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AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

2.6 Il limite dei 50.000,00 euro

Il legislatore nel prevedere un ampliamento delle condotte aventi rilevanza penale, ha aumentato ad una somma superiore a euro 51.645,69 l’entita del debito per imposte sui redditi, sul valore aggiunto ovvero interessi, sanzioni relative a dette imposte al cui pagamento il contribuente deve volersi sottrarre.

Tale soglia sopra citata, e stata successivamente abbassata a euro 50.000,00 con l’art. 29

117VAGNOLI E., Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cit., pag. 1357 con nota di MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, Milano, 2001, pag. 575.

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quarto comma del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010; si tratta, in particolare di un elemento costitutivo della struttura della fattispecie penale, la cui presenza puo influenzare gli altri elementi.119

La previsione delle soglie di punibilita , risponde all’esigenza del legislatore di ricorrere allo strumento penale come extrema ratio. Tale soglia di punibilita , consente di individuare la sfera di punibilita a quelle condotte che possono considerarsi offensive, in quanto superano i limiti prescritti. Tale importo, risulta rilevante sotto due profili: per prima cosa non e richiesta l’autonoma rilevanza dell’importo evaso con riferimento alle imposte oggetto di tutela, potendo in questo caso procedere alla somma degli importi singolarmente dovuti. Inoltre, nella somma complessiva degli importi dovuti, dovranno aggiungersi anche gli interessi e le sanzioni dovute. Il superamento di tale soglia, diviene nella pratica assai frequente e pertanto, il tetto minimo previsto puo apparire insufficiente a realizzare l’effettiva selezione delle fattispecie riconducibili alla previsione, garantendo comunque un rigore sanzionatorio e preventivo contro i pericoli connessi al verificarsi di condotte fraudolente120.

Il calcolo di tale ammontare va effettuato anche in riferimento a periodi d’imposta diversi, come si evince, sia dal tono letterale della norma, che fa espresso riferimento ad un ammontare complessivo di euro 50.000,00 e sia dalla sua ratio, essendo diretta alla tutela della fase della riscossione nella quale il debito tributario e considerato nel suo complesso.121

Inoltre, il debito deve essere preesistente al momento della condotta fraudolenta, costituendone il presupposto.122 Secondo l’autore Zanotti: <<Tale debito deve essere già

maturato anche se, non è indispensabile che di esso l’agente ne abbia avuto una conoscenza formale da parte del Fisco, mentre si ritiene che sia sufficiente che sia consapevole della sua esistenza.>>123

In particolare, la Cassazione ha affermato: << L’obbligazione tributaria nasce ex lege con il

semplice avverarsi del presupposto e non per effetto dell’eventuale accertamento amministrativo>>124.

Pertanto: <<sarà compito del giudice penale determinare l’imposta dovuta al fine di

119 SOANA G., I reati tributari, cit., pag. 380.

120SANTI DI PAOLA N., Reati tributari: documenti e pagamenti di imposte., cit., pag. 132. 121 MUSCO F., ARDITO E., Diritto penale tributario, cit., pag. 343.

122 SOANA G., I reati tributari, cit., pag. 381. 123 SOANA G., I reati tributari, cit., pag. 381. 124 Cass.pen., 28 maggio 1987, n. 4779.

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quantificare l’obbligazione tributaria.>>125

Con riferimento poi all’influenza che puo avere sul processo penale una sentenza emessa dal giudice tributario, nonostante l’autonomia dei due giudizi, si precisa che tale decisione non possa essere ignorata dal Giudice penale, posto che deve trattarsi di una sentenza che a norma dell’art. 238-bis c.p.p. possa essere valutata ai fini della prova del fatto.

In maniera diversa, invece, deve valutarsi in merito alle sanzioni amministrative, che possono essere considerate solo dopo la loro irrogazione.

Tali sanzioni, risultano irrogate, sia nell’ an e nel quantum, sulla base di una valutazione fatta dall’ufficio finanziario competente con un atto costitutivo del debito, per cui verranno considerate solo se al momento della condotta l’autorita competente ha gia provveduto ad emettere la sanzione.126

Ora si pone la questione dell’individuazione del momento in cui assume rilevanza il superamento della soglia.

La risposta a tale questione, dipende dalla natura giuridica che viene riconosciuta alla soglia di punibilita , in particolare, se si ritiene che tale soglia, rappresenti un elemento costitutivo del reato, allora il superamento della stessa assumera rilevanza nel momento in cui viene consumato il reato, ovvero quando sia posta in essere la condotta idonea a ridurre le garanzie patrimoniali del contribuente ed impedire la procedura di riscossione coattiva, non rilevando invece gli eventuali incrementi successivi dell’importo di sanzioni ed interessi. Invece, la soglia di punibilita dovrebbe considerarsi come una condizione obiettiva di punibilita e quindi escludendola da un intento del reo, risultando sufficiente che quest’ultimo ponga in essere una condotta fraudolenta.127

Altro problema, con riferimento alla punibilita e se la soglia rappresenti il valore minimo dei beni sottratti, affinche l’elemento oggettivo del reato sia perfezionato.

La soluzione si puo trarre dal confronto tra l’art. 11 D.lgs. n. 74 del 2000 con il reato precedente previsto dal sesto comma dell’art. 97 D.P.R. n. 600 del 1973.

Infatti mentre l’art. 97 assoggettava la punibilita alla circostanza che le somme fossero superiori a 10 milioni, essendo compito del giudice accertare l’importo, il reato in esame come delitto di pericolo non richiede un danno effettivo alla procedura esecutiva.

Ne deriva che la soglia dei 50.000,00 euro non rappresenta il valore normale minimo dei beni sottratti, ma questo rappresenta l’importo del debito tributario che il contribuente si

125SOANA G., I reati tributari, cit., pag. 381. 126 SOANA G., I reati tributari, cit., pag. 381.

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prefigge di non adempiere; laddove l’entita dei beni alienati appia esigua, il reato non si ritiene configurabile128.

In questo ambito, dal punto di vista oggettivo, si e riconosciuta l’idoneita in presenza di un debito tributario superiore alla soglia, qualora la condotta fraudolenta del soggetto agente sia stata tale da sottrarre tutti i beni; nel caso invece che la condotta renda inidonea la procedura di riscossione solo in modo relativo, questa sara valutata come idonea a mettere in pericolo il bene solo qualora la sottrazione apporti un danno superiore ai 50.000,00 euro.129

In particolare: <<Fermo restando l’idoneità degli atti fraudolenti a determinare un pericolo

concreto per l’esito della procedura di riscossione coattiva, occorre tenere conto del raffronto tra il quantitativo della componente patrimoniale fraudolentemente sottratto e l’entità del debito oggetto della riscossione>>.130