La prima di tali dichiarazioni concordate, nel momento in cui afferma che «l'articolo 1, paragrafo 2, [del WPPT] chiarisce il rapporto fra i diritti sui fonogrammi contemplati dal presente Trattato e il diritto d'autore sulle opere fissate in fonogrammi» e che il medesimo articolo «non impedisce in alcun modo alle Parti contraenti di riconoscere agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi altri diritti esclusivi oltre a quelli già contemplati dal presente trattato», rivela il rapporto del Trattato WPPT con l’Accordo TRIPs, e, dunque, l’intento dell’OMPI di “tenere il passo” del suddetto Accordo in materia di diritti connessi.
16
f) “radiodiffusione”, la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico. Per “radiodiffusione” si intende altresì la trasmissione via satellite. Per “radiodiffusione” si intende anche la trasmissione di segnali in forma criptata qualora il decodificatore sia messo a disposizione del pubblico dall’organismo di radiodiffusione o con il suo consenso;
g) “comunicazione al pubblico”, di un’esecuzione o di un fonogramma, la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell’articolo 15, si intende per “comunicazione al pubblico” anche l’atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma» (art. 2).
Le Parti contraenti accordano la protezione contemplata dal presente Trattato agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi che siano cittadini di altre Parti contraenti29
(art. 3, par. 1).
Sulla base del già citato “principio del trattamento nazionale” ciascuna Parte contraente accorda ai cittadini di altre Parti contraenti, secondo la definizione di cui all’art. 3 paragrafo 2, lo stesso trattamento da essa accordato ai propri cittadini in relazione ai diritti esclusivi specificamente riconosciuti dal trattato e al diritto a un’equa remunerazione di cui all’art. 15 (art. 4, par. 1). Tuttavia viene di seguito precisato che l’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica laddove un’altra Parte contraente si avvalga delle riserve ammesse dall’articolo 15, paragrafo 3 (art. 4, par. 2).
Il Capo II (Diritti degli interpreti ed esecutori) si apre con una considerazione sui diritti morali spettanti agli autori, in particolare si afferma che indipendentemente dai diritti patrimoniali e anche dopo la cessione di detti diritti, l’artista interprete o esecutore, per quanto riguarda le esecuzioni dal vivo e le esecuzioni fissate in fonogrammi, conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’esecuzione, salvo che l’omissione sia dettata dal modo d’uso dell’esecuzione stessa, e il diritto di opporsi a ogni deformazione, mutilazione o altra modifica che rechi pregiudizio alla sua reputazione (art. 5, par. 1). Si afferma inoltre che i diritti riconosciuti all’artista interprete o esecutore in forza del paragrafo 1 sono, dopo la sua morte, mantenuti almeno fino all’estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione della Parte contraente in cui la protezione è richiesta. Si precisa tuttavia che le Parti contraenti la cui legislazione, in vigore al momento della ratifica del presente trattato o dell’adesione ad esso, non contiene disposizioni che assicurano la protezione, dopo la morte dell’artista interprete o esecutore, di tutti i diritti a lui riconosciuti in forza del paragrafo precedente, hanno la facoltà di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte dell’artista (art. 5, par. 2).
29 Con l’espressione “cittadini di altre Parti contraenti” si intendono gli artisti interpreti o esecutori e i
produttori di fonogrammi che soddisfano i requisiti per la tutela istituita dalla Convenzione di Roma, ove tutte le Parti contraenti del presente Trattato siano Stati contraenti della Convenzione stessa. Ai fini della determinazione dei suddetti requisiti, le Parti contraenti si attengono alle definizioni di cui all’articolo 2 del presente Trattato (art. 3, par. 2, WPPT).
17
Per quanto concerne i diritti esclusivi posti in capo agli artisti interpreti o esecutori dal presente Trattato, essi riguardano la facoltà, da parte di questi ultimi, di autorizzare: per quanto concerne le esibizioni, la radiodiffusione la comunicazione al pubblico della loro esecuzione non fissata, salvo quando si tratti di una esecuzione radiodiffusa, e la fissazione della loro esecuzione non fissata (art. 6); la riproduzione diretta o indiretta delle esecuzioni dei suddetti artisti fissate in fonogrammi, in qualsiasi maniera e forma (art. 7), come anche la messa a disposizione del pubblico dell’originale delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi o di esemplari dello stesso, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà (art. 8, par. 1). In merito a quest’ultima considerazione si specifica che nessuna delle disposizione del presente Trattato è di pregiudizio alle Parti contraenti affinché queste determinino le eventuali condizioni in cui la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell’originale dell’esecuzione fissata o di esemplari dello stesso, con il consenso dell’artista, esauriscono il diritto di cui al paragrafo 1 (art. 8, par. 2). Si ricorda inoltre il diritto esclusivo di autorizzare: il noleggio a scopo di lucro dell’originale delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi o di esemplari dello stesso, a norma della legislazione nazionale delle Parti contraenti, anche dopo la distribuzione dei fonogrammi con il consenso dell’artista (art. 9, par. 1); la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta (art. 10).
Il Capo III (Diritti dei produttori di fonogrammi) si occupa di definire quali siano i diritti esclusivi in capo ai produttori di fonogrammi, in particolare questi riguardano la prerogativa concessa ai medesimi di autorizzare: la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi, in qualsiasi maniera e forma (art. 11); la messa a disposizione del pubblico dell’originale dei loro fonogrammi o di esemplari dello stesso, mediante vendita o altra cessione dei diritti di proprietà (art. 12, par. 1). In merito a quest’ultima considerazione, come già avvenuto per gli artisti interpreti ed esecutori, si specifica che nessuna delle disposizione del presente Trattato è di pregiudizio alle Parti contraenti affinché queste determinino le eventuali condizioni in cui la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell’originale dell’esecuzione fissata o di esemplari dello stesso, con il consenso dell’artista, esauriscono il diritto di cui al paragrafo 1 (art. 12, par. 2). Segue, inoltre, il diritto esclusivo di autorizzare: il noleggio a scopo di lucro dell’originale dei loro fonogrammi o di esemplari dello stesso, anche dopo la distribuzione dei fonogrammi con il consenso del produttore (art. 13, par. 1); come anche la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, dei loro fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta (art. 14).
Nel Capo IV (Disposizioni comuni) viene stabilito che gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi abbiano diritto ad un compenso equo ed unico nel momento in cui un fonogramma, pubblicato a fini di commercio, venga utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico (art. 15, par. 1). Le Parti contraenti, tuttavia, hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte dell’utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai
18
produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso (art. 15, par. 2). Infine, ai fini del presente articolo, si reputano pubblicati a fini di commercio i fonogrammi messi a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo tale che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta (art. 15, par. 4).
Viene poi fatto obbligo alle Parti contraenti di prevedere una adeguata tutela giuridica e di precostituire mezzi di ricorso efficaci sia contro l’elusione delle misure tecnologiche impiegate dagli artisti interpreti o esecutori e dai produttori di fonogrammi ai fini dell’esercizio dei diritti contemplati dal presente trattato e dalla Convenzione di Berna e aventi lo scopo di impedire che vengano commessi, nei confronti delle loro esecuzioni e fonogrammi, atti non autorizzati dai suddetti artisti e produttori o vietati per legge (art. 18); sia contro chiunque compia deliberatamente uno degli atti sotto-indicati sapendo o, in sede di procedimento civile, dovendo ragionevolmente sapere che il suo agire può indurre, consentire, facilitare o occultare una violazione dei diritti contemplati dal presente trattato: rimuovere o alterare qualunque informazione elettronica sulla gestione dei diritti, senza previo consenso; distribuire, importare a fini di distribuzione, radiodiffondere, comunicare o mettere a disposizione del pubblico, senza previo consenso, esecuzioni, esemplari di esecuzioni fissate o fonogrammi, sapendo che ne sono state rimosse o alterate informazioni elettroniche sulla gestione dei diritti (art. 19).
Infine per quanto concerne la questione della durata della protezione accordata dal presente Trattato agli artisti interpreti o esecutori, questa non potrà essere inferiore a un periodo di 50 anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui l’esecuzione è stata fissata su fonogramma (art. 17, par. 1). Inoltre la durata della protezione da concedere ai produttori di fonogrammi non potrà essere inferiore a un periodo di 50 anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui è stato pubblicato il fonogramma ovvero, in difetto di pubblicazione entro 50 anni dalla fissazione del fonogramma, a decorrere dalla fine dell’anno della fissazione (art. 17, par. 2).
SEZIONE 2: LE FONTI REGIONALI
A) CONSIGLIO D’EUROPA
10: CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI30
.
30 La Convenzione è un Trattato internazionale redatto dal Consiglio d’Europa il cui testo è stato
firmato a Roma il 4 novembre 1950, ed è entrato in vigore a livello internazionale il 3 settembre 1953. Tale Convenzione è stata ratificata (o vi è stata l’adesione) da parte di tutti i 47 Stati membri (al 22 giugno 2007) del Consiglio d’Europa.
La CEDU è stata poi integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi. I Protocolli II e III (entrati in vigore il 21 settembre 1970), V (entrato in vigore il 20 dicembre 1971), VIII (entrato in vigore il 1º gennaio 1990), IX (entrato in vigore il 1º ottobre 1994) e X (mai entrato in vigore) riguardano aspetti procedurali e sono stati superati dal XI Protocollo, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 ed entrato in vigore il 1º novembre 1998, mentre i Protocolli I ("Protocollo addizionale", entrato in vigore il 18 maggio 1954), IV (entrato in vigore il 2 maggio 1968), VI (entrato in vigore il 1º marzo 1985), VII (entrato in vigore il 1º novembre 1988), XII (entrato in vigore il 1º aprile 2005) e XIII (entrato in vigore il 1º luglio 2003) hanno aggiunto altri diritti (in particolare, il primo protegge la proprietà e decreta il diritto
19
La presente Convenzione è composta da 59 articoli.
Sebbene nel testo della Convenzione non si faccia esplicito riferimento al principio della tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, tuttavia si ritiene di interesse, ai fini di questa trattazione, esaminare alcune parti del suddetto documento. Al Titolo I (Diritti e libertà) viene esplicitato che ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Si stabilisce inoltre che nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale31 (art. 1). Viene fatta salva poi la libertà di espressione propria di ogni persona. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione (art. 10).
B) UNIONE EUROPEA
B.1) ATTI VINCOLANTI
I TRATTATI
11: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA32
Il Trattato risulta composto da 54 articoli.
Sebbene nel testo non compaiano riferimenti espliciti al principio della tutela del diritto d’autore, tuttavia si ritiene che alcuni passi del medesimo meritino comunque un approfondimento.
Al Capo II (Libertà) si trova un iniziale riferimento alla libertà di espressione ed informazione, si afferma che infatti che ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle
all'istruzione e a libere elezioni e il tredicesimo prevede l'abolizione della pena di morte in ogni circostanza).
È da poco entrato in vigore il Protocollo XIV, firmato il 13 maggio 2004 e che consente a organizzazioni internazionali come l'Unione europea di diventare parte della Convenzione. L'Unione, che in quel momento non aveva la competenza a stipulare l'accessione alla CEDU, ha acquistato nello specifico tale possibilità ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009.
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione con l. n. 848 del 04.08.1955, GU n. 221 del 24.09.1955; questa è entrata in vigore il 26.10.1955 (comunicato il 05.11.1955).
Le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese.
31
La versione del 1950 del testo di detta Convenzione non prevedeva il diritto di proprietà. La disciplina di quest’ultimo è stata è stata definita in un secondo tempo ed è stata fissata in un apposito Protocollo aggiuntivo del 1952 (emendato dal Protocollo XI).
32
La Carta dei diritti è stata adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 dai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sulla base di un progetto predisposto da una “convenzione” istituita dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 e di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, presentato al Consiglio europeo ed al Parlamento il 2 ottobre 2000, previa risoluzione del Parlamento europeo 3 ottobre 2000, previa approvazione del Consiglio europeo di Biarritz del 13 e 14 ottobre 2000, previa decisione del Parlamento europeo 14 novembre 2000, è stata pubblicata in GUCE 18 dicembre 2000 C 364. La carta dei diritti è stata successivamente nuovamente adottata in una versione adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 e pubblicata in GUCE 14 dicembre 2007 C 303.
20
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera (art. 11, par. 1). Inoltre viene stabilito che sono da rispettare la libertà dei media e il loro pluralismo (art. 11, par. 2).
Di seguito si esplicita che le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata (art. 13).
Il medesimo testo sancisce che ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale (art. 17, par. 1). Si precisa di seguito che la proprietà intellettuale è ugualmente protetta (art. 17, par. 2).
12: TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – TFUE
(già Trattato che istituisce la Comunità europea)33
Tale Trattato è composto da 358 articoli.
Ai fini della presente trattazione, oltre ai principi generali, sono da evidenziare anche alcuni punti in diretto riferimento al principio della tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale.
Al Capo 3 (Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri), del Titolo II, della Parte terza, si legge che le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o
di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni
non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri (art. 36 – ex art. 30 TCE).
All’interno del Capo 3 (Riavvicinamento delle legislazioni), del Titolo VII, della Parte terza, viene stabilito che, nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione (art. 118).
Per quanto invece concerne il Titolo II (Politica commerciale comune) della Parte quinta, vi si trova scritto che la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, in particolare per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la
33
Il Trattato è stato firmato a Roma il 25 marzo 1957.
Il Trattato è stato modificato dai seguenti Atti: Atto unico firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986; Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 07 febbraio del 1992; Trattato firmato ad Amsterdam il 02 ottobre 1997. Il suddetto inoltre è stato ulteriormente modificato dal Trattato che modifica il Trattato sull’Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni Atti connessi firmati a Nizza il 26 febbraio 2001 (in GUCE 10 marzo 2001 C 80). Il medesimo è stato ulteriormente modificato dal Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (in GUCE il 09 maggio 2008 C 115).
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica del Trattato con l. n. 1203 del 14.10.1957 e questo è entrato in vigore in Italia il 01.01.1958 (comunicato il 27.12.1957).
21
conclusione di accordi tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci e servizi, e gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale, gli investimenti esteri diretti, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione e le misure di protezione commerciale, tra cui quelle da adottarsi nei casi di dumping e di sovvenzioni. La politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione (art. 207, par. 1 – ex art. 133 del TCE).
LE CONVENZIONI COMUNITARIE
13: ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, CON PROTOCOLLI,
ALLEGATI E DICHIARAZIONI34
L’Accordo sullo Spazio Economico Europeo è formato dal testo del Trattato, 49 Protocolli, 22 Allegati e un Atto finale. Il testo del Trattato si compone di 129 articoli.
Nella Parte I (Obiettivi e principi) si attesta che il presente Accordo di associazione persegue l’obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell’intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE (art. 1, par. 1). Si precisa poi che al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:
a) la libera circolazione delle merci; b) la libera circolazione delle persone; c) la libera circolazione dei servizi; d) la libera circolazione dei capitali;
e) l’istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura; nonché
f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l’ambiente, la politica dell’istruzione e quella sociale (art. 1, par. 2).
Si precisa in seguito che le disposizioni degli articoli 11 e 12 [divieto di restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione], come già in precedenza osservato all’articolo 36 del TFUE, lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione
del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà
34
Tale Accordo e i suo allegati sono stati firmati a Porto il 2 maggio 1992.
Il medesimo è stato modificato dal protocollo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993. L’Allegato XVII (concernente la proprietà intellettuale) è stato modificato dalle seguenti decisioni: decisione del Comitato misto SEE 21 marzo 1994 n. 7/94 (in GUCE 28 giugno 1994 L 160); decisione del Consiglio SEE 10 marzo 1995 n. 1/95 (in GUCE 20 aprile 1995 L 86); decisione del Comitato misto SEE 22 novembre 1995 n. 66/95 (in GUCE 11 gennaio 1996 L 8); decisione del Comitato misto SEE 22 giugno 1995 n. 54/95 (in GUCE 13 giugno 1996 L 140); decisione del Comitato misto SEE 25 ottobre 1996 n. 59/96 (in GUCE 23 gennaio 1997 L 21); decisione del Comitato misto SEE 31 luglio 1997 n. 59/97 (in GUCE 20 novembre 1997 L 316).
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica dell’Accordo con i relativi allegati con l. n. 300 del 28.07.1993, GU n. 192 SO del 17.08.1993, questi sono entrati in vigore per l’Italia il 15.11.1993 (comunicato in GU n. 14 del 19.01.1994).
22
industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un
mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti (art. 13).
Nell’ambito della Parte VI (Cooperazione al di fuori delle quattro libertà) si afferma che le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:
1. ricerca e sviluppo tecnologico, 2. servizi di informazione, 3. ambiente,
4. istruzione, formazione professionale e giovani, 5. politica sociale,
6. protezione dei consumatori, 7. piccole e medie imprese, 8. turismo,
9. settore audiovisivo, e 10. protezione civile,
nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo (art. 78).
Si ritiene opportuno in questo contesto evidenziare anche l’Allegato XVII, in quanto concerne la “proprietà intellettuale”, il quale risulta diviso in due sezioni: l’introduzione e l’elenco degli atti a cui si fa riferimento. Questi ultimi sono:
1) 387 L 0054: Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori (GU n. L 24 del 27.1.1987, pag. 36).
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.
a) Nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c) il riferimento all’articolo 223,