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SEZIONE 3: LE FONTI NAZIONALI

B) DIRITTO STATUNITENSE

36: IL DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT DEL 1998

Il Digital Millennium Copyright Act (DMCA)95

è stato firmato dal Presidente Clinton, ed è di conseguenza entrato in vigore, il 28 ottobre 1998. La legislazione implementa i due trattati del 1996 emanati dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale: il WIPO Copyright Treaty e il WIPO Performances and Phonograms Treaty. Il DMCA affronta inoltre tutta una serie di importanti questioni legate al copyright:

il DMCA risulta diviso in 5 Titoli

 Titolo I, il “WIPO Copyright and Performances and Phonograms Treaties Implementation Act” del 1998, il quale implementa i suddetti trattati;

 Titolo II, l’”Online Copyright Infringement Liability Limitation Act”; stabilisce alcune limitazioni alla responsabilità dei fornitori di servizi on-line per violazione del copyright quando si compiono certi tipi di attività;

 Titolo III, il “Computer Maintenance Competition Assurance Act”; stabilisce una deroga per la realizzazione di una copia di un programma per elaboratore attivando un computer per scopi di manutenzione o riparazione;

 Titolo IV, contenente sei diverse disposizioni in materia di: funzioni del Copyright Office, formazione a distanza, le eccezioni contenute nel Copyright Act per le biblioteche e per le registrazioni effimere, "webcasting" di registrazioni sonore su Internet, e applicabilità degli obblighi di contratto collettivo in caso di trasferimenti dei diritti in immagini in movimento;

 Titolo V, il “Vessel Hull Design Protection Act”, che stabilisce una nuova forma di protezione per gli scafi delle navi.

36.1: TITOLO I – IMPLEMENTAZIONE DEI TRATTATI OMPI DEL 1996

Il Titolo I dà applicazione ai trattati OMPI. In primo luogo, apporta certe modifiche tecniche alla legge degli Stati Uniti, al fine di fornire gli opportuni riferimenti e collegamenti ai trattati. In secondo luogo, crea due nuovi divieti di cui al Titolo 17 del Codice degli Stati Uniti, uno sulla circonvenzione delle misure tecnologiche usate dai titolari del copyright per proteggere le loro opere e uno sulla manomissione delle informazioni sulla gestione del copyright, ed aggiunge rimedi civili e sanzioni penali per la violazione dei divieti. Inoltre, il Titolo I incarica l'US Copyright Office di effettuare due studi congiunti con la National Telecommunications and Information Administration of the Department of Commerce (NTIA).

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Il paragrafo 104 del Copyright Act stabilisce le condizioni di ammissibilità per la protezione ai sensi della legge degli Stati Uniti per le opere di altri paesi. Il paragrafo 102 (b) del DMCA modifica il paragrafo 104 del Copyright Act e aggiunge nuove definizioni al paragrafo 101, al fine di estendere la tutela del diritto degli Stati Uniti a quelle opere che devono essere protette ai sensi del WCT e del WPPT.

Il paragrafo 102 (c) del DMCA ammenda il paragrafo 104 al fine di ripristinare la protezione del copyright, nelle medesime condizioni di opere provenienti da paesi membri WCT e WPPT.

Il restante emendamento tecnico si riferisce al divieto contenuto in entrambi i trattati di condizionare l'esercizio o il godimento dei diritti a causa della realizzazione delle formalità. Il paragrafo 411 (a) del Copyright Act richiede che la rivendicazione di copyright debba essere registrata presso il Copyright Office prima che una causa possa essere avviata dal proprietario del copyright, tuttavia esonera molte opere straniere, al fine di rispettare gli obblighi derivanti da trattati esistenti ai sensi della Convenzione di Berna. Il paragrafo 102 (d) del DMCA modifica la sezione 411 (a), ampliando l'esenzione a tutte le opere straniere.

Il paragrafo 103 del DMCA aggiunge il nuovo Capitolo 12 al Titolo 17 del Codice degli Stati Uniti. Il recente paragrafo 1201 implementa l'obbligo di fornire adeguata ed efficace protezione contro l'elusione delle misure tecnologiche utilizzate dai titolari del copyright per proteggere le loro opere.

Il paragrafo 1201 divide le misure tecnologiche in due categorie: le misure che impediscono l'accesso non autorizzato ad un lavoro protetto da copyright e misure che impediscono la copia non autorizzata di un'opera protetta da copyright. Realizzare o vendere dispositivi o servizi che possano essere utilizzati per eludere una delle due categorie delle misure tecnologiche suddette è vietato in determinate circostanze, di seguito descritte. Per quanto riguarda l'atto di elusione in sé, la disposizione vieta eludere la prima categoria di misure tecnologiche, ma non la seconda.

Questa distinzione è stata impiegata per assicurare che il pubblico abbia la possibilità di continuare a fare uso corretto di opere protette da copyright. Dal momento che può essere fatto un uso corretto della copia di un lavoro nelle condizioni adeguate, il paragrafo 1201 non vieta l'atto di eludere una misura tecnologica che impedisce la copia. Al contrario, da momento che la dottrina del “fair use” non può essere utilizzata come una difesa per l'atto di ottenere l'accesso non autorizzato a un lavoro, l'atto di eludere una misura tecnologica, al fine di ottenere l'accesso, è vietato.

Il paragrafo 1201 vieta l’utilizzo di dispositivi o servizi che rientrano in una qualsiasi delle seguenti tre categorie:

 quelli che sono concepiti o prodotti in primo luogo per eludere le misure tecnologiche protezione;

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 quelli che hanno una finalità commerciale rilevante o un uso alternativo rispetto a quello elusivo limitati; e

 quelli che vengono messi sul mercato per essere usati nell’elusione delle misure tecnologiche suddette.

Il paragrafo 1201 contiene due clausole generali di salvezza. In primo luogo, il paragrafo 1201 (c) (1) afferma che nulla in tale paragrafo riguarda i diritti, i rimedi, le limitazioni o le difese per violazione del copyright, tra cui il “fair use”. In secondo luogo, il paragrafo 1201 (c) (2) stabilisce che niente in tale paragrafo ingrandisce o diminuisce la violazione del copyright diretta o per procura.

Infine, i divieti contenuti nel paragrafo 1201 sono soggetti a una serie di eccezioni. Una è un'eccezione al funzionamento dell’intero paragrafo, per le forze dell'ordine, i servizi di intelligence e le altre attività governative. (§ 1201, e)). Le altre riguardano il paragrafo 1201 (a), il quale concerne la disposizione relativa alla categoria delle misure tecnologiche che controllano l’accesso alle opere protette.

Le sei categorie addizionali di eccezioni sono le seguenti:

 eccezione per biblioteche, archivi e istituzioni preposte all’educazione senza scopo di lucro (§ 1201, d));

 “reverse engineering”96

(§ 1201, f));

 ricerca crittografata (§ 1201, g));

 protezione di minori (§ 1201, h));

 privacy personale (§ 1201, i));

 test di sicurezza (§ 1201, j)).

Si precisa che ciascuna di queste eccezioni ha le sue proprie condizioni di applicazione.

Il nuovo paragrafo 1202 concerne la disposizione di attuazione dell’obbligo di tutelare l'integrità delle informazioni sulla gestione del copyright (CMI). Il campo di applicazione della tutela è definito in due paragrafi distinti, il primo è volto ad affrontare le false CMI e il secondo riguarda la rimozione o l'alterazione delle CMI. La sottosezione (a) vieta la fornitura o la distribuzione consapevole di false CMI, se fatta con l'intento di indurre, consentire, facilitare o occultare l’infrazione. Sottosezione (b) vieta la rimozione o l'alterazione intenzionale di CMI senza autorità, così come la diffusione di CMI o copie di opere, essendo a conoscenza che le CMI sono state rimosse o alterate senza autorizzazione. L’attribuzione di responsabilità ai sensi del comma (b) richiede che l'atto sia stato compiuto consapevolmente o, in sede di procedimento civile, che ci fossero ragionevoli motivi per supporre che esso potesse indurre, consentire, facilitare o occultare una infrazione.

Il paragrafo 1202, come il precedente, è oggetto di una deroga generale per le forze dell'ordine, i servizi di intelligence e le altre attività governative. (§ 1202, d)). Contiene inoltre le limitazioni in materia di responsabilità di stazioni di trasmissione

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e sistemi di cablaggio per la rimozione o l'alterazione delle CMI in determinate circostanze, quando non vi è l'intenzione di indurre, consentire, facilitare o occultare una violazione. (§ 1202, e)).

36.2: TITOLO II – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ NELLA VIOLAZIONE DEL

COPYRIGHT IN RETE

Il Titolo II del DMCA aggiunge un nuovo paragrafo 512 al Copyright Act allo scopo di creare quattro nuove limitazioni in materia di responsabilità per violazione del copyright da parte dei fornitori di servizi online.

Le limitazioni si basano sui seguenti quattro categorie di condotta da parte di un fornitore di servizi:

1. comunicazioni transitorie; 2. sistema di caching;

3. memorizzazione di informazioni sui sistemi o reti a direzione di utenti; 4. strumenti di informazioni sulla posizione.

Il nuovo paragrafo 512 comprende anche norme speciali in materia di applicazione di tali limitazioni a istituzioni educative senza scopo di lucro.

Ciascuna limitazione è relativa ad una funzione separata e distinta, ed il determinare se un fornitore di servizi (service provider) beneficia di una delle limitazioni non comporta lo stabilire se il medesimo si qualifichi o meno per una delle altre tre (§ 512, n)).

L’impossibilità di un fornitore di servizi di beneficiare di una delle limitazioni comprese al paragrafo 512 non necessariamente rende il medesimo responsabile di violazione del copyright. Il proprietario del copyright deve essere in grado di dimostrare che il prestatore si è reso colpevole di violazione, e il provider può avvalersi di una delle difese, come il “fair use”, che sono generalmente a disposizione di chi venga imputato di violazione del copyright.

Il paragrafo 512 contiene anche una disposizione volta a garantire che i fornitori di servizi non si trovino nella condizione di dover scegliere tra le limitazioni della responsabilità da un lato e il preservare la privacy degli abbonati, dall'altro.

La parte che chiede di usufruire delle limitazioni in materia di responsabilità contenute nel Titolo II deve qualificarsi come un “fornitore di servizi”. Ai fini della prima limitazione, relativa alle comunicazioni transitorie, “prestatore di servizi (service provider)” viene definito al paragrafo 512 (k) (1) (A) come «un ente che offre la trasmissione, routing o fornitura di collegamenti per le comunicazioni digitali on-line, tra due o più punti specificati da un utente, di materiale scelto dall’utente medesimo, senza apportare modifiche al contenuto del materiale inviato o ricevuto». Ai fini delle altre tre limitazioni, “service provider” viene definito più in generale al paragrafo 512 (k) (l) (B) come «fornitore di servizi on-line o dell'accesso alla rete, o, quindi, operatore di servizio».

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Inoltre, per poter beneficiare di una delle limitazioni, un fornitore di servizi deve soddisfare due condizioni generali: 1) deve adottare e ragionevolmente attuare una politica di cancellazione in determinate circostanze degli account di quegli abbonati che sono trasgressori recidivi, e 2) deve adattarsi e non interferire con «normali misure tecniche» (§ 512, i)).

In termini generali, il paragrafo 512 (a) limita la responsabilità dei prestatori di servizi nei casi in cui il fornitore agisce semplicemente come un conduttore di dati, trasmettendo le informazioni digitali da un punto su una rete ad un altro secondo la richiesta di un qualche utente. Questa limitazione riguarda attività di trasmissione, di routing, o il fornire collegamenti per le informazioni, così come le copie intermedie e transitorie che vengono realizzate automaticamente durante le operazioni compiute dalla rete.

Per poter accedere a tali limitazioni, le attività del prestatore di servizi devono collocarsi in queste categorie:

 la trasmissione deve avere il suo principio da una persona diversa da provider;

 la trasmissione, routing, fornitura di connessione, o la copia devono essere portate avanti tramite un processo tecnico automatico, senza che vi sia una selezione del materiale da parte del provider;

 il provider non deve determinare i destinatari del materiale;

 qualsiasi copia intermedia non deve essere normalmente accessibile ad alcuno se non ai suddetti destinatari, e non deve essere conservata più a lungo di quanto sia realmente necessario;

 il materiale deve essere trasmesso senza modificazioni al suo contenuto. Il paragrafo 512 (b) limita la responsabilità dei fornitori di servizi in merito alla pratica di detenere, per un periodo di tempo limitato, copie del materiale che è stato reso disponibile on-line da una persona diversa dal fornitore, e poi trasmesso ad un abbonato secondo la sua direttiva. Il fornitore del servizio trattiene il materiale in modo che richieste successive per lo stesso materiale possano essere soddisfatte trasmettendo la copia conservata, piuttosto che provvedere al recupero del materiale dalla fonte originale in rete.

La limitazione si applica agli atti di immagazzinamento intermedi e temporanei, quando portati avanti attraverso un processo tecnico automatico al fine di rendere disponibile il materiale agli abbonati che ne fanno richiesta in seguito. Essa è soggetta alle seguenti condizioni:

 il contenuto del materiale immagazzinato non deve essere modificato;

 il provider deve conformarsi alle regole sul “rinnovamento” del materiale – sostituzione delle copie conservate di materiale con materiale proveniente dalla collocazione originale – quando specificato in conformità ad un protocollo standard per la comunicazione dei dati nel settore generalmente accettato;

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 il provider non deve interferire con la tecnologia che riporta le informazioni “hit” alla persona che ha pubblicato il materiale, nel momento in cui la tecnologia soddisfi determinati requisiti;

 il provider deve limitare l’accesso degli utenti al materiale in accordo con le condizioni d’accesso (ad esempio la password, etc.) imposte dalla persona che ha caricato il materiale;

 qualsiasi materiale che sia stato caricato senza l’autorizzazione del titolare del copyright deve essere prontamente rimosso o bloccato una volta che il fornitore di servizi abbia ricevuto comunicazione che questo è stato rimosso, bloccato o ne è stata ordinata la rimozione o il blocco dal sito originario.

Il paragrafo 512 (c) limita la responsabilità dei fornitori di servizi per violazione materiale su siti web (o altri archivi di informazioni) ospitati dai loro sistemi. Ciò si applica all’immagazzinamento in direzione di un utente. Al fine di poter beneficiare della limitazione, devono essere soddisfattele seguenti condizioni:

 il provider non deve avere il livello di consapevolezza, sotto specificato, della violazione in atto;

 nel caso in cui il provider abbia il diritto e la possibilità di controllare l’attività illecita, non deve ricevere un beneficio economico direttamente attribuibile all’illecito;

 dopo avere ricevuto appropriata comunicazione della presunta violazione, il provider deve rapidamente rimuovere o bloccare l’accesso al materiale. Per quanto concerne lo standard di conoscenza, un fornitore di servizi può usufruire della limitazione della responsabilità solo se: non sia effettivamente a conoscenza dell'infrazione, non sia consapevole di fatti o circostanze a partire dai quali l’attività illecita risulti evidente, o non sappia come acquisire tale conoscenza o consapevolezza, risponda immediatamente per impedire o bloccare l'accesso al materiale.

Il paragrafo 512 (c) (3) poi, stabilisce la procedura per una corretta notifica, e le regole perché questa abbia effetto. Inoltre il medesimo paragrafo 512, alla sottosezione (g) (1), vengono determinate alcune garanzie, al fine i fornire una protezione da notifiche errate o fraudolente.

Il paragrafo 512 (d), si riferisce a collegamenti ipertestuali, on-line directory, motori di ricerca e simili.

Questo limita la responsabilità per gli atti di re-indirizzamento o collegamento di utenti ad un sito che contiene materiale illegale tramite l’utilizzo tali strumenti di localizzazione di informazione, se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

 il provider non ha il livello richiesto di conoscenza che il materiale è illegale;

 nel caso in cui il provider abbia il diritto e la possibilità di controllare l’attività illecita, non deve ricevere un beneficio economico direttamente attribuibile all’illecito;

 dopo avere ricevuto appropriata comunicazione della presunta violazione, il provider deve rapidamente rimuovere o bloccare l’accesso al materiale.

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Queste sono essenzialmente le stesse condizioni che si applicano sotto il limite precedente, con alcune differenze nei requisiti di notifica. Si applicano a questa limitazione le disposizioni che prevedono misure di salvaguardia contro la possibilità di notifiche errate o fraudolente, come discusso in precedenza, così come quelle che proteggono il provider contro le rivendicazioni avanzate sulla base della rimozione del materiale (§ 512, f) e g)).

Il paragrafo 512 (e) determina quando le azioni o le conoscenze di un membro di facoltà o di uno studente laureato, assunto come impiegato, il quale è impegnato in una attività di insegnamento o di ricerca, possono influenzare l'ammissibilità di un ente di formazione senza scopo di lucro per una delle quattro limitazioni in materia di responsabilità. Per quanto riguarda le limitazioni per le comunicazioni transitorie o memorizzazione nella cache di sistema, il docente o lo studente viene considerato quale “persona diversa dal fornitore”, in modo da evitare di squalificare l'istituzione dall’ammissibilità. Per quanto riguarda le altre limitazioni, la conoscenza o consapevolezza del docente o dello studente non saranno attribuiti all'istituzione. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

 l’attività illecita del docente o dello studente non deve comportare l’accesso on-line a materiali didattici che sono stati richiesti o consigliati nel corso degli ultimi 3 anni;

 l’istituzione non deve aver ricevuto più di due notifiche nel corso degli ultimi 3 anni che un docente o uno studente stavano commettendo un atto illecito; e

 l’istituzione deve fornire a tutti gli utenti del materiale informativo che descriva e promuova la conformità alla legge sul copyright.

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CAPITOLO 2: L’AVVENTO DELL’ERA DIGITALE.