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Il diritto alla salute nella Costituzione italiana

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure

gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può

49 Documento redatto nel 1986 durante la prima “Conferenza

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in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

Il diritto alla salute si caratterizza per una pluralità di sfumature:

1. Rappresenta un diritto fondamentale dell’individuo, una situazione soggettiva50 tutelata contro i fattori

dannosi ambientali o causati da terzi, che ne ostacolano il godimento;

2. È un diritto verso lo Stato, gli enti pubblici e privati chiamati a predisporre strutture e mezzi idonei, a realizzare programmi di prevenzione, di cura e di intervento per perseguire l’integrità fisica e psichica delle persone;

3. Salvaguardia l’interesse della collettività a non subire effetti negativi da situazioni igienico-sanitarie non controllate che potrebbero causare la diffusione di malattie contagiose;

4. Garantisce il diritto di libertà individuale tale che "nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge", legge che deve essere rispettosa della persona umana non violandone i limiti.

50 Sentenza della Corte di Cassazione n. 796/1973 che qualificò il

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Secondo la giurisprudenza, si tratta di un diritto primario e assoluto, protetto in modo pieno e immediatamente operante sia nel settore pubblicistico che privatistico51. La sua

inviolabilità discende in primo luogo dalla formulazione usata dal Costituente, il quale ha riservato solo a questo diritto l’espressione “fondamentale”.

La disposizione, nello stabilire la tutela della salute come “diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”, vincola lo Stato a promuovere ogni iniziativa e ad adottare programmi finalizzati alla migliore tutela possibile della salute. Il mantenimento di una condizione di totale benessere psico-fisico e sociale costituisce, oltre che un diritto importantissimo per l’uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, anche un principale interesse della collettività per l’impegno ed il ruolo che l’individuo stesso è chiamato ad adempiere nel sociale, nel settore dello sviluppo e della crescita della società.

Questa norma, sul piano giuridico, ha natura sia programmatica, poiché impegna il Legislatore su vari livelli (burocratico, organizzativo, sperimentale) verso iniziative atte a realizzare un sistema di tutela adeguato alle esigenze di una società che cresce, sia precettiva, in quanto l’individuo vanta verso lo Stato un vero e proprio diritto soggettivo alla tutela

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della propria salute. Dall’art. 32 deriva quindi il diritto dell’individuo ad essere curato, anche se le attività sanitarie non devono essere tutte necessariamente a titolo gratuito, le quali invece spettano soltanto agli “indigenti”, assegnando alla discrezionalità del legislatore, nei limiti del principio di ragionevolezza, la scelta concreta dei criteri di finanziamento della spesa sanitaria.Nella parte in cui è previsto che siano garantite le cure gratuite agli indigenti, palese è il richiamo all’eguaglianza sostanziale e quindi alla volontà di diminuire le disparità nell’accesso ai trattamenti subordinati alle condizioni reddituali dell’individuo. Poiché il termine “indigenti” usato dal Costituente è alquanto generico, nel corso del tempo la giurisprudenza ha cercato di definire in modo accurato il significato da assegnare alla suddetta qualificazione. Si è sostenuto così che il termine indigenza dovesse essere stimato in termini relativi, indicando non solo coloro che si trovano in uno stato di povertà, ma anche coloro che non possono permettersi le cure di cui avrebbero bisogno a causa della sostenibilità dei costi necessari per le cure richieste e delle condizioni di urgenza subordinate alla richiesta52. Nella

sentenza n.309/1999 viene specificato che il concetto di indigenza “ non possiede un significato puntuale e sempre identico a se stesso, sì che possano essere determinati con una

52 Colombatto & Partners Studio legale Rossotto, Diritto sanitario,

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sentenza […] i limiti di reddito o i tetti patrimoniali al di sotto dei quali le condizioni economiche di una persona siano da ritenere insufficienti a fronteggiare le esigenze terapeutiche, anche perché i criteri di cui il legislatore può far uso per determinare il contenuto di tale nozione possono variare a seconda della maggiore o minore onerosità di una cura”.

Sull’operato del legislatore poi influiranno gli organi giurisdizionali che da un lato avranno cura di eliminare quelle situazioni di ingiustizia che ci siano nel caso concreto (giurisdizione di merito), dall’altro elimineranno o modificheranno quelle disposizioni che non sono coerenti con il dettato Costituzionale (giurisdizione di legittimità), garantendo così la misura minima essenziale di salvaguardia delle situazioni soggettive che la Costituzione indica come diritti, al di sotto della quale si determinerebbe la violazione di questi ultimi53.

Il diritto alla salute rimanda:

1. all’integrità psico-fisica: rappresenta la pretesa del singolo all’astensione da parte di tutti da ogni comportamento che possa mettere in pericolo

53 In proposito, la giurisprudenza costituzionale ha richiamato, nel

valutare i livelli essenziali di assistenza che lo Stato deve comunque garantire, il principio della salvaguardia del “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”, il quale impedisce che ci siano situazioni prive di tutela, che possano pregiudicare l’attuazione di quel diritto (Sent. n. 509 del 2000).

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l’integrità della salute fisica e psichica dell’individuo. La giurisprudenza ha concretizzato questa fattispecie nel diritto al risarcimento del “danno biologico”, ovvero il danno derivante dalla lesione del bene salute a prescindere da conseguenze di ordine patrimoniale causate nella sfera giuridica del danneggiato54. Il

diritto all’integrità psico-fisica ricomprende anche il “diritto all’ambiente salubre”55 come prolungamento

del diritto alla salute dell’individuo, diritto che si esplica anche nei luoghi di lavoro56. Infatti, è ormai

parte sia delle acquisizioni mediche, sia della coscienza diffusa, l’opinione che le condizioni di salute dell’uomo dipendono strettamente dalle condizioni dell’ambiente in cui egli vive, lavora, si muove: un ambiente malsano ha riflessi immediati sullo stato di salute di chi lo abita. Di conseguenza dal diritto alla salute deriva sia il diritto soggettivo inerente la persona, sia l’interesse della collettività ad un ambiente salubre, alla razionale gestione e

54 Il danno biologico in sé considerato va riferito alla integralità dei suoi

riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica sé stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, cioè a tutte "le attività realizzatrici della persona umana"(Corte cost. Sent. n. 356/1991, 485/1991).

55 Collegandosi così all’art. 9 Cost.

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miglioramento delle condizioni naturali e più in generale alla preservazione della persona umana in tutte le sue estrinsecazioni.

2. Ai trattamenti sanitari obbligatori. Il comma 2 dell’art. 32 stabilisce che “Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Riserva di legge e rispetto della persona umana rappresentano i limiti costituzionalmente prescritti ai trattamenti sanitari imposti per legge. La Corte Costituzionale ha chiarito in più occasioni il concetto che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo per quelle sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili57. L’imposizione del trattamento

sanitario deve comunque fare salva la dignità umana della persona, compresa la tutela della riservatezza sullo stato di salute ed eliminando ogni possibilità di

57Sentenza n. 307 /1990, riguardante la “obbligatorietà della

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trattamenti sanitari obbligatori per fini discriminatori. Inoltre “il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri”. La solidarietà verso gli altri può comportare un obbligo per il singolo, ma la costrizione trova un limite invalicabile nel diritto alla salute di ogni individuo, che non può essere limitata per la tutela della salute altrui.

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