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SEZIONE 3: LE FONTI NAZIONALI

A) DIRITTO ITALIANO DAL 1941

32: LEGGE 22 APRILE 1941 N 633, PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DI ALTR

E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO60

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La legge si compone in tutto di 206 articoli.

32.1: LE OPERE DI INGEGNO Le opere protette

Al Titolo I (Disposizioni sul diritto d’autore), il Capo I (Opere protette) fornisce una definizione delle opere dell’ingegno, che presentano il fondamentale requisito della creatività, tutelate ai sensi della presente legge; il testo riportato al paragrafo 1 dell’articolo 1 è pressoché identico a quello, già riportato, dell’art. 2575 del c.c. Viene tuttavia precisato che sono protetti anche i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (art. 1, par. 2)61.

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La legge sul diritto di autore è stata pubblicata in GU 16 luglio 1941 n. 166, è entrata in vigore il 18 dicembre 1942, la stessa è stata in seguito modificata dalle seguenti norme: decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946 n. 82; decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974 n. 490; legge 5 maggio 1976 n. 404; decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979 n. 19; legge 5 febbraio 1992 n. 93; decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518; legge 22 maggio 1993 n. 159; decreto legge 30 giugno 1994 n. 421 (non convertito in legge); decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685; decreto legge 28 ottobre 1994 n. 606 (non convertito in legge); decreto legge 23 dicembre 1994 n. 728 (non convertito in legge); decreto legge 1 marzo 1995 n. 59 (non convertito in legge); decreto legge 29 aprile 1995 n. 137 (non convertito in legge); decreto legge 28 giugno 1995 n. 254 (non convertito in legge); decreto legge 28 agosto 1995 n. 356 (non convertito in legge); decreto legge 27 ottobre 1995 n. 442 (non convertito in legge); decreto legge 23 dicembre 1995 n. 544 (non convertito in legge); legge 6 febbraio 1996 n. 52; decreto legge 26 febbraio 1996 n. 77 (non convertito in legge); decreto legislativo 15 marzo 1996 n. 204; decreto legislativo 15 marzo 1996 n. 205; decreto legge 26 aprile 1996 n. 213 (non convertito in legge); decreto legge 22 giugno 1996 n. 331 (non convertito in legge); decreto legge 8 agosto 1996 n. 439 (non convertito in legge); decreto legge 23 ottobre 1996 n. 541 (non convertito in legge); decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545 (convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650); decreto legislativo 23 ottobre 1996 n. 581; decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 154; legge 7 agosto 1997 n. 266; decreto legislativo 6 maggio 1999 n. 169; decreto legislativo 9 ottobre 1999 n. 419; legge 18 agosto 2000 n. 248;decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95; decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68; decreto legge 22 marzo 2004 n.72 (convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004 n.128); decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118; dal decreto legislativo 16 marzo 2006 n. 140; dal decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con legge 24 novembre 2006 n. 286; dal decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con legge 28 febbraio 2008 n. 31; dalla legge 9 gennaio 2008 n. 2;dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9; e da ultimo dalla legge 25 febbraio 2008 n. 34.

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Questo paragrafo è stato aggiunto dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, con il quale viene data attuazione nella normativa italiana alla Direttiva 91/250/CEE (ora abrogata).

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A mero titolo esemplificativo, non tassativo, viene poi fornito un elenco di opere che rientrano nella protezione fornita dalla legge:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico- musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II62;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso63;

9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto64;

10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico65.

Le opere collettive, composte e realizzate in comunione

Vengono tutelate anche le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte (art. 3). La Sezione II del Capo IV (Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere) sempre del Titolo I è dedicata alle opere collettive, riviste e giornali. Si legge che nell'opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore dell'opera stessa, senza pregiudizio

62 Numero aggiunto dall’art. 1, d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19. 63 Numero aggiunto dall’art. 2, d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518. 64 Numero aggiunto dall’art. 2, d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169. 65 Numero inserito dall’art. 22, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

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derivante dall'applicazione dell'art. 7. Ai singoli collaboratori dell'opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l'osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti (art. 38).

Infine vi è la categoria che comprendere le opere definite in comunione, le quali sono state create con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone. Per questo motivo si precisa che il diritto d’autore appartiene in comunione a tutti gli autori (art. 10, par. 1). Salvo la prova per iscritto di diverso accordo, inoltre, le parti si presumono di valore uguale (art. 10, par. 2). A tali opere, infine, vengono applicate quelle disposizioni che regolano la comunione. Si precisa che la difesa del diritto morale può essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite (art. 10, par. 3).

Le elaborazioni

La presente normativa fa riferimento alle elaborazioni di carattere creativo ove chiarisce che, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale (art. 4). L’apporto creativo è in questo caso essenziale per distinguere l’elaborazione dalla mera contraffazione.

Gli atti ufficiali

Il testo della presente legge esclude dalla protezione i testi degli atti ufficiali dello Sato e delle amministrazioni pubbliche italiane o straniere (art. 5). In questo frangente per atti ufficiali vengono intesi non solo i provvedimenti dell’Ente pubblico, ma anche ogni atto prodotto dai funzionari pubblici nell’esercizio delle proprie funzioni.

L’autore

Nel momento in cui l’autore crea l’opera acquista in maniera automatica il diritto d’autore. Pertanto il momento creativo rappresenta il titolo originario (art. 6). Infatti l’opera viene protetta solo nel momento in cui viene effettivamente “creata” e non solo “ideata”.

Viene definito autore dell’opera collettiva colui che organizza e dirige la creazione dell’opera stessa (art. 7, par. 1) mentre viene considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro (art. 7, par. 2).

Viene reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa (art. 8, par. 1). Inoltre si precisa che valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno

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convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (art. 8, par. 2). Per quanto concerne la questione dello pseudonimo, il testo chiarisce che chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un'opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti dell'autore, finché questi non si sia rivelato (art. 9, par. 1). Tuttavia questa disposizione non ha validità nel caso in cui si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma dell'articolo precedente (art. 9, par. 2)

Viene poi stabilito che l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera (art. 12, par.1). Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti (art. 12, par. 2). E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione (art. 12, par. 3). Si precisa in questa sede che Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro (art. 12-bis)66.

32.2: I DIRITTI PATRIMONIALI Cenni generali

Il testo della presente legge stilla un elenco di diritti patrimoniali:

 il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera (art. 13);

 il diritto di trascrizione dell’opera orale (art. 14);

 il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico (art. 15);

il diritto di comunicazione (artt. 16 e 16-bis);

 il diritto di distribuzione (art. 17);

 il diritto di elaborazione , di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta (art. 18);

il diritto di noleggio e di prestito (art. 18-bis).

A differenza dei diritti morali che sono imprescrittibili, i diritti patrimoniali hanno una durata specifica, questi ultimi, infatti, si esauriscono 70 anni dopo la morte dell’autore dell’opera67

. Per quanto concerne le opere pubblicate postume, anche in questo caso i diritti patrimoniali cessano di esistere trascorsi 70 dalla morte dell’autore (e non più dalla data di prima pubblicazione)68

. In riferimento, invece, alle opere anonime o pubblicate sotto pseudonimo, la durata dei diritti di utilizzazione economica è di 70 anni a partire dalla prima pubblicazione,

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Questo articolo è stato inserito dal d.lgs. 518/1992

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Il previgente termine di 50 anni è stato innalzato dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Infatti il testo dell’articolo 25 l.d.a. afferma che I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. Inoltre , l’art 32-ter l.d.a. precisa che I termini finali di durata dei diritti di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica la morte dell'autore o altro evento considerato dalla norma.

68 Infatti, in diretto riferimento a quanto riportato, all’articolo 31 l.d.a. si legge che nelle opere pubblicate

per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settant'anni a partire dalla morte dell'autore.

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qualunque sia la forma nella quale essa è stata effettuata (art. 27)69. Se tuttavia, prima della scadenza del termine dei 70 anni, l’autore si rivela o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall’articolo 23 l.d.a.70

o da altre autorizzate dall’autore, nelle forme stabilite dall’articolo seguente, in questo caso si applica il termine di durata previsto dall’articolo 25 l.d.a., ovvero fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Per quanto concerne i diritti sulle opere cinematografiche o assimilate, questi durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o assimilata (art. 32). Mentre i diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al settantesimo anno dopo la morte dell'autore (art. 32-bis).

Infine per quel che riguarda le opere collettive vengono date due differenti ipotesi. Infatti il testo prevede che nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti, utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coadiutori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo (art. 26, par. 1). A differenza invece delle opere collettive, per le quali la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settant'anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche (art. 26, par. 2).

La cessione dei diritti patrimoniali

I diritti patrimoniali sono diritti esclusivi, riconosciuti dalla legge come spettanti a titolo originario all’autore, che possono essere alienati o trasmessi dall’autore medesimo in tutti i modi e forme consentiti71. La suddetta trasmissione può avvenire tanto per atto tra i vivi, quanto mortis causa.

Viene ribadito in primo luogo il principio di indipendenza dei diritti patrimoniali, infatti il testo sancisce che i diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti. L'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti (art. 19, par. 1). Questi diritti riguardano sia l’oggetto nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti (art. 19, par. 2).

Viene stabilita la soglia del compimento dei 16 anni affinché l’autore possa disporre liberamente dei propri diritti patrimoniali. Inoltre, si precisa che la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto (art. 110)72

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69 Con la sola eccezione di quanto indicato nell’articolo 8 l.d.a., già riportato nel testo della trattazione. 70

Il suddetto articolo afferma che dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e da discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.

71 Si veda l’art. 107 l.d.a. 72

Tuttavia non viene prescritta la forma scritta ad probationem per le trasmissioni che operano ex lege; quindi ne sono esonerati, ad esempio, il datore di lavoro del creatore di programmi per elaboratore (art. 12-bis), il produttore dell’opera cinematografica (art. 45), il committente dell’opera fotografica (artt. 88, par. 2 e 3, e 89).

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Stante quanto esposto sopra, all’autore viene comunque sempre riconosciuto il diritto di ritiro dell’opera dal commercio (Sezione V del Titolo III) qualora concorrano gravi ragioni morali, e fatto salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima (art. 142, par. 1). Viene evidenziato che tale diritto e personale e non trasmissibile (art. 142, par. 2), quindi l’autore conserva il diritto di ritirare in ogni momento l’opera al commercio.

In questo contesto merita menzione la disposizione che rende nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l’autore possa creare senza limiti di tempo. Viene infatti stabilito che per quanto riguarda i contatti concernenti l’alienazione dei diritti esclusivi d’autore per opere da crearsi, questi non possono avere una durata superiore ai 10 anni73

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Il diritto di riproduzione

Viene posto in capo all’autore il diritto esclusivo di riproduzione.

Il testo della legge afferma che il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in

parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la

litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione (art. 13). Si vuole in questa sede sottolineare come sia stato il decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68, nel dare attuazione alla direttiva 2001/29/CE74, a modificare in tal senso l’articolo 13, infatti la nuova formulazione ha

lo scopo di evidenziare le possibilità nella riproduzione offerte dai nuovi mezzi tecnologici.

Strettamente correlato all’art. 23 è l’art. 61, il quale concerne il diritto di registrazione meccanica a mezzo di apparecchi riproduttori di suoni o di voci.

Si precisa che il diritto esclusivo di riproduzione riguarda le copie effettuate sia con scopo di lucro sia senza alcuna finalità commerciale e lucrativa.

È necessario peraltro prendere in considerazione le numerose eccezioni e limitazioni al diritto qui considerato:

a) riproduzioni permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore in determinati casi (artt. 64-ter 64-quater);

b) riproduzione di articoli di attualità, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore (art. 65);

c) riproduzione di discorsi pubblici sopra specifici argomenti ed estratti di conferenze aperte al pubblico (art. 66);

d) riproduzioni di opere ai fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative (art. 67);

e) riproduzioni di singole opere o brani di esse per uso personale (art. 68); f) atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono

transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra

73 Si veda l’art. 120 l.d.a.

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terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali (art. 68-bis);

g) riproduzioni parziali di opere ai fini di critica o di discussione (art. 70); h) riproduzioni effettuate da portatori di handicap (art. 71-bis);

i) riproduzioni, ad uso esclusivamente interno, negli ospedali pubblici e negli istituti di correzione e pena (art. 71-quater);

j) le riproduzioni ad uso personale (art. 71-sexies).

Il diritto di trascrizione

Viene posto in capo all’autore il diritto esclusivo di trascrivere, il quale ha per oggetto l'uso dei mezzi atti a trasformare l'opera orale in opera scritta o riprodotta con uno dei mezzi indicati nell'articolo precedente (art. 14). L’autore ha la facoltà di decidere se fissare l’opera su un supporto materiale o lasciare che ne rimanga priva. Nel caso in cui la trascrizione venisse effettuata da un soggetto diverso dall’autore, questo fatto potrebbe comportare una elaborazione che, qualora venissero rispettate le condizioni poste dall’art. 475

, comporterebbe diritti specifici in capo al redattore.

Il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico

Si riconosce in capo all’autore il diritto esclusivo che ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale (art. 15, par. 1). Viene tuttavia precisato che non si deve considerare pubblica l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro (art. 15, par. 2). La dottrina afferma che per individuare cosa si intenda con l’espressione “cerchia ordinaria della famiglia”, vada utilizzato un criterio qualitativo più che quantitativo.

Il diritto di comunicazione

Viene riconosciuto all’autore il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo

o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a

distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari; comprende

altresì la messa disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (art. 16, par. 1).

Nuovamente si sottolinea l’importanza che ha avuto il decreto legislativo n. 68/2003 nel modificare la legislazione italiana in merito al diritto d’autore in modo da renderla conforme a quella comunitaria, nel caso specifico tale decreto, in particolar modo l’articolo 2, ha dato al diritto qui considerato, un valore più ampio e completo, anche in relazione all’avvento dei nuovi mezzi di comunicazione.

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Inoltre il medesimo decreto ha aggiunto un secondo paragrafo all’art. 16, con cui si afferma che il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico. Vengono poi fornite alcune definizioni al fine di interpretare al meglio la presente legge:

a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla ricezione da parte del pubblico;

b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione operante sul territorio