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1.7 Le iniziative a livello comunitario

2.1.7 Reati presupposto o reati fonte

Come si è più volte sottolineato, fulcro della norma è la provenienza da delitto non colposo. Dunque, anché possa esserci un'incriminazione per riciclaggio, alla base deve esserci la commissione di un altro reato, o anche più d'uno, che, all'uopo, viene denito reato presupposto ovvero reato fonte. Prima di procedere con l'analisi, si ritiene necessario esaminare le modalità con cui il legislatore in passato reprimeva il riciclaggio, per poi giun- gere alla formulazione odierna, passando per le varie modiche che ha subìto negli anni. Prima dell'avvento del testo del 1978, il riciclaggio veniva ricondotto a tre fattispecie: la ricettazione (art. 648 c.p.), il favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e il favoreggiamen- to reale (art. 379 c.p.). In seguito, con l'assunzione dell'art. 648-bis c.p. si è creata una fattispecie ad hoc per perseguire la condotta in esame. L'allora testo di legge presentava

23Rif. Cass. Pen., sentenza n. 55464/2018. 24Cass. Pen., sentenza n. 18577/1998. 25Cass. Pen., sentenza n. 29611/2016.

26La prescrizione consiste nell'estinzione del reato, dopo la decorrenza di un determinato lasso di tempo. La regola generale aerma che l'estinzione si verica trascorsi tanti anni quanti anni sono previsti dalla pena massima edittale. In caso di delitto, ai ni della prescrizione, devono decorrere almeno sei anni, mentre in caso di contravvenzione devono passare almeno quattro anni.

un'elencazione puntuale dei reati presupposto, tra i quali vi erano la rapina aggravata, l'estorsione aggravata e il sequestro di persona a scopo di estorsione. Ad oggi la suddetta impostazione potrebbe essere erroneamente giudicata insuciente per combattere in ma- niera ecace il problema, ma il vero elemento innovativo dell'epoca consisteva nell'aver previsto un reato che, prima di allora, era assente nel nostro ordinamento. Successivamen- te, con Legge 19 marzo 1990, n. 55 furono inclusi tra i reati fonte anche i delitti sulla produzione e il traco di sostanze stupefacenti e psicotrope. A distanza di pochi anni si giunse, inne, all'impostazione onnicomprensiva che tuttora troviamo all'interno del codice penale, grazie alla Legge 9 agosto 1993, n. 32827. Con quest'ultima si abbandona l'elenca- zione puntuale dei reati, per abbracciare un'espressione più larga, comprensiva dei soli reati dolosi. Inizialmente, dubbiosa è stata l'inclusione tra questi dei reati scali. L'incertezza derivava dal fatto che nel 1993 era ancora in vigore la Legge n. 516/1982 (c.d. manette agli evasori), nella quale solo la frode scale era considera un delitto, mentre le altri fat- tispecie assumevano natura contravvenzionale. Solo in seguito, con D. Lgs. n. 74/2000, vennero introdotte nuove fattispecie delittuose in materia tributaria. Le controversie sul- l'appartenenza o meno dei reati scali ai reati presupposto del riciclaggio furono n da subito attenuati con le Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette diuse da Banca d'Italia nel 200128. Da allora innumerevoli sono state le riconferme in materia, da ultima la Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. Quarta Direttiva Antiriciclaggio) che ha incluso tra le attività criminose i reati scali su imposte dirette e indirette.

Deniti i delitti da ricomprendere nella cerchia dei reati presupposto, ulteriori chiari- cazioni sono doverose. Innanzitutto è bene ricordare che non può in nessun caso essere incriminato per reato di riciclaggio quel soggetto che abbia concorso nel reato fonte. Il concorso, e le connesse problematiche, verranno riprese più avanti quando si andrà a trat- tare il reato di autoriciclaggio, ex art. 648-ter.1 c.p. Per ora ci concentriamo esclusivamente sui reati presupposto. Le complicazioni ad essi riconducibili riguardano l'eettiva deter- minazione. Infatti, per l'applicazione dell'art. 648-bis c.p., non si richiede che il reato dal quale derivano i protti sia perfettamente individuato. Vale a dire che anche qualora non si riesca ad identicare il soggetto che ha compiuto il reato fonte si può procedere co- munque all'incriminazione per riciclaggio. In realtà non rileva nemmeno il riconoscimento dell'esatta fattispecie dalla quale si ricavano i proventi, essendo semplicemente suciente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle ope- razioni compiute e ciò a fortiori nell'ambito del procedimento cautelare in cui è suciente la probatio minor scaturente dalla valutazione della gravità degli indizi acquisiti29. A

27Legge di ratica della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la consca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990, conclusasi a Strasburgo.

28In particolare: In materia tributaria, il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rivisitando le sanzioni penali, ha ridotto il novero dei "delitti scali" - che, in quanto tali, congurano reati presupposto del riciclaggio - a un ristretto numero di fattispecie gravi.

ragion di logica, si può concludere che l'incapacità di spiegare le origini dei propri averi sia il presupposto per ipotizzare la provenienza illecita degli stessi.

Un altro aspetto interessante riguarda il richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. (Ri- cettazione), il quale aerma come le disposizioni si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. Supponiamo, per esempio, che l'autore di un furto conservi i proventi della sua condotta per tanti anni quanti sono quelli necessari ai ni della prescrizione del relativo reato. Trascorso il suddetto lasso di tempo, questi decide di incaricare un terzo soggetto per riciclare gli stessi. Il fatto che il reato presupposto sia estinto, non comporta l'estinzione anche del reato di riciclaggio. Se quanto appena detto vale in caso di assenza di condizione di procedibilità, lo stesso si ottiene nel caso in cui il soggetto del reato presupposto sia un minore (casistica di non imputabilità) ovvero in caso di condono scale (casistica di non punibilità). Reato pre- supposto e reato di riciclaggio corrono, quindi, su due binari diversi che si intersecano un istante, per poi proseguire la propria corsa indipendentemente l'uno dall'altro. Tra l'altro ciò trova ulteriore conferma con riguardo all'art. 170 c.p., primo comma, il quale dichiara che quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.