L’art. 7, n. 6 del Reg. (UE) n. 1215/2012 prevede che per le controversie da proporre “contro130
un fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto” possa essere adito il giudice del luogo ove si trova il “domicilio” del trust.
Con riguardo a questo disposto normativo possono essere svolte tre considerazioni preliminari: anzitutto esso sancisce un criterio di competenza speciale, e dunque, in quanto tale, non esclude l’applicabilità del criterio generale di cui all’art. 4; in secondo luogo, essendo esso sostitutivo dell’art. 5, n. 6 della Convenzione di Bruxelles del 1968, il riferimento operato con riguardo alla sezione 2131 del titolo II di quest’ultima dall’art. 3 della L. 218/1995 deve essere interpretato nel senso di dover contemplare tra i criteri di giurisdizione anche quello del “domicilio” del trust, con conseguente rilevanza di quest’ultimo anche nell’ipotesi in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro in virtù dell’estensione ratione personarum sancita dalla legge di riforma dell’ordinamento italiano; infine, data l’espressa previsione per cui tale foro
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Infatti, l’applicazione del criterio generale oggetto di esame potrebbe comportare non solo che la regolamentazione di un medesimo rapporto possa dipendere da diversi fori qualora le parti dello stesso abbiano il proprio domicilio in Stati diversi, ma soprattutto anche un possibile conflitto negativo di giurisdizione qualora, in virtù del secondo comma dell’art. 62, il giudice adito, interpretando la legge di un altro Stato membro, ritenga sussistente la competenza giurisdizionale di quest’ultimo, il quale, però, una volta investito della causa, fornisce un’interpretazione diversa del concetto di “domicilio” del convenuto, dichiarandosi così carente di competenza giurisdizionale.
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Circa questa parziale diversa formulazione rispetto alle due disposizioni corrispettive della Convenzione di Bruxelles del 1968 e del Reg. (CE) n. 44/2001 vedi quanto detto in nota n. 126. 131 Infatti in tale sezione è apportata la disciplina delle competenze speciali e ivi era collocato l’art. 5, n. 6 della Convenzione di Bruxelles del 1968.
94 possa essere adito per le controversie inerenti un trust “costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto”, di tale criterio speciale di giurisdizione ci si potrà avvalere solamente con riguardo a trusts c.d. espressi documentabili per iscritto ovvero con riguardo ai c.d. statutory
trust, ma non con riguardo ai c.d. resulting trusts ovvero ai c.d. constructive trusts.
Entrando poi più nel merito della disposizione, è da rilevare che in relazione ad essa si è verificato in dottrina un contrasto interpretativo circa due profili, e più precisamente, da un lato in materia di individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione di tale criterio speciale di giurisdizione, e dall’altro lato circa la definizione di “domicilio” del trust132
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Con riguardo alla prima questione è possibile riscontrare come, secondo taluno133, il criterio del “domicilio” del trust sia applicabile esclusivamente per le controversie concernenti i rapporti interni, e quindi solo per le cause tra il settlor, il trustee e il beneficiario, quali, ad esempio, le cause fra trustee e beneficiario sui diritti che competono a quest’ultimo sulla trust property, oppure le controversie tra settlor e trustee, o ancora quelle tra più trustees circa la delimitazione dei rispettivi poteri. Tale posizione viene talvolta suffragata alla luce di quanto disposto nella relazione di Schlosser concernente la Convenzione di adesione di Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca alla Convenzione di Bruxelles del 1968134, talaltra facendo leva sul fatto che il trustee nei rapporti con i terzi, sebbene agisca ai fini dell’amministrazione del trust, è personalmente responsabile per le obbligazioni assunte, allo stesso modo in cui lo sarebbe qualora fosse titolare della trust property senza che su questa gravasse un trust. In modo parallelo, poi, qualora la responsabilità ricada sul terzo, il trustee potrà agire nei suoi confronti attraverso gli stessi rimedi giurisdizionali di cui disporrebbe nell’ipotesi in cui fosse proprietario dei beni senza che su di essi gravasse un trust.
Alla luce di queste considerazioni, quindi, secondo tale primo filone interpretativo, il criterio del “domicilio” del trust potrà essere adottato solo per le
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In relazione a tali questioni verranno esaminate le posizioni di due Autori (G. Contaldi e M. F. di Rattalma) i quali sono intervenuti al riguardo con riferimento alle precedenti disposizioni di cui all’art. 5, n. 6 della Convenzione di Bruxelles e del Reg. (CE) n. 44/2001. Come abbiamo detto, data la sostanziale eguaglianza di formulazione normativa tra i tre strumenti intervenuti nella regolamentazione della competenza giurisdizionale in materia di trust, non è dato rilevare alcun problema di sorta ai fini dell’analisi delle questioni interpretative insorte in dottrina in relazione alle disposizioni oggetto di esame.
133 V. ad esempio M. F. di Rattalma, La competenza giurisdizionale, cit., p. 786 ss..
95 controversie concernenti i rapporti interni all’istituto, rimanendo applicabili le altre regole di competenza sancite dal Regolamento, siano esse generali come quella di cui all’art. 4, ovvero speciali come quelle di cui ai nn. 1 e 2 dell’art. 7, rispettivamente in materia di obbligazioni contrattuali e di fatti illeciti, per la risoluzione delle controversie inerenti i rapporti esterni principalmente intercorrenti tra trustee e terzi135.
L’altro filone interpretativo, invece, rileva come una simile lettura restrittiva della portata soggettiva del criterio di giurisdizione in commento sia da escludersi alla luce del testo normativo, dal quale non sembra emergere una simile limitazione: l’unico limite che infatti è dato riscontrare dalla lettera del disposto normativo in esame è quello della possibilità di avvalersi delle funzioni giudiziarie del foro del “domicilio” del trust solo nelle controversie promosse “contro” un partecipante al rapporto, dunque, purché la veste di convenuto sia ricoperta da un soggetto parte del trust, sicuramente un terzo potrà agire nel foro in questione dal momento che non è dato riscontrare alcuna particolare esigenza di tutela che giustifichi la soluzione contraria. Per tale secondo orientamento, quindi, l’impossibilità per i terzi di avvalersi del detto criterio speciale consegue ad ostacoli di natura meramente empirica, poiché essi dovranno essere ovviamente in grado di individuare ove il trust sia domiciliato136.