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Il diritto all’assistenza di un difensore

6. Attuazione dei principi internazionali sul processo minorile negl

1.3. Il diritto all’assistenza di un difensore

___________________________________________________________ L’art. 6 rappresenta l'elemento centrale della direttiva 2016/800/UE, anche perché garantisce la corretta applicazione di tutte le altre garanzie ivi previste, e perciò è stato l’aspetto più dibattuto nel corso dei negoziati tra Parlamento e Consiglio. La proposta della Commissione prevedeva infatti – trovando la piena condivisione del Parlamento sul punto – che tale diritto fosse irrinunciabile: secondo la proposta originaria, il minore non avrebbe dovuto avere la facoltà di rinunciare a tale diritto, rischiando altrimenti di non essere in condizioni di comprendere la propria situazione e di seguire consapevolmente lo svolgimento del procedimento. Addirittura il Parlamento riteneva opportuno precisare l’inapplicabilità, nel processo minorile, delle deroghe previste all'art. 2, par. 4 direttiva 2013/48/UE sul diritto alla difesa: soprattutto nel caso dei minori, infatti, l’assistenza di un legale riveste un’importanza fondamentale, trattandosi di una garanzia che

224 Esemplificativamente, come precisato dal considerando n. 23, laddove le prove potrebbero venire distrutte o alterate, oppure quando il titolare della responsabilità genitoriale è coinvolto nell’attività criminosa insieme al minore. 225 Il diritto a ricevere l’assistenza di un difensore nel corso del procedimento viene previsto, per tutti gli imputati, all’art. 6, par. 3 CEDU, agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e anche nelle norme contenute nella direttiva 2013/48/UE.

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può risultare decisiva anche ai fini della piena attuazione di tutti gli altri diritti226.

Tuttavia, all’esito del negoziato il principio dell’assistenza obbligatoria si è riuscito ad affermare solo prevedendo contestualmente alcune possibili deroghe per gli Stati membri, mediante una formulazione che indica in modo specifico le situazioni in cui è indispensabile garantire l'assistenza dell'avvocato. In particolare, ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 6 direttiva 2016/800/UE, si stabilisce che il diritto ad essere assistiti da un difensore va garantito fin dal momento in cui il minore sia stato informato della propria condizione di indagato o imputato, e comunque in quattro specifiche ipotesi: prima che il minore sia interrogato dalla polizia o da un’altra autorità di contrasto o giudiziaria; quando le autorità inquirenti o altre autorità competenti procedono ad atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove, conformemente al par. 4, lett. c); dopo la privazione della libertà personale; infine, qualora il minore sia stato chiamato a comparire dinanzi a un giudice competente in materia penale, a tempo debito prima che compaia dinanzi a tale giudice.

I consideranda 27 e 28 precisano, tuttavia, che la possibilità di avvalersi del difensore non implica che questi debba essere necessariamente presente in tutti gli atti del procedimento (salvo quando il minore debba essere sentito dall’autorità giudiziaria e di polizia) ed esclude espressamente che ciò sia necessario per gli atti di raccolta delle prove che non richiedono la presenza del minore, e financo per le operazioni di identificazione del minore (salvo che ciò richieda esami medici, ispezioni personali o il rilevamento delle impronte digitali).

Il paragrafo 1 dell’art. 6 direttiva 2016/800/UE precisa che la direttiva non può, in alcun caso, pregiudicare la garanzia del diritto al difensore per come prevista dalla direttiva 2013/48/UE e, al contempo, il considerando n. 26 sottolinea che quando l’assistenza legale sia impedita dall’applicazione delle norme della stessa direttiva del 2013, tali norme non dovrebbero applicarsi al diritto dei minori di avere accesso a un difensore227.

226 A tal proposito, l’art. 6 direttiva 2016/800/UE chiarisce, al paragrafo 2, che il diritto a un difensore è finalizzato a garantire che il minore possa esercitare in modo effettivo i propri diritti di difesa.

227 Sembrerebbe discenderne che le uniche eccezioni ammissibili a tale diritto sono quelle derivanti dalle possibilità di deroga stabilite proprio dalla direttiva 2016/800/UE, sebbene tale conclusione non risulti del tutto chiara dal momento che, comunque, il considerando n. 26 fa riferimento al “diritto dei minori di

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Quanto al contenuto di questo diritto, l’art. 6, par. 4 direttiva 2016/800/UE è identico all’art. 3, par. 3 direttiva 2013/48/UE, per cui si dice che l’assistenza del difensore include: il diritto del minore di comunicare con l’avvocato e la garanzia della riservatezza della comunicazione; la presenza e la partecipazione effettiva del difensore all’interrogatorio, secondo le procedure previste dal diritto nazionale, purché ciò non pregiudichi l’essenza del diritto in questione; la presenza e l’effettiva partecipazione del difensore al compimento di alcuni atti di indagine e raccolta delle prove quali ricognizioni di persone, confronti e ricostruzione della scena del crimine.

Si prevede poi che qualora il minore sia sprovvisto del difensore in una delle circostanze in cui abbia diritto di essere assistito, viene disposto il rinvio degli atti che vengono in rilievo fin quando alla nomina dell’avvocato non abbiano provveduto il minore, il titolare della responsabilità genitoriale o, in mancanza, le autorità competenti.

Inoltre, al fine di garantire un’effettiva assistenza legale, quando risulti necessario gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’art. 18, a garantire il patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, ai sensi dei paragrafi 6 e 8 dell’art. 6 direttiva 2016/800/UE, si prevede la possibilità di derogare all’obbligo di garantire l’assistenza del difensore qualora tale assistenza non risulti proporzionata alla luce delle circostanze del caso – tenendo conto della gravità del reato, della complessità del caso e delle misure che potrebbero essere adottate – ovvero eccezionalmente, e solo nella fase pre- processuale, quando ciò sia giustificato dalla necessità di evitare gravi conseguenze per la vita, la libertà personale o l’integrità fisica di una persona, oppure quando è indispensabile un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare di compromettere in modo sostanziale il procedimento. Ad ogni modo, la decisione sulla deroga a tale diritto deve risultare compatibile con il diritto a un equo processo e deve tener conto del superiore interesse del minore; inoltre, qualunque deroga dovrebbe essere definita chiaramente dalla legislazione nazionale228. L’autorità

avere accesso a un difensore ai sensi della direttiva 2013/48/UE”: e sarebbe stato, per tanto, certamente preferibile chiarire apertamente, come voleva il Parlamento europeo, che le deroghe della direttiva del 2013 non possono considerarsi applicabili ai minori.

228 Cfr. considerando 32 direttiva 2016/800/UE, secondo il quale il diritto nazionale deve definire chiaramente i motivi e i criteri attinenti a tale deroga temporanea. Qualsiasi deroga temporanea dovrebbe essere proporzionata,

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giudiziaria può procedere all’interrogatorio in assenza del difensore a condizione che il minore sia adeguatamente informato dei suoi diritti, compreso il diritto a non rispondere e il privilegio contro l’autoincriminazione229; i minori dovranno sempre essere assistiti dal

difensore quando sono portati dinanzi a un’autorità competente a decidere sulla detenzione.

Come si vede, anche in questo caso la regola di chiusura e di equilibrio del sistema rimane il principio del superiore interesse del minore, il quale, tuttavia, mantiene contorni incerti all’interno di questa disposizione.

1.4. Il diritto alla valutazione individuale e all’esame medico