• Non ci sono risultati.

SEZIONE 3: LE FONTI NAZIONALI

B) DIRITTO STATUNITENSE

35: IL COPYRIGHT ACT DEL 1976

35.1: L’OGGETTO DEL DIRITTO

Il Copyright Act (si considera qui quello emanato nel 1976 e successive modificazioni e/o integrazioni) che la protezione fornita dal copyright sussiste per le opere originali dell’autore «fixed in any tangible medium of expression», questi ultimi già noti o sviluppati in un prossimo futuro, tramite i quali esse possono essere percepite, riprodotte o in altro modo comunicate, sia direttamene sia con l’ausilio di macchinari o dispositivi.

Di seguito vengono precisate le categorie incluse nelle opere d’autore: opere letterarie; opere musicali, incluse le parole di accompagnamento; pere drammatiche, incluse le musiche di accompagnamento; opere pantomimiche e coreografiche; opere di pittura, scultura e grafica; opere cinematografiche e altre opere audiovisive; registrazioni e opere architettoniche (§ 102, a)).

Viene inoltre precisato che in nessun caso il copyright assegnato ad un’opera d’autore può essere esteso all’idea, alla procedura, al processo, al sistema, al metodo di funzionamento, al concetto, al principio, o alla scoperta, a prescindere dalla forma in cui quest’opera viene descritta, spiegata, illustrata o contenuta (§ 102, b)).

Le opere di compilazione e le elaborazioni

Vengono protette dal copyright anche le opere di compilazione e le elaborazioni, tuttavia viene stabilito che il copyright per questo genere di opere si estende solo al

84

quanto di nuovo effettivamente apportato dall’autore di tale lavoro, in quanto distinto dal materiale preesistente ugualmente utilizzato dall’autore nel suo lavoro, e non implica, dunque, alcun diritto di esclusiva sul materiale preesistente. Il copyright su tale lavoro è indipendente da qualsiasi copyright già presente sul materiale preesistente e nemmeno aumenta o influisce in alcun modo sul campo di applicazione, la durata e la proprietà o la sussistenza di quest’ultimo (§ 103, b)). Proprietà e trasferimento del copyright

Viene stabilito che il copyright di un’opera protetta viene inizialmente assegnato all’autore o agli autori dell’opera medesima (§ 102). Gli autori di un’opera realizzata in comunione vengo considerati co-proprietari del copyright (§ 201, a)). Tuttavia, nel caso di un’opera creata all’interno di un rapporto di lavoro («work made for hire»)89

, il datore di lavoro o altra persona per la quale tale opera è stata preparata, viene considerato autore ai fini del presente Titolo, e, a meno che le parti non abbiano concordato altrimenti tramite un documento scritto e controfirmato, risultata titolare di tutti i diritti compresi nel copyright (§ 201, b)).

Inoltre per quanto riguarda un’opera collettiva, il copyright assegnato ad ogni singolo contributo parte dell’opera viene distinto da quello attribuito all’opera nel suo complesso, e questo inizialmente riguarda l’autore del singolo contributo. In assenza di un trasferimento esplicito del copyright o di altri diritti compresi sotto questo, si presume che il titolare di copyright all’interno dell’opera collettiva abbia acquisito solamente il privilegio di riprodurre e distribuire il singolo contributo parte dell’opera collettiva, qualsivoglia revisione della medesima venga fatta, e qualsivoglia successiva opera collettiva della stessa serie (§ 201, c)).

Per quanto concerne la questione del trasferimento della titolarità sul copyright si dispone che questa possa essere trasferita in tutto o in parte tramite qualsiasi mezzo di trasferimento o per effetto di legge, e possa inoltre essere lasciata in eredità tramite testamento o passare quale proprietà personale tramite l’applicazione della legge vigente in materia di successione (§ 201, d)). Inoltre si precisa che ciascuno dei diritti esclusivi compresi nel copyright, inclusa ogni suddivisione fatta di ciascuno dei diritti specificati nella sezione 106, può essere trasferito come indicato nel paragrafo precedente. Al titolare di un particolare diritto esclusivo deve essere garantita, nella misura di tale diritto, tutta la tutela possibile ed i mezzi di ricorso adeguati stabiliti da questo Titolo in favore del titolare del copyright (§ 201, d)).

89

Il paragrafo 101 si occupa di fornire un elenco di definizioni allo scopo di favorire una miglior comprensione del testo del Codice, a questo proposito l’opera creata all’interno di un rapporto di lavoro viene così definita:

A “work made for hire” is 1) a work prepared by an employee within the scope of his or her employment; or 2) a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire. For the purpose of the foregoing sentence, a “supplementary work” is a work prepared for publication as a secondary adjunct to a work by another author for the purpose of introducing, concluding, illustrating, explaining, revising, commenting upon, or assisting in the use of the other work, such as forewords, afterwords, pictorial illustrations, maps, charts, tables, editorial notes, musical arrangements, answer material for tests, bibliographies, appendixes, and indexes, and an “instructional text” is a literary, pictorial, or graphic work prepared for publication and with the purpose of use in systematic instructional activities.

85

Una ulteriore, importante precisazione è quella per cui la proprietà del copyright, o di uno qualsiasi dei diritti esclusivi compresi in questo, è distinta dalla proprietà di qualsiasi oggetto materiale in cui il lavoro si manifesta. Trasferimenti di proprietà di qualsiasi oggetto materiale, compresa la copia o la fonoregistrazione in cui il lavoro viene fissato la prima volta, di per sé non conferiscono alcun diritto in riferimento all’opera protetta da copyright incorporata nell'oggetto, né, in mancanza di un accordo, il trasferimento di proprietà del copyright o dei diritti esclusivi nel quadro di questo, veicola anche i diritti di proprietà su qualsiasi oggetto materiale (§ 202).

Il paragrafo 203 poi si occupa di definire in quali casi la concessione esclusiva o non- esclusiva di trasferimento o la licenza di copyright o di altri diritti in questo compresi di un’opera, diversa da un’opera creata per il noleggio, eseguita dall’autore dopo il 1° gennaio 1978 è soggetta a termine.

35.2: I DIRITTI PATRIMONIALI

Vengono attribuiti all’autore a titolo esclusivo i diritti di fare e autorizzare: 1. la riproduzione di opere protette da copyright in copie o fonoregistrazioni; 2. la preparazione di opere derivate basate sul materiale protetto da copyright; 3. la distribuzione di copie o fonoregistrazioni delle opere protette al pubblico

tramite vendita o altro trasferimento di proprietà, o attraverso noleggio, leasing, o prestito;

4. nel caso di opere letterarie, musicali, drammatiche o coreografiche, oppure opere di pantomimica, di pittura, di grafica, o di scultura, incluse immagini individuali tratte da opere cinematografiche o audiovisive, l’esibizione al pubblico delle opere sotto copyright; e

5. nel caso di registrazioni sonore, l’esecuzione pubblica delle opere protette (§ 106).

35.3: DIRITTI ASSIMILABILI AI DIRITTI MORALI, OVVERO: DIRITTO DI ALCUNI

AUTORI ALL’ATTRIBUZIONE E ALL’INTEGRITÀ

Viene stabilito dal testo del Codice che i soli autori di opere d’arte visiva90

, siano o meno detentori del copyright, hanno il diritto, totalmente indipendente dai diritti esclusivi elencati al § 106, in primo luogo di rivendicare la paternità di tali opere e di impedire che il proprio nome venga utilizzato per indicare la paternità di opere d’arte visiva mai effettivamente create. In secondo luogo di impedire l’utilizzo del proprio nome come autore di opere d’arte visiva nel caso di deformazione, mutilazione o altra modifica dell’opera che possa recare pregiudizio alla suo onore o reputazione.

90

Il paragrafo 101 si occupa di fornire un elenco di definizioni allo scopo di favorire una miglior comprensione del testo del Codice, a questo proposito l’opera d’arte visiva viene definita come 1) una pittura, disegno, stampa o scultura, esistente in un solo esemplare, in edizione limitata di 200 o meno copie, firmate e numerate dall'autore, o, nel caso di una scultura, un numero di sculture, in molteplice fusione, scolpite o fabbricate in 200 esemplari o meno che sono numerate consecutivamente dall'autore e recano la firma o altro segno di identificazione dell'autore; o 2) un fermo immagine fotografico prodotto esclusivamente per fini espositivi, esistente in un unico esemplare firmato dall'autore, o in una edizione limitata di 200 copie o meno firmate e numerate dall'autore.

86

Inoltre, stando le limitazioni poste dalla sezione 113 (d), tale autore ha il diritto sia di impedire ogni intenzionale deformazione, mutilazione o altra modifica dell’opera che sia di pregiudizio al suo onore o reputazione, e ogni intenzionale deformazione, mutilazione o altra modifica dell’opera è una violazione a questo diritto; sia di impedire qualsivoglia distruzione di un’opera di riconosciuta levatura, e qualsiasi intenzionale o dovuta a grossolana negligenza distruzione dell’opera costituisce una violazione di tale diritto (§ 106A, a)).

Sono previste alcune eccezioni a tali diritti, come la modificazione delle opere dovuta al passare del tempo o alla natura dei materiali utilizzati; oppure le modifiche subita dalle opere d’arte visiva causate da esigenze di curatela o di esposizione al pubblico (§ 106A, c)).

Per quanto concerne la durata di questi diritti, per quelle opere d’arte visiva create a partire dalla data di entrata in vigore del Visual Artists Rights Act (come specificato al § 610, a)), i diritti conferiti dalla sezione a) durano per tutta la vita dell’autore (§ 106A, d)).

Viene precisato che i diritti attribuiti all’autore da tale sezioni non sono in alcun modo trasferibili, tuttavia il medesimo ha la facoltà di rinunciare ad essi mettendo per iscritto tale sua volontà e controfirmandola (§ 106A, e)). Inoltre la titolarità dei diritti conferita dal sottosezione a) per un’opera d’arte visiva è distinta dalla titolarità nei confronti di una copia della medesima opera, o dello stesso copyright o qualsiasi di altro diritto esclusivo sottoposto a copyright della medesima opera. Il trasferimento di proprietà di una copia di un’opera d’arte visiva, o del copyright, o di una qualsiasi altro diritto esclusivo sottoposto a copyright, non costituisce una rinuncia dei diritti enunciati nella sottosezione a) (§ 106A, e)).

I paragrafi da 107 a 122 trattano delle limitazioni concernenti i diritti esclusivi sopra descritti.

La prima è denominata fair use ovvero non è considerato violazione dei suddetti diritti l’uso attraverso riproduzione in copie o fonoregistrazioni o altri mezzi di opere protette da copyright, per scopi quali critica, commento, notiziari, insegnamento, didattica o ricerca. Vengono poi stabiliti dei fattori per giudicare se l’uso del materiale protetto da copyright sia corretto o meno, quali:

1) lo scopo e le caratteristiche di tale utilizzo, incluso il fatto se tale utilizzo sia stato fatto con finalità commerciali o educative senza scopo di lucro;

2) la natura stessa dell’opera protetta da copyright;

3) l’ammontare e la sostanzialità della porzione usata in relazione alla totalità dell’opera sotto copyright; e

4) l’effetto dell’utilizzo nei confronti del mercato potenziale o del valore reale dell’opera protetta.

Non è limitazione al fair use il fatto che l’opera sia inedita, sempre sussistano le condizioni di cui sopra (§ 107).

Altre limitazioni ai diritti esclusivi menzionati al paragrafo 106 sono: la riproduzione, in non più di una copia o fonoregistrazione, di un’opera da parte di biblioteche o archivi e dai dipendenti di questi nell’esercizio delle loro funzioni (§ 108); la vendita o altra disposizione della proprietà di una o copia o fonoregistrazione

87

di un’opera soggetta a copyright da parte del proprietario di tale copia o fonoregistrazione, legalmente ottenuta a norma di questo Titolo, o di qualsiasi altra persona autorizzata dal medesimo, senza esservi necessità dell’autorizzazione da parte del titolare del copyright (§ 109); l’esibizione o visualizzazione di un’opera da parte di docenti o allievi nel corso di una attività didattica realizzata all’interno di un ente educativo senza scopo di lucro, in una classe o in uno spazio simile deputato all’istruzione, sempre che la copia audiovisiva sia stata ottenuta legalmente (§ 110); la trasmissione secondaria di una esibizione di un’opera, incorporata in una trasmissione primaria, nel rispetto di alcune condizioni poste dal presente paragrafo (§ 111); la realizzazione, la cosiddetta registrazione effimera, di non più di una copia o fonoregistrazione di un particolare programma che incorpori una esibizione da parte di una organizzazione di trasmissione autorizzata, tramite licenza, a trasmettere al pubblico l’esibizione di un’opera soggetta a copyright o da parte di una che sia una emittente radio o una stazione televisiva, sempre sottostando a precise condizioni (§ 112); la realizzazione o l’autorizzazione a realizzare, da parte del possessore di una copia di un programma per elaboratore, una ulteriore copia o un adattamento di tale programma a condizione che tale copia sia un passaggio fondamentale nell’utilizzazione di tale programma per elaboratore o che questa sia fatta solo per scopi di archiviazione e venga distrutta nel momento in cui il possesso cessi di essere legittimo (§ 117)91; la trasmissione secondaria di programmi televisivi a distanza che contengano una esibizione di opera soggetta a copyright via satellite (§ 119); la riproduzione o la distribuzione, da parte di ente autorizzato, di copie o fonoregistrazione di un’opera letteraria non drammatica precedentemente pubblicata se tali copie o fonoregistrazioni vengo riprodotte o distribuite in uno speciale formato esclusivamente ad uso e consumo di persone non vedenti o con disabilità (§ 121); la trasmissione secondaria della programmazione televisiva locale via satellite (§ 122). Ai paragrafi 113, 114, 115, 118 e 120 viene invece precisato l’ambito di applicazione dei diritti esclusivi per quanto riguarda le opere pittoriche, grafiche e scultoree; le registrazioni sonore; le opere musicali non drammatiche; l’uso di certe opere in connessione con emittenti radiotelevisive non commerciali; le opere architettoniche. Fatte salve successive disposizioni, il diritto esclusivo di realizzare copie di un’opera pittorica, grafica o scultorea soggetta a copyright, ai sensi del paragrafo 106, comprende il diritto di riprodurre l’opera in o su qualsiasi tipo di articolo, sia esso utile o meno (§ 113). Il diritto esclusivo del titolare del diritto d'autore in merito ad una registrazione sonora ai sensi della prima clausola del paragrafo 106 si limita al diritto di duplicare la registrazione del suono in forma di fonoregistrazioni o copie che, direttamente o indirettamente, catturano i suoni effettivi fissati nella registrazione. Il diritto esclusivo del titolare del diritto d'autore in una registrazione sonora ai sensi della seconda clausola del paragrafo 106 è limitata al diritto di creare

91

Inoltre il paragrafo 1201, alla lettera (f) (Reverse engineering), stabilisce che una persona che ha legalmente ottenuto il diritto di utilizzare una copia di un programma per elaboratore può aggirare una misura tecnologica che controlla efficacemente l'accesso ad una particolare porzione di tale programma per il solo scopo di identificare e analizzare gli elementi del programma che sono necessari per realizzare una interoperabilità di un programma per elaboratore, creato autonomamente, con altri programmi, e che non sono facilmente e rapidamente a disposizione della persona che esercita l'elusione, nella misura in cui tali atti di identificazione e di analisi non costituisce una violazione ai sensi del presente titolo. Allo stesso modo viene data a tale persona la facoltà di sviluppare ed utilizzare mezzi tecnologici al fine di eludere le misure tecnologiche di protezione.

88

un’opera derivata, nella quale i suoni reali fissati nella registrazione del suono vengono riordinati, remixati, o comunque alterati nella sequenza o nella qualità. I diritti di esclusiva del titolare del diritto d'autore in una registrazione sonora in riferimento alle prime due clausole del paragrafo 106 non si estendono alla realizzazione o alla duplicazione di un’altra registrazione sonora che consiste interamente in una fissazione indipendente di altri suoni, anche se tale suoni imitano o simulano quelli della registrazione del suono protetto da copyright (§ 114).

Nel caso di opere musicali non-drammatiche, i diritti esclusivi contenuti nelle clausole 1 e 3 del paragrafo 106, al fine di realizzare e distribuire fonoregistrazioni di tali opere protette, sono soggetti a licenza obbligatoria come specificato (§ 115). Il copyright su di un'opera architettonica che è stata edificata non include il diritto di impedire la realizzazione, la distribuzione o esposizione pubblica di immagini, dipinti, fotografie o altre rappresentazioni pittoriche del lavoro, se l'edificio in cui è compresa l’opera è situato in o ordinariamente visibile da un luogo pubblico (§ 120). 35.4: DURATA DEL COPYRIGHT92

La parte dello US C.A. che si occupa della durata del diritto d’autore inizia premettendo che a partire dal 1° gennaio 1978, tutti i diritti legali o equitativi che sono equivalenti a uno qualsiasi dei diritti esclusivi nell'ambito generale del copyright, come specificato dal paragrafo 106, in opere d'autore che sono fisse in un supporto tangibile di espressione e rientrino nel oggetto del copyright, come specificato dagli articoli 102 e 103, se creati prima o dopo tale data, e se editi o inediti, vengono disciplinati esclusivamente dal presente Titolo. Da ora in poi, nessuna persona ha la titolarità ha di tali diritti o altri equivalenti in qualsiasi lavoro sottoposto al diritto comune o agli statuti di qualsiasi Stato (§ 301, a)).

Il copyright di un'opera creata dal 1° gennaio 1978, sussiste dalla sua creazione e, salvo quanto previsto in paragrafi successivi, dura per un periodo costituito dalla vita dell'autore e 70 anni dopo la morte dell'autore (§ 302, a)).

Nel caso di un’opera comune preparato da due o più autori che non ha funzione di noleggio, il diritto d'autore dura per un periodo che consiste nella vita dell'autore che muore per ultimo e 70 anni dopo la morte dell’ultimo autore superstite (§ 302, b)).

92 A questo proposito è fondamentale citare l’atto noto come Sonny Bono Copyright Term Extension

Act, firmato dal presidente Clinton il 27 ottobre 1998, approvato dalle Camere come atto di Public Law No: 105-298, tale documento estende i diritti di copyright ancora in vigore sebbene non rinnovi quelli scaduti. Più nello specifico il Copyright Term Extension Act principalmente:

 estende la durata del copyright di un’opera creata dal 1° gennaio 1978, comprendendo questo la vita dell'autore e 70 (precedentemente 50) anni dopo la morte dell'autore. Applica la stessa estensione in materia di lavori congiunti creati durante o dopo tale data;

 estende la durata del copyright delle opere anonime o pseudonime o lavori effettuati per noleggio in o dopo tale data a 95 (precedentemente 75) anni a partire dall'anno della prima pubblicazione, o 120 (precedentemente 100) anni a decorrere dall'anno di creazione, a seconda di quale scade per primo. Applica conformi estensioni rispetto alle disposizioni in materia di presunta di morte di un autore;

 estende dal 31 dicembre 2027, al 31 dicembre 2047, la durata del copyright delle opere pubblicate al o entro il 31 dicembre 2002;

 estende la durata dei copyright che si trova nel periodo di rinnovo al momento della data di entrata in vigore della presente legge, a 95 anni dalla data di copyright mediante la quale essi sono stati in origine fissati.

89

Nel caso di opera anonima, un'opera pseudonima, o di un’opera fatta per il noleggio, il copyright dura per un periodo di 95 anni a partire dall'anno della sua prima pubblicazione, o un periodo di 120 anni a partire dall'anno della sua creazione, a seconda di quale scade per primo. Se, prima della scadenza di tale termine, l'identità di uno o più degli autori di un'opera anonima o pseudonima si rivela nei registri di una registrazione fatta per quel lavoro di cui ai commi (a) o (d) della sezione 408, o nei registri previsti dal presente comma, il diritto d'autore nel lavoro dura per il termine specificato dal comma (a) o (b), in base alla vita dell'autore o degli autori la cui identità è stata rivelata (§ 302, c)).

Il copyright di un'opera creata prima del 1° gennaio 1978, ma ad allora non diventata di pubblico dominio o protetta da copyright, sussiste dal 1° gennaio 1978 e dura per il termine previsto dal paragrafo 302. In nessun caso, tuttavia, la durata del copyright di un lavoro scade entro il 31 dicembre 2002 e, se il lavoro è pubblicato entro il 31 dicembre 2002, la durata del copyright non scade prima del 31 dicembre 2047 (§ 303, a)).

Qualsiasi copyright, nel cui primo mandato è dato il 1° gennaio 1978, durerà per 28 anni a partire dalla data in cui è stato originariamente fissato (§ 304, a)).

Qualsiasi copyright ancora nel periodo di rinnovo al momento in cui il Sonny Bono

Copyright Term Extension Act93

viene reso efficace deve avere una durata del copyright di 95 anni a decorrere dalla data in cui il copyright è stato originariamente fissato (§ 304, b)).

Nel caso in cui il copyright sia nel corso del suo primo mandato o in corso di rinnovo il 1° gennaio 1978 (§ 304, c)), o in alternativa che il medesimo sia nel suo periodo di rinnovo alla data di entrata in vigore effettiva della legge Sonny Bono Copyright

Term Extension per la quale il diritto di recesso previsto nel comma (c) è scaduto in