SEZIONE 2: LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN RETE
47: LE IMMAGINI IN RETE
Sono due le tipologie di immagini che si posso generalmente reperire nella rete: 1. le immagini create direttamente tramite il computer,
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Come affermato da chi ha approfondito l’argomento «l’assoluta particolarità dell’innovazione tecnologica – la fotografia digitale nella sua possibilità di riproduzione e diffusione – ha senza dubbio, abbassato le difese dell’autore, costretto, pur di accedere al mezzo, ad esporsi maggiormente agli abusi da parte di terzi (…) è addirittura impossibile pensare, nel mondo digitale, ad una distinzione tra originale e copia di un’opera fino a quando non sia stampata su carta. Neppure la più sofisticata tecnica di fotoriproduzione tradizionale sarebbe in grado di giungere a quella perfetta identità che, invece, è prerogativa del mondo digitale»264.
Come già visto l’articolo 2 della legge sul diritto d’autore stabilisce che devono considerarsi oggetto di tutela le opere fotografiche e quelle espresse con un processo analogo al procedimento fotografico. La formulazione della legge comprende chiaramente, dunque, qualunque tipologia di forma espressiva che rientri, seppure
latu sensu, nel concetto di fotografia (immagini digitalizzate tramite scanner,
istantanee derivate da riprese video e tutto ciò che la tecnologia presente e futura consenta di realizzare in maniera elettronica). Inoltre, la stessa legge n. 633/41 al Capo V, art. 87 e ss., prevede apposite disposizioni a tutela delle immagini fotografiche.
Per rendere più agevole la comprensione di quanto si va ad esplicitare, si propone una tabella265 riassuntiva delle tre distinte categorie di fotografie, le quali godo di differente tutela, a seconda dell’apporto creativo del fotografo, che consiste nella scelta del soggetto, nella prospettiva, nelle luci e nelle tecniche di post produzione.
264
Minotti D., La protezione dei diritti d’autore nella rete: come difendersi nell’era di Internet, Atti del convegno “I nuovi orizzonti della fotografia digitale”, materiale recuperabile all’indirizzo internet: http://www.kpds2000.com/fotografia/convegno_relaz/Minotti.pdf.
265 Tabella ripresa e adattata dall’articolo di Scarcia M. E., L’importanza fondamentale del
Watermarking: tutela di immagini e fotografie su Internet, < http://www.consulenti-ict.it/Area- Legale/Informatica-Forense/limportanza-fondamentale-del-watermarking-tutela-di-immagini-e- fotografie-su-internet.html >. Opera fotografica > Ha valore artistico e connotati di creatività, es. per
l’uso di una particolare tecnica o
gioco di luci
> È opera d’arte a tutti gli effetti >
Sì, gode di tutela integrale sul LDA (art. 2),
per tutta la vita dell’autore e fino
a 70 anni dalla morte
Fotografie c.d. semplice >
Prive del valore artistico o creativo,
mero atto riproduttivo, es. riproduce un’opera
d’arte come una scultura oppure un quadro o un dipinto > Non è opera d’arte in senso stretto ma gode comunque di una tutela più limitata ex artt.
87 e ss. LDA >
Sì, gode di tutela sul LDA ma limitata, per tutta
la vita dell’autore e fino
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Alla luce di questa tripartizione, la legge accorda tutela alle immagini anche nel caso le stesse siano online. Infatti è cosa ormai nota oggigiorno che i motori di ricerca permettano anche la ricerca solo tramite immagini, tuttavia gli stessi non sono ancora, o perlomeno non sempre, in grado di scindere le foto di libero utilizzo da quelle invece protette. Peraltro esiste un precedente nella giurisprudenza italiana: tramite una ordinanza emessa dal Tribunale di Torino il 31 marzo 2001 viene posto il divieto di pubblicazione di immagini tratte da Internet quando siano protette dal diritto d’autore266
.
Nel tentativo di contrastare gli attacchi continui al copyright cui vengono esposte le immagini fotografiche poste in rete (come, ad esempio, la copia e il riutilizzo in diverso contesto delle stesse), è stato aggiunto all’articolo 70 l.d.a., il comma 1-bis (introdotto il 19 settembre 2007 tramite l’emendamento: Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Sasso, Bono, Garagnani, Goisis, Ghizzoni, Barbieri), il quale stabilisce che «è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro». Non essendoci ancora decreti attuativi fissino il senso da dare ai concetti di “bassa risoluzione” e di “degradato”, per ora ci i può basare sulla modalità in cui la S.I.A.E. stessa concede i diritti di riproduzione per le opere figurative protette destinate alla pubblicazione su Internet, ovvero la risoluzione delle immagini deve essere inferiore ai 72 dpi. Tuttavia, questa tecnica risente comunque del fatto che un’immagine, seppure di bassa qualità, può essere utilizzata per pubblicazioni su Internet o all’interno di opere multimediali; inoltre, è sempre possibile impiegare alcuni algoritmi di interpolazione che garantiscono un output stampabile in quadricromia di qualità più che accettabile267
.
Uno strumento sicuramente più efficace è il digital watermarking; tale procedimento consiste nell’utilizzazione di una particolare misura tecnologica di protezione che, in automatico (tramite sistemi applicativi appositi) o manualmente, imprime sull’immagine quel tipo di filigrana che, in gergo tecnico, viene appunto definita
watermark. Per tramite di quest’ultima si dà immediata contezza all’utente della
266
Cfr. Negri G., Vietato l’uso di foto prese da Internet se sono protette da un “copyright”, visibile all’interno della edizione telematica de Il Sole 24 Ore, http://sole.ilsole24ore.com/24oreinformatica/articoli_310300_1.htm
267
Cfr. Marzano A., Sistemi anticopiaggio, tatuaggi elettronici e responsabilità on line: il diritto d’autore risponde alle sfide di internet, in IDA, 1998, p. 149.
Fotografie con finalità riproduttivo- documentale oppure fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili >
Prive del valore artistico o creativo ma soprattutto non destinate alla commercializzazione o promozione di un prodotto > Non è opera d’arte, può essere legittimamente utilizzata ma non per finalità
commerciali o promozionali
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paternità della foto, ottenendo in tal modo di evitare una diffusione distorta dell’immagine; anche nel caso in cui detta foto venisse in qualche modo diffusa, ovvero se venisse scaricata e ricaricata su siti diversi da quello originario di immissione, la filigrana permetterebbe sempre di risalire al fotografo o comunque all’autore dell’immagine. Detto procedimento, il quale si concretizza appunto, nella tecnica di “protezione-identificazione” del prodotto digitale, può essere sia visibile che invisibile.
La prima tecnica, il cd. “procedimento visibile”, mutua alcuni accorgimenti della fotografia di stampo “tradizionale”, come l’apposizione in sovraimpressione del logo dell’autore sulla copia da distribuire. Tuttavia in questo caso è sufficiente utilizzare uno degli innumerevoli programmi per il fotoritocco attualmente disponibili sul mercato per cancellare qualsiasi traccia del segno distintivo dell’autore.
La filigrana cd. invisibile, invece, proviene dall’avanzamento tecnologico che si è prodotto di recente mondo digitale, il quale ha portato allo sviluppo di tecniche innovative nell’ambito della crittografia e della firma digitale. In pratica si agisce in maniera pressoché invisibile268
sui pixel269
che compongono l’immagine, inserendovi alcuni dati relativi all’autore e al copyright. Anche questa tecnica, seppure più sicura della precedente, non rende però l’immagine del tutto invulnerabile agli attacchi della pirateria digitale: infatti è possibile cancellare il watermark attraverso una opportuna compressione JPEG della stessa.
In riferimento all’immagine fotografica c’è chi270
ha posto in evidenza la problematica afferente al trattamento di digitalizzazione dell’immagine, questione questa che si porrà come centrale nell’analisi concernente l’“opera multimediale”, esposta nella sezione successiva. Infatti si suppone che una qualsiasi immagine (ovviamente qui ci si riferisce ad immagini in formato analogico, e non a quelle che nascono già in digitale), per poter essere letta correttamente da un elaboratore, debba prima subire un processo di numerizzazione, il quale consiste nella traduzione della medesima nel linguaggio binario 1 e 0, ed anzi, tale procedimento è spesso combinato ad una contestuale compressione dei dati 1 e 0 così ottenuti, in modo da rendere più agevole l’inserimento dell’immagine nella memoria del computer. In ambito informatico si riscontra un generale consenso nel ritenere che tali operazioni comportino in ogni caso una riduzione nella qualità tecnica dell'immagine rispetto alla stessa nella sua forma tradizionale, anche se tale alterazione, grazie al costante progresso tecnologico, risulta oramai minima. Ci si chiede, dunque, in particolare nell’ottica dell’articolo 88 l.d.a., il quale prevede in capo «al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia», quali conseguenze giuridiche possa comportare (se le comporta) l’alterazione dell’immagine per mezzo di tale tecnica.
268
Si precisa che inserire un segnale di watermark comporta necessariamente n qualche degrado dell’immagine, seppur di scarsa rilevanza; ci si impegna affinché il degrado sia il più lieve possibile in modo da non alterare la percezione del documento da parte degli utenti. Il grado d'alterazione viene deciso dal proprietario del documento, questi può scegliere tra forti alterazioni, che danno una garanzia di robustezza a eventuali attacchi, e alterazioni, invece, più deboli, che non degradano il prodotto.
269
In computer grafica, viene definito con il termine pixel (contrazione della locuzione inglese picture
element) ciascuno degli elementi puntiformi che compongono la rappresentazione di una immagine
raster digitale, ad esempio su un dispositivo di visualizzazione o nella memoria di un computer.
270
168
Si potrebbe considerare la numerazione o la digitalizzazione dell’immagine come una semplice riproduzione della stessa, il cui risultato sarebbe sostanzialmente identico all’originale fotografico, in tal modo, rientrando indubitabilmente nella previsione del suddetto articolo 88, il soggetto che riproduce tale immagine necessiterebbe solamente di ottenere preventivamente dall’autore la concessione del diritto di riproduzione, in via esclusiva o meno.
Tuttavia, proprio a causa del procedimento tecnico pocanzi menzionato, che comporta una complessa operazione di traduzione e ri-traduzione dell’immagine al fine di esportarla con successo nella memoria di un elaboratore, non sembra possibile equiparare l’immagine digitalizzata ad una mera fotocopia dell’originale. Considerando, infatti, che tale fenomeno è conosciuto tramite la definizione di “immagine di sintesi”, ovvero immagine in una forma numerica, sarebbe forse più corretto interpretarlo come una sorta di adattamento, o meglio una “traduzione”, in quanto questa operazione presenta diversi punti in comune con quella della “numerizzazione” appunto, dal momento che, per quanto concerne quest’ultima, la maggior parte del tempo impiegato dal processo viene speso in una serie di trattamenti rivolti alla compressione dei dati, riduzione del numero di colori, correzioni cromatiche fino ai cambiamenti di forma.
Per concludere si può dunque affermare che la qualificazione dell’attività svolta è un punto fondamentale da affrontare, anche nell’ottica di comprendere che tipo di configurazione dell’interesse giuridico si potrebbe assumere nei confronti dell’immagine fotografica, oggi tutelata dalla tradizionale figura del diritto connesso271.