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Norme sullo svolgimento del procedimento

6. Attuazione dei principi internazionali sul processo minorile negl

1.7. Norme sullo svolgimento del procedimento

___________________________________________________________ Tra le disposizioni che prevedono particolari garanzie per il minore durante lo svolgimento del procedimento troviamo, anzitutto, l’art. 13 direttiva 2016/800/UE, il quale afferma che gli Stati membri dell’Unione devono fare in modo che i procedimenti penali che riguardano i minori vengano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, adottando ogni misura idonea a proteggere la dignità del minore, tenendo conto della sua età, maturità, grado di comprensione ed eventuali specifiche esigenze, comprese possibili difficoltà di comunicazione.

Ancora, l’art. 14 direttiva 2016/800/UE ribadisce il diritto alla protezione della vita privata del minore durante il procedimento; questo diritto viene espresso anche nel considerando n. 56, che afferma che “tenuto conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, durante il procedimento penale il rispetto della vita privata del minore dovrebbe essere garantito nel miglior modo possibile al fine, tra l’altro, di facilitarne il reinserimento sociale”. In particolare, l’art. 14 direttiva 2016/800/UE consente al legislatore nazionale la scelta tra due alternative: introdurre la regola generale dell’udienza a porte chiuse, oppure dare la possibilità al giudice di stabilire se trattare l’udienza a porte chiuse oppure a porte aperte240. Sempre in merito alla protezione della vita privata del

diritto a incontrare quanto prima il titolare della responsabilità genitoriale – o altro adulto eventualmente designato – ove ciò risulti in linea con le esigenze investigative ed operative.

240 In ogni caso il considerando n. 56 lascia impregiudicata la pubblicità della pronuncia della sentenza a norma dell’art. 6 CEDU. L’obbligo di svolgere le udienze “a porte chiuse” è, evidentemente, dettato dalla constatazione che il coinvolgimento del minore in una vicenda giudiziaria possa indurre ad una percezione negativa di sé, oppure esporlo ad una stigmatizzazione da parte del contesto sociale che lo circonda, idonea ad incidere sul processo di crescita o comunque a limitarne il pieno sviluppo come persona. Cfr. SAMBUCO, Verso

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minore, la disposizione si limita poi ad incoraggiare i media ad adottare misure di autoregolamentazione. Secondo alcuni Autori241, l’unica parte

apprezzabile della disposizione è la previsione secondo cui deve essere adottata ogni misura appropriata per garantire che le registrazioni audiovisive degli interrogatori del minore non siano rese pubbliche. Per quanto riguarda la partecipazione del minore imputato al processo, quasi la totalità degli ordinamenti degli Stati dell’Unione riconosce la rilevanza dell’ascolto del minore nel corso del procedimento. In merito, l’art. 16 direttiva 2016/800/UE conferma il diritto del minore di partecipare al processo, di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione. Secondo il considerando n. 60, il diritto dell’imputato di comparire e partecipare personalmente al processo fa parte del diritto a un equo processo previsto dall’art. 47 della Carta di Nizza e dall’art. 6 CEDU, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: ciò che si richiede agli Stati, pertanto, è di adottare misure appropriate per incentivare la presenza del minore, chiamandolo a comparire personalmente e inviando copia della citazione al titolare della responsabilità genitoriale.

Qualora il minore non abbia partecipato al proprio processo, ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 16 gli Stati membri sono tenuti ad assicurargli il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, seguendo le disposizioni prescritte nella direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Durante le udienze, ai sensi dell’art. 15 direttiva 2016/800/UE il minore ha diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale242. Tuttavia, il paragrafo 2 della norma individua tre casi in cui

il titolare della responsabilità genitoriale non può accompagnare il minore: quando la sua presenza sia contraria all’interesse superiore del minore; quando non sia possibile perché nessuno dei titolari della responsabilità genitoriale risulta reperibile o l’identità è sconosciuta; infine, quando la sua

l’attuazione del giusto processo per i minori, in Archivio Penale, fascicolo n. 2,

2016, disponibile sul sito www.archiviopenale.it. pag. 2. 241 Cfr. MONICI, op. cit., pag. 14.

242 In proposito, il considerando n. 57 prende in considerazione il fatto che, generalmente, la titolarità della responsabilità riguarda i due genitori, pur ammettendo però che il minore, per ragioni di maggiore praticità, possa essere accompagnato anche solo da uno di essi.

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presenza possa compromettere il procedimento penale243. In queste tre

ipotesi, il minore ha diritto di essere accompagnato da un altro adulto idoneo nominato dal minore stesso e approvato dall’autorità competente. Se il minore non ha nominato un altro adulto idoneo o se la sua nomina non è stata approvata dall’autorità competente, quest’ultima, tenendo conto dell’interesse superiore del minore, deve designare un’altra persona che possa accompagnarlo.

Per quanto riguarda le fasi del procedimento diverse dalle udienze, la regola generale è che il minore ha diritto di essere accompagnato (dal titolare o da un altro adulto idoneo) in tutte le fasi del procedimento in cui il minore è presente244; tuttavia, il paragrafo 4 dell’art. 15 direttiva

2016/800/UE precisa che la partecipazione di tale figura rassicurante per il minore può essere accordata solo se l’autorità competente ritiene che sia nell’interesse superiore del minore, purché la presenza di tale persona non pregiudichi lo svolgimento o l’esito del procedimento penale.

Infine, l’art. 19 direttiva 2016/800/UE sottolinea che se sono stati violati i diritti che la direttiva garantisce ai minori, gli Stati membri sono tenuti a garantire mezzi di ricorso effettivi ai sensi del diritto nazionale.