimento a quelle necessarie per valutare entità, tempistica e livello di incertezza dei flussi finanziari prospettici, in entrata e in uscita, dell’impresa, nel presupposto che sarebbe la stima della capacità di generazione di cassa delle entità economiche a guidare le loro scelte di investimento in società aventi titoli negoziati sui mercati dei capitali.

L’utilità dell’informazione è determinata essenzialmente dalle sue caratteristiche qualitative. Tra queste in particolare si fa riferimento alla neutralità, alla completezza, alla prudenza, alla comprensibilità, alla rilevanza, alla significatività, alla confrontabilità…

Inoltre per offrire agli investitori le informazioni utili, è necessario che il bilancio rappresenti le risorse economiche dell’impresa ( i suoi “asset”) e il “claim” associati (“liabilities” e “equity”), nonché le variazioni di queste grandezze nel tempo.

È opinione diffusa che l’informativa sul valore e sulla performance della banca sia in grado di soddisfare in modo adeguato non solo gli investitori, ma anche le altre categorie di stakeholder. La conoscenza della misura del valore economico del capitale e delle sue variazioni potrebbe essere infatti utile a diversi soggetti:

o ai finanziatori: per comprendere la capacità dell’impresa di fronteggiare le obbligazioni assunte e il rischio cui sono esposti;

o ai clienti : al fine di valutare la continuità dell’impresa e l’opportunità di mantenere, accrescere o ridurre, nel tempo, le loro relazioni economiche con la banca;

o ai dipendenti : per conoscere l’effettivo andamento dell’impresa. Al fine di migliorare la comparabilità dell’informativa finanziaria rivolta al pubblico a beneficio delle banche stesse e degli investitori, è stato introdotto l’obbligo per le imprese di redigere i propri conti annuali in conformità ad un

insieme di principi contabili ( IAS/IFRS86)di elevata qualità e internazionalmente

riconosciuto.

Il modello contabile dello IAS/IFRS, diversamente da quanto avveniva con le direttive contabili del passato, trae origine da una concezione di bilancio quale strumento esclusivamente informativo che tende a privilegiare le attese conoscitive di una particolare categoria di users: gli investitori.

L’obiettivo principale perseguito attraverso la predisposizione di regole contabili uniformi, come nel caso degli IAS/IFRS, non consiste tanto nel giungere ad avere un input uniforme, e cioè regole comparabili, quanto piuttosto output uniformi, cioè bilanci comparabili.

Infatti, affinché il mercato finanziario risulti pienamente integrato, è necessario che si raggiunga un’omogeneità non solo relativa alle regole di redazione dei bilanci, quanto piuttosto relativa all’informazione che, tramite i bilanci, viene messa a disposizione degli operatori finanziari.

Dunque i principi contabili internazionali sono stati introdotti al fine di fornire una normativa che sia unica ed efficacemente applicabile per le aziende europee, che sia in grado di assicurare trasparenza e comparabilità dell’informativa finanziaria e che permetta alle aziende comunitarie di competere equamente.

Essi devono essere necessariamente applicati dalle seguenti tipologie di società:

• società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

• società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico;

• banche ed intermediari finanziari vigilati, imprese assicurative87.

86 Si ricorda che tali principi hanno assunto rilevanza normativa in ambito UE attraverso il regolamento

1606/2002.

87In particolare si prevede, relativamente al bilancio consolidato, a partire dall’esercizio 2005, l’obbligo

di applicazione degli IAS/IFRS, oltre che per le società quotate, anche per le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante, le banche e gli intermediari finanziari vigilati, le società finanziarie e le imprese assicurative; e relativamente al bilancio individuale, per le società quotate, le banche e gli intermediari finanziari vigilati, le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante, nonché per le imprese assicurative quotate che non redigono il bilancio consolidato, l’applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS a partire dall’esercizio 2006, con facoltà di applicazione anticipata nel 2005.

In particolare, per quanto riguarda le banche e gli intermediari finanziari è lecito attendersi un intervento della Banca d’Italia, che, per ragioni strettamente legate alla comparabilità dei bilanci88 e nell’esercizio delle sue funzioni di

vigilanza regolamentare, fornirà schemi di stato patrimoniale e di conto reddituale uniformi, da adottarsi da parte dell’intero sistema creditizio.

Lo stesso art. 9 del D.Lgs. 38/200589 ha infatti riconosciuto alla Banca d’Italia

la possibilità di intervenire al fine di definire una normativa comune per gli enti vigilati, con la conseguenza che banche ed enti finanziari devono attenersi nella redazione del bilancio a criteri omogenei di settore.

Tale possibilità è stata pienamente accolta da Banca d’Italia, che ha provveduto ad emanare il 22 dicembre del 2005 un apposito provvedimento: la Circolare n.262, “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.

È opportuno evidenziare che con tale provvedimento, la Banca d’Italia non disciplina in modo esaustivo il contenuto del bilancio IAS, ma si “limita” a normare gli aspetti di maggiore rilevanza per il mercato. Alla luce di ciò, quindi, redigere un bilancio seguendo la normativa della Banca d’Italia, non significa redigere un bilancio IAS compliant.

La normativa della Banca d’Italia disciplina sia il bilancio individuale che quello consolidato, proponendo specifici schemi di bilancio bancario alla luce dei nuovi principi contabili internazionali. Attraverso la previsione di tali specifici schemi, da redigere all’interno del bilancio, Banca d’Italia mira ad ottenere un’elevata qualità ed una maggiore trasparenza dell’informativa finanziaria.

L’individuazione dei soggetti obbligati alla redazione del bilancio bancario è effettuata sulla base della normativa nazionale (vedi D.Lgs. 87/1992 artt. 24 e seguenti) e non sulla base dei contenuti dello IAS 27 (da ciò esenzione di redazione dei c.d. “subconsolidati”).

88 Si ricorda a tal proposito che la comparabilità dei risultati costituisce la condizione imprescindibile per

la scelta degli investimenti più sicuri e maggiormente redditizi, nell’ambito di una serie di possibili scelte d’impiego dei propri risparmi.

Tra le varie novità introdotte dagli IAS 32 e 3990,emergono, in particolare,

quelle che prevedono l’ampliamento delle informazioni da fornire nelle note di bilancio in merito alla posizione finanziaria della banca e alle politiche ed alle tecniche adottate per la gestione dei rischi.

Le note integrative di bilancio si pongono come un’informativa supplementare e di completamento rispetto ai dati rivenienti dagli altri schemi, attraverso aggregazioni e disaggregazioni di dati, tabelle, sottoclassificazioni, ecc. per rendere maggiormente circostanziata e puntuale l’informazione, soprattutto per i lettori più attenti e bisognosi di conoscenze approfondite91.

La stessa Circolare n. 262/2005 della Banca d’Italia prevede che “Se le

informazioni richieste dai principi contabili internazionali e dalle disposizioni contenute nel presente fascicolo non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo”92.

Per acquisire un livello di informazioni maggiormente dettagliato e approfondito relativo al profilo di rischio e alle eventuali strategie di copertura adottate dalle banche, è opportuno analizzare in particolare la Parte E della Nota Integrativa di bilancio, intitolata “Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura”. Le informazioni contenute in questo documento possono essere individuate sinteticamente dalla figura sottostante (Figura 2):

Figura 2- Informazioni sui rischi contenute nella Parte E della Nota Integrativa Circolare n.262 del 22 dicembre 2005 SEZIONE 1 – RISCHIO DI CREDITO

Informazioni di natura qualitativa

- Aspetti generali

90 In particolare lo IAS 39 disciplina gli aspetti essenziali relativi alla rilevazione e valutazione degli

strumenti finanziari ed è strettamente collegato allo IAS 32 che invece disciplina la disclosure da fornire in bilancio ( “Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio”).

91 Si fa riferimento a L. Abrami, “ Alcuni riflessi sul bilancio bancario dell’adozione dei principi

contabili internazionali IAS-IFRS”, Banche e banchieri, 2006.

92 Per una descrizione maggiormente dettagliata del contenuto e degli schemi principali di bilancio si

- Politiche di gestione del rischio di credito

Informazioni di natura quantitativa

- Qualità del credito

- Distribuzione e concentrazione delle esposizioni creditizie - Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attività - Modelli per la misurazione del rischio di credito