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2.2 Il confronto tra norme: art 648 c.p e art 648-ter c.p

2.2.3 Il confronto tra norme

Il fenomeno del riciclaggio viene arontato a livello penale dagli articoli soprannomi- nati e, nello specico, l'art. 648-bis c.p. colpisce le fasi di placement e layering, mentre l'art. 648-ter c.p. quella di integration. A conferma di ciò, basti pensare alle condotte che contraddistinguono le norme: da un lato abbiamo la sostituzione, il trasferimento e il com- pimento di altre operazioni nalizzate all'occultamento dell'origine delittuosa dei proventi, dall'altro abbiamo l'impiego degli stessi in attività economiche e nanziarie. In maniera esemplicativa, anché non si guri il collegamento tra norma penale e fase economica solo astrattamente, si riprende un esempio trattato precedentemente per analizzarlo e ma- nifestare concretamente ciò di cui stiamo parlando. Il caso a cui si fa riferimento è quello che prevede le seguenti operazioni:

1. apertura di un elevato numero di conti correnti da parte di prestanomi (placement stage);

2. trasferimenti dei saldi da un conto corrente all'altro e le stipule di polizze vite ad estinzione anticipata (layering stage);

3. acquisto di quote partecipative di più attività commerciali (integration stage). Il primo stadio, grazie alla natura fungibile del denaro, si congura come attività di sosti- tuzione, se non anche di trasferimento, prevedendo, quindi, l'applicazione dell'art. 648-bis. Il secondo momento è, invece, manifestazione sia di trasferimento, con riferimento agli spostamenti tra conti, sia di compimento di altre operazioni, con riguardo alle stipule as- sicurative. Anche in questo caso le condotte esplicate portano all'applicazione dell'art. 648-bis. Inne, il terzo periodo rappresenta inequivocabilmente l'attività di impiego di proventi illeciti in attività economiche, con conseguente applicazione dell'art. 648-ter. Di converso, seppur l'art. 648 c.p. non sia palesemente indirizzato ad aggredire una spe- cica fase, non signica che la sua operatività sia inciata in qualche modo. In questo caso, i comportamenti che il testo di legge mira a contrastare sono l'acquisto, la ricezione,

l'occultamento e l'intromissione nell'acquistare, nel ricevere e nell'occultare denaro o cose derivanti da delitto.

Da questa breve esposizione si comprende come i tre articoli si dierenzino l'uno dall'altro sotto il prolo dell'elemento oggettivo.

Sebbene quanto appena detto sia vero, nella realtà si possono creare delle situazioni di con- fusione. Un esempio in tale senso è rappresentato da un caso giurisprudenziale riguardante l'attività di mediazione di un soggetto, il quale si sia successivamente operato attivamente al trasferimento materiale dell'oggetto della trattativa. In questo caso, l'ambiguità riguar- dava l'appartenenza della condotta alla sfera di competenza dell'art. 648 oppure a quella dell'art. 648-bis. La conclusione a cui è giunta la Corte è stata in favore di quest'ultima, in quanto mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto di acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identicazione del bene [. . . ] il che caratterizza l'elemento soggettivo e oggettivo del riciclaggio53. Nel caso appena esposto, dopo un'attenta analisi della dinamica dell'azione, la prevari- cazione dell'art. 648-bis risultava evidente, in quanto si congurava, sia sotto il prolo oggettivo sia sotto il prolo soggettivo, la fattispecie di riciclaggio, in forza, anche, del rapporto di specialità nei confronti dell'art. 648.

Più controverso è, invece, il caso dell'art. 648-ter, le quali nalità repressive si sono dispie- gate solo in minima parte come, tra l'altro, la povera giurisprudenza sul tema conferma. A livello puramente teorico la condotta tipica della norma è chiara, ma, nel momento in cui la si trasla a livello pratico, le mancanze emergono visivamente. È stato, infatti, osservato come l'impiego in attività economiche e nanziarie possa essere interpretato alla stregua di una condotta di sostituzione ovvero di un'operazione idonea ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita, ex art. 648-bis. In aggiunta, anche qualora si volesse superare forzatamente questa plausibile interpretazione, in ogni caso rimarrebbe dicile immagina- re come un soggetto riesca ad investire denaro illecito in una qualsiasi attività senza averlo prima ricevuto, il che congurerebbe condotta punibile ex art. 648. Peraltro la norma acquista ancor più irrilevanza se si osserva come la clausola di sussidiarietà svuoti la sua superiorità gerarchica in vece di lex specialis, escludendo dalla sua applicazione i soggetti colpevoli di ricettazione e di riciclaggio.

Al ne di conferire de facto una propria autonomia alla norma, sono state avanzate alcune proposte interpretative le quali, seppur non hanno risolto il problema, meritano di essere nominate.

Le prime due visioni, pur partendo dallo stesso concetto di base, giungono a conclusioni completamente opposte. Il concetto in questione consiste nella distinzione tra unicità o pluralità dell'azione. In altre termini, le discriminanti considerate per distinguere le fatti- specie normative vengono individuate nel fattore tempo, cioè se le operazioni sono o meno

contigue a livello temporale, e nell'unitarietà, ossia se le operazioni sono distinte tra loro ovvero possono essere considerate congiuntamente. Il primo pensiero sostiene che qualora due azioni, quali possono essere la sostituzione di beni illeciti e l'impiego in attività econo- miche, sono indipendenti e distinte temporalmente, allora la seconda condotta (impiego) deve essere considerata come post factum non punibile. Al contrario, se le due azioni pos- sono essere considerate unitariamente e prossime sotto il prolo tempo, la prima condotta (sostituzione) deve essere considerata ante factum non punibile.

Di parere totalmente contrario è la seconda visione, la quale supporta la tesi secondo cui, in caso di unitarietà e contiguità temporale, la prima condotta (sostituzione) prevaricherebbe la seconda (impiego) in quanto la clausola di sussidiarietà dell'art. 648-ter subordina que- st'ultimo agli artt. 648 e 648-bis. Nella casistica opposta, invece, sostiene la concorrenza tra norme poiché trattasi di fattispecie autonome.

Secondo altra parte della dottrina, l'elemento discriminante è da individuarsi nelle attività economiche e nanziarie, come fattore distintivo con l'art. 648, e nel criterio temporale, come fattore distintivo con l'art. 648-bis. In altri termini, se il reimpiego è usato ai ni di pulitura, allora la condotta è punibile ai sensi dell'art. 648-bis. Ciò implica, inevitabilmen- te, anche un'unitarietà delle operazioni poste in essere, anche perché, in caso contrario, vi sarebbero gli estremi per applicare entrambe le norme. L'antagonismo tra art. 648 e art. 648-ter, vedrebbe vittorioso quest'ultimo solo nel caso in cui le condotte fossero poste in essere nell'ambito di attività professionali svolte in attività economiche e nanziarie. Un ulteriore pensiero vede il distinguo tra riciclaggio e reimpiego nel soggetto agente. In particolare, qualora un imprenditore o un professionista si metta in aari con organizzazioni maose, utilizzandone gli illeciti protti per impiegarli in attività economiche o nanziarie, la condotta di ricettazione o di riciclaggio verrebbe assorbita da quella di reimpiego. A ciò si aggiunge la giurisprudenza, la quale scarta il comune elemento della provenienza delittuosa dei beni, per inquadrare, invece, l'elemento soggettivo come fattore distintivo tra le tre fattispecie. Difatti, la Suprema Corte sostiene come la ricettazione richieda un dolo di protto, il riciclaggio esiga, invece, la specica nalità di far perdere le tracce, mentre il reimpiego preveda il raggiungimento di tale scopo tramite l'impiego in attività economiche o nanziarie54.

In conclusione, l'unico aspetto comune ad ogni interpretazione è la potenziale validità in capo a ciascuna di esse, il che colloca tutte allo stesso piano, in quanto, diversamente da come di solito accade, non vi è una visione maggioritaria in contrasto con una minoritaria. Questo aspetto rappresenta, però, solo lo sfondo del reale problema, quale la mancanza di una vera e propria autonomia dell'art. 648-ter che sicuramente non gli può essere conferita da una, seppur valente, interpretazione.