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Nascita del Servizio Sanitario Nazionale

La realizzazione di un sistema volto ad assicurare il pieno soddisfacimento del diritto alle prestazioni sanitarie ha trovato concretizzazione attraverso l'istituzione del Servizio sanitario nazionale (SSN) con la legge n. 833/1978.

La scelta di istituire un Servizio Sanitario Nazionale corrisponde ad una specifica volontà politica di superare il sistema mutualistico avutosi precedentemente in Italia ed

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eliminare le tutele differenziate in base alle condizioni sociali e lavorative dei pazienti, per giungere ad un sistema diverso. Infatti, il sistema mutualistico, fondato sull’obbligatorietà dell’assicurazione sociale contro le malattie in favore dei lavoratori e dei pensionati, assicurava l’assistenza ai soli iscritti e limitava la garanzia alle sole cure riferite alla patologia insorta, non comprendendo prestazioni di riabilitazione e recupero.

In parallelo, istituzioni ed enti locali avevano svolto iniziative sanitarie indirizzate alla collettività e ai soggetti bisognosi iscritti in apposite liste. Sotto questo profilo, la l. n. 833/1978 segna il punto di vera svolta, registrando l’abbandono da parte del nostro legislatore di modelli e apparati di assistenza per lo più indiretta verso un modello di assistenza diretta con la creazione, da un punto di vista istituzionale, delle USL (Unità Sanitarie Locali)58.

Ai sensi dell’art 1, “il Servizio Sanitario Nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo

58 Per una lettura approfondita sulla storia del Sistema Sanitario

Nazionale si rimanda a: Giorgetti R., Legislazione e organizzazione del

servizio sanitario, Maggioli Editore,2010; Guiducci P.L., Manuale di

diritto sanitario, Franco Angeli, 1999; Olivetti L., Professione Tsrm:

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modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del Servizio Sanitario Nazionale compete allo Stato, alle Regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.”

I principi che contraddistinguono il nuovo istituto sono:

• il principio di universalità, secondo il quale le prestazioni sanitarie sono garantite a tutti;

• il principio di uguaglianza, in virtù del quale tutti hanno diritto alle stesse prestazioni a parità di bisogno;

• il principio di globalità, secondo il quale bisogna considerare la persona in generale, e non la sola malattia, permettendo così di accedere ai vari servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione.

All’art 2 sono indicati in modo chiaro gli obiettivi che il nuovo istituto persegue, ovvero:

1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità;

2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;

3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;

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4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica;

5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;

6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e medicata;

7) una disciplina della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto;

8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.

Il servizio sanitario nazionale persegue nell'ambito delle sue competenze:

a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese;

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b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti ed i servizi necessari;

c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità perinatale ed infantile;

d) la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;

e) la tutela sanitaria delle attività sportive;

f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione;

g) la tutela della salute mentale privilegiando il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle misure

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terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici.

Rilevante è il tentativo di stabilire in modo dettagliato il riparto di competenze tra Stato, Regioni e enti territoriali minori. Lo Stato ha, in primis, compiti di: pianificazione nazionale, stabilendo quelle prestazioni sanitarie che devono essere garantite a tutti i cittadini; di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali; di determinazione dell’entità del fondo sanitario nazionale. Le Regioni invece hanno, tra le tante, ampie competenze legislative e la competenza di adottare Piani Sanitari Regionali finalizzati all’eliminazione degli squilibri esistenti, il tutto uniformandosi ai contenuti e agli indirizzi del Piano Sanitario Nazionale59. Si

ha il decentramento dei poteri decisionali dal livello centrale al livello regionale e locale con la creazione delle USL, strutture operative dei Comuni, singoli o associati, e Comunità montane, competenti in materia di educazione sanitaria, prevenzione individuale e collettiva delle materie fisiche e psichiche, igiene e medicina scolastica e del lavoro, assistenza medica generica, specialistica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale, riabilitazione60.

59 Il PSN è predisposto dal Governo su proposta del Ministro della

Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Deve contenere le indicazioni di indirizzo relative ai compiti statali in materia sanitaria.

60 Sangiuliano R., Diritto sanitario e Servizio sanitario nazionale,

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