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Verso Basilea 3: uno sguardo al futuro

Il progetto di riforma di Basilea 2, denominato appunto Basilea 3, è nato prima della crisi, ma è stato accelerato a causa della crisi stessa50.

L’elemento centrale della riforma è costituito dalla revisione della definizione di capitale51. Tra gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso tale riforma,

assumono particolare rilevanza i seguenti:

• migliorare la qualità del patrimonio di vigilanza;

• armonizzare la definizione di capitale ed eliminare difformità di comportamento;

• semplificare e rendere maggiormente trasparente la struttura del capitale delle banche;

• migliorare la copertura dei rischi;

• introdurre un livello globale di liquidità52.

La nuova regolamentazione inoltre mira a rafforzare il processo di controllo prudenziale del Secondo Pilastro di Basilea 2 sul capitale, l’aggregazione dei

49 Si veda F. Cannata, M. Quagliariello, “L’impatto di Basilea 2 sulla crisi finanziaria: fra tanti indiziati,

un solo colpevole?”, Bancaria n. 1, 2009.

50 Si fa riferimento a S. Mieli, “ Crisi finanziaria e azione di vigilanza – gli scenari evolutivi”, Intervento

alla Convention ABI su “Basilea 2 e la crisi finanziaria”, tenutasi nel 2009.

51 Si veda M. Draghi, FSB Report on Progress since the Washington Summit in the Implementation of the

G20 Recommendations for Strengthening Financial Stability, Novembre 2010.

52 Il Comitato di Basilea infatti ritiene che più alti livelli di capitale in combinazione con un quadro

globale di liquidità possano ridurre la probabilità e la gravità di crisi bancarie, proteggendo in tal modo la stabilità finanziaria e la crescita economica.

rischi, le prove di stress e la disciplina del Terzo Pilastro di Basilea 2, attraverso l’introduzione di maggiori requisiti di trasparenza53.

Durante il dibattito circa il futuro delle regole in tema di patrimonializzazione delle imprese bancarie, il Comitato di Basilea ha cercato di non trascurare le questioni delicate che sono state evidenziate dalla crisi.

Si fa riferimento in particolare alla delicatezza dei legami che intercorrono tra la duplice esigenza di garantire, da un lato, la capacità degli intermediari creditizi di finanziare lo sviluppo economico, e di mantenere, dall’altro, un adeguato grado di solidità patrimoniale dei sistemi bancari54. Infatti la crisi del 2007 ha

evidenziato come una forte recessione possa indebolire le posizioni reddituali delle imprese, con la probabile conseguenza di ridurre il merito creditizio che, nella logica che caratterizza le regole di Basilea 2, potrebbe tradursi in una riduzione del credito erogato.

In altre parole, negli ultimi anni è stato riscontrato che la regolamentazione sui requisiti di capitale si snatura, passando da elemento di forza per la stabilità del sistema bancario ad elemento che si pone in contrasto rispetto alle politiche di sostegno alle imprese, aggravando la situazione di carenza di credito55.

Il nuovo accordo in particolare prevede l’imposizione di requisiti patrimoniali più severi per l’operatività delle banche, affinché gli intermediari creditizi abbiano più risorse per resistere ad una crisi come quella dei mutui subprime, che ha messo in ginocchio il sistema finanziario internazionale56.

In particolare l’Organismo di supervisione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria57, in merito all’applicazione di Basilea 3, ha annunciato un

sostanziale rafforzamento dei requisiti patrimoniali: il requisito minimo per il patrimonio di qualità primaria verrà infatti innalzato dal 2% al 4,5%, attraverso 53 Si fa riferimento a W. Stefan, “Basel 3 and Financial Stability”, intervento alla 5th Biennal Conference

on Risk Management and Supervision Financial Stability Institute Bank for International Settlements, Basilea, 3-4 Novembre 2010.

54Si faccia riferimento a R. Russo, “ Basilea 2 alla prova della crisi”, Amministrazione e finanza n.3,

2009.

55 Si veda L. Zaccaria, “New banking regulation and tax issues: the consequences for Italy”, Bancaria, n.

5, Roma, 2010.

56 Con riferimento a L. Zingales, “La via verso Basilea 3” , Il Sole 24 ore, Roma, 2010.

57 Si faccia riferimento al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, “Group of Governors and Heads

l’applicazione di criteri più rigidi. Inoltre esso ha concordato che il capital

conservation buffer, aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi regolamentari, sia

calibrato al 2,5% al fine di assorbire le perdite che si potrebbero verificare in periodi futuri di stress finanziario ed economico. Da un lato le banche potranno attingere a tale risorsa in situazioni di stress, dall’altro, quanto più i loro coefficienti patrimoniali regolamentari si avvicineranno al requisito minimo, tanto maggiori saranno i vincoli posti alla distribuzione degli utili.

Tali coefficienti patrimoniali sono integrati da un indice di leva finanziaria non basato sul rischio (non-risk-based leverage ratio) che funge da supporto ai coefficienti descritti in precedenza basati sul rischio (risk-based)58.

A fronte della necessità di irrobustire gli istituti di credito, è però emersa durante la preparazione di Basilea 3, la preoccupazione dei banchieri.

Essi infatti temevano che i nuovi “paletti” potessero in qualche modo limitare la loro operatività, tenendo immobilizzati capitali che sarebbero diventati inutilizzabili per la normale operatività creditizia. In più vi era la preoccupazione che una notevole “ingessatura” delle banche avrebbe potuto portare queste ultime ad essere meno propense a prestare soldi, limitando quindi gli investimenti delle imprese e, indirettamente lo sviluppo dell’economia59.

Proprio a fronte di queste perplessità, il Comitato di Basilea ha previsto un’applicazione fortemente graduale delle nuove norme, in modo tale da andare incontro alle richieste dei banchieri, concedendo ad essi cioè il tempo per reperire le risorse con cui irrobustire i patrimoni degli istituti60.

Sono state quindi predisposte delle disposizioni transitorie per l’applicazione dei nuovi standard, in modo tale che il settore bancario possa soddisfare gli

58 È opportuno sottolineare che il rafforzamento del capitale delle banche e degli standard di liquidità

proposti dal Comitato di Basilea sono stati largamente trattati all’interno del “FSB Report on Progress since the Washington Summit in the Implementation of the G20 Recommendations for Strengthening Financial Stability” (Novembre 2010), di M. Draghi, in occasione del G20 tenutosi a Seoul.

59 F. Cannata, M. Quagliarello, “La riforma regolamentare proposta dal Comitato di Basilea: una visione

d’insieme”, Contributi Bancaria n.2, 2010.

60 R. Bocciarelli, “ Basilea 3: tempi diluiti fino al 2019, ma la stretta è confermata”, Il Sole 24 ore,

standard più elevati di capitale senza per questo dover sospendere l’erogazione dei prestiti all’economia61. Le disposizioni transitorie contemplano quanto segue:

- l’applicazione a livello nazionale, da parte dei paesi membri, avrà inizio il 1° gennaio 2013. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 le banche saranno tenute a rispettare i nuovi requisiti minimi in rapporto alle attività ponderate per il rischio (risk-weighted assets – RWA) sulla base dei seguenti coefficienti: 3,5% del common equity/RWA; 4,5% del patrimonio di base ( Tier 1)/RWA; 8% del capitale totale/RWA. Il requisito minimo in termini di common equity e quello relativo al tier 1 saranno introdotti gradualmente tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2015;

- gli aggiustamenti prudenziali saranno dedotti dal common equity per il 20% del loro valore a partire dal 1° gennaio 2014, per il 40% dal 1° gennaio 2015, per il 60% dal 1° gennaio 2016, per l’80% dal 1° gennaio 2017 e raggiungeranno il 100% al 1° gennaio 2018. Durante questo periodo di transizione la componente non dedotta dal common equity continuerà a essere soggetta alla normativa nazionale vigente;

- il capital conservation buffer sarà introdotto gradualmente tra il 1° gennaio 2016 e la fine del 2018 per diventare pienamente operativo il 1° gennaio 2019.

In relazione al meccanismo per la graduale applicazione dell’indice di leva finanziaria (leverage ratio), il Comitato ha previsto che il periodo di monitoraggio inizierà il 1° gennaio 2011; la corrispondente fase di sperimentazione decorrerà dal 1° gennaio 2013 e si concluderà il 1° gennaio 2017; l’informativa al pubblico sull’indice di leva e le sue componenti inizierà il 1° gennaio 2015. In base ai risultati della fase sperimentale gli aggiustamenti definitivi saranno effettuati nella prima metà del 2017 con l’obiettivo di trasformare l’indice a partire dal 1° gennaio 2018 in requisito minimo nell’ambito del primo pilastro del regime di Basilea 2, subordinatamente a un’appropriata revisione delle regole di calcolo e del livello di calibrazione.

61 Si faccia riferimento al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, “Group of Governors and Heads

Dopo un periodo di osservazione, che prenderà avvio nel 2011, l’indice di copertura della liquidità a breve (liquidity coverage ratio – LCR) sarà introdotto il 1° gennaio 2015. L’indicatore strutturale dell’equilibrio finanziario (net stable

funding ratio – NSFR) sarà trasformato in requisito minimo il 1° gennaio 2018. Il

Comitato predisporrà un processo rigoroso per monitorare i coefficienti durante il periodo di transizione e continuerà ad analizzare le implicazioni di questi standard per i mercati finanziari, l’erogazione del credito e la crescita economica, affrontando se necessario eventuali effetti indesiderati.

Alla luce delle rilevanti novità introdotte dal nuovo schema regolamentare, si può senza dubbio affermare che Basilea 3 rappresenta un cambiamento fondamentale nel modo in cui in futuro verrà condotta la regolamentazione e la vigilanza bancaria.

Capitolo 2. La disclosure sulla rischiosità bancaria: la disciplina