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Mera utilizzazione e godimento personale

2.3 Il reato di autoriciclaggio

2.3.4 Mera utilizzazione e godimento personale

Proseguendo con la lettura, il quarto comma presenta una previsione inedita per il con- testo che abbiamo nora trattato che consiste non in una semplice attenuante, bensì in una vera e propria esclusione di alcune circostanze dall'incriminazione per autoriciclaggio. La norma aerma, infatti, che non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Nonostante i grossi dubbi, non sembra arduo individuare quale sia stata la motivazione che ha portato il legislatore a inserire tale ipotesi nel testo di legge. Difatti, attraverso sostituzione, trasfe- rimento e impiego, l'art. 648-ter.1 c.p. vuole individuare tutte quelle modalità attraverso cui vengono inseriti i proventi illeciti all'interno dell'economica legale, all'interno, cioè, di attività economiche, nanziarie, imprenditoriali o speculative. Si desume, quindi, che la

ratio consiste nell'impedire la contaminazione del circuito economico legale. Quest'ultimo risulta, infatti, potenzialmente compromesso sia sul fronte della concorrenza, data l'ingente liquidità che i colpevoli di reato possono sfruttare a scapito di tutti gli altri partecipanti all'economia, sia sul fronte delle regole del mercato che vengono in tal modo alterate. Pro- prio per tal motivo in principio aveva assunto autorevolezza il riciclaggio come fattispecie penale autonoma e così anche ora l'autoriciclaggio assume un proprio disvalore rispetto la generale categoria dei delitti non colposi, dai quali l'art. 648-ter.1 fa derivare i proventi il- leciti. Ben si comprende il motivo per cui la mera utilizzazione e il godimento personale del comma 4 vengano esclusi dalla fattispecie in esame, grazie, cioè, alla mancata introduzione all'interno del circuito legale dei guadagni delittuosi che, al contrario, vengono utilizzati per un consumo diretto. D'altronde, tale esclusione acquista ancora maggior signicato qualora si riette su come l'inclusione avrebbe portato ad un'inevitabile scontro con il prin- cipio ne bis in idem, in quanto utilizzazione e godimento sarebbero da considerare come post factum non punibile, ovvero come naturale prosecuzione del reato commesso. Cio- nondimeno, seppur sia facilmente individuabile la sua ragion d'essere, n dai suoi primordi il quarto comma è stato oggetto di profonde critiche.

La prima tra queste si concentra prettamente sul prolo etico della norma. Dapprima, infatti, si è notato come la suddetta previsione suggerisca una scala di valori totalmente alterata, in quanto tende a premiare  tramite l'esclusione dalla punibilità  colui che più si comporta egoisticamente, provvedendo solo al suo piacere personale. Se da un lato viene ricompensata tale tipologia di atteggiamento, dall'altro viene condannato il meno depre- cabile modus operandi consistente nell'investimento in attività produttive. Per eliminare tale incongruenza, la soluzione più automatica consisterebbe nell'abrogazione del quarto comma, ponendo, quindi, attività produttive e piacere individuale sullo stesso piano. Seb- bene tale considerazione possa essere condivisibile, rimane pur vero che la sua rimozione porterebbe ad un problema ancora più grave, quale la violazione del principio sostanziale della non duplice condanna per il medesimo reato.

La seconda critica consta, invece, nell'indenitezza delle condotte di utilizzazione e godi- mento, poiché gli aggettivi che li caratterizzano  rispettivamente mera e personale  non ne deniscono i conni. Difatti, l'acquisto di quadri, gioielli, e via dicendo, può sicura- mente essere ritenuto un acquisto per godimento personale, ma ciò non vieta, comunque, che i beni acquistati possano diventare in un futuro, più o meno lontano, una fonte di reddito mediante la loro rivendita. Un esempio ancora più concreto è l'utilizzo del denaro illecito per pagare cene o eventi che indubbiamente scaturirebbero piacere individuale, ma potrebbero essere impiegati alla stregua di strumenti promozionali, il che porterebbe al travalicamento dei conni incerti del godimento personale. Sennonché, oltre a spingere gli autori dei fatti delittuosi a mantenere i proventi derivanti dagli stessi nell'economia nascosta, l'enigmaticità dei termini conferisce all'organo giudiziale una discrezionalità per nulla indierente.

L'ultimo aspetto delicato che in questa sede si vuole trattare consiste nella formula di aper- tura fuori dei casi di cui ai commi precedenti. Dare il giusto peso alle parole non è mai stato tanto vero quanto ora e, comunque, in tutti quei momenti in cui ci si appropinqua alla lettura della legge in generale. Basti pensare come queste poche, semplici parole e la loro apparente inoensività abbiano provocato un tumulto dottrinale. Il primo momento di disorientamento è avvenuto durante i lavori parlamentari quando ci si è resi conto che in nessuno dei commi precedenti si ipotizzava una qualche utilizzazione o godimento. Per tale ragione risultava del tutto fuorviante l'incipit della norma, tant'è che fu suggerito di sostituire la suddetta formulazione con l'espressione in ogni caso. Come oggi possiamo osservare, la proposta non è stata accolta e l'enunciato iniziale è rimasto invariato. Nono- stante le dicoltà riscontrate, si è riusciti a raggiungere una tesi che, seppur non unanime, accoglie la maggior parte dei consensi. Essa sostiene come la locuzione fuori dei casi [. . . ] andrebbe a considerare le condotte di mera utilizzazione e di godimento personale che, di fatto, non si manifestano secondo le modalità tipiche espresse nei commi precedenti, in particolare nel comma 1. A questa, si contrapporrebbe una tesi minoritaria secondo cui l'interpretazione corretta parrebbe considerare, ai ni dell'esclusione, ogni comportamento di utilizzazione e godimento, cioè anche i casi in cui essi si manifestino concretamente at- traverso le condotte tipiche dei commi precedenti. Alla ne, la tesi che ha prevalso è stata la prima in forza della ratio legis, che vede nella tutela dell'ordine economico il suo ne ultimo. Infatti il secondo pensiero risultava essere troppo antitetico rispetto la volontà di contrastare l'entrata dei fondi illeciti all'interno dell'economia legale.