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CAPITOLO TERZO PROFILI SANZIONATOR

3.2 Le pene accessorie

Con riferimento alle pene accessorie, queste risultano applicabili tutti i delitti previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000.

La legge delega n. 205/1999 all’art. 9 lett. d) ha previsto che nel D.lgs. n. 74 del 2000 dovevano essere previste:<<delle sanzioni accessorie precisando che queste dovevano essere

adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta dalle caratteristiche della condotta e dalla sua offensività per gli interessi erariali>>.165

In particolar modo, l’art. 12 del D.lgs. n. 74 del 2000 ha disciplinato delle pene accessorie quale conseguenza alla condanna di alcuno dei delitti previsti dallo stesso decreto legislativo; grazie a una normativa in parte corrispondente a quella contenuta nell’abrogato art. 6 della legge n. 516 dell’82.

Le principali differenze, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 516 del 1982 sono:

- non si presenta più la distinzione tra le pene accessorie previste per i delitti e quelle previste per le contravvenzioni, in quanto i reati qui disciplinati sono delitti;

- non vi è più la pena accessoria dell’esclusione dalla borsa degli agenti di cambio e dei commissionari di borsa stabilita dal n. 5 dell’art. 6 previgente;

- vi sono state alcune modifiche sulla durata di queste pene, mediante un aumento della durata minima e massima dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell’interdizione dai pubblici uffici, nonché sulla durata massima dell’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza tributaria;

- l’interdizione dai pubblici uffici non risulta essere estesa a tutti i reati essendo limitata ai delitti di cui gli artt. 2, 3 e 8166.

164 PERINI A., La riforma dei reati tributari, cit., pag. 14. 165SOANA G., I reati tributari, cit., pag. 427.

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Secondo l’art. 20 c.p. le pene accessorie sono quelle che conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa avendo carattere obbligatorio ed inderogabile167.

Le pene previste dall’art. 12 trovano applicazione automatica in caso di condanna per uno dei delitti disciplinati dal D.lgs. n. 74 del 2000 e non anche per i delitti contemplati in altre disposizioni normative.

In particolare, tale automaticità richiede un’esplicita pronuncia da parte del Giudice, non trovando applicazione in caso di omissione.168

A sostegno di quanto appena detto, troviamo una sentenza della Corte di Cassazione, in particolare la n. 35861 del 7 giugno 2011.169

Oltre a queste pene accessorie, ci si chiede se vi sia la possibilità di applicare anche le pene accessorie previste dal codice penale.

In merito a tale questione si è considerato che l’assenza di un’esplicita riserva, faccia propendere per una risposta negativa a tale quesito.

Le pene accessorie previste dall’art. 12 sono:

- l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

- l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

- l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

- l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di commissioni tributarie; - la pubblicazione della sentenza a norma dell’art. 36 del codice penale.

Inoltre, il secondo comma dell’art. 12 prevede l’interdizione dai pubblici uffici per i delitti di cui agli artt. 2, 3 e 8, che però in questo caso non riguarda la fattispecie di cui all’art. 11, oggetto di esame.

Qui di seguito, si analizzano brevemente tali pene accessorie elencate.

In merito alla pena prevista alla lettera a), si tratta di una pena disciplinata dall’art. 32-bis del c.p. e che priva il soggetto condannato, di esercitare durante l’interdizione, la figura di

167 MARRA G., Le pene accessorie nei nuovi reati tributari, cit., pag. 11135.

168BELLAGAMBA G., CARITI G., Il sistema sanzionatorio tributario, cit., pag. 182.

169 Nella sentenza della Cass.pen., del 7 giugno 2011, n.35861 si afferma:<< a seguito del ricorso presentato nei confronti

della sentenza in epigrafe del Tribunale di Macerata per la condanna di G.F., per il reato tributario di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 74 del 2000, si deduceva la violazione di legge limitatamente alla omessa comminatoria delle pene accessorie>>.

Inoltre: << Si è espressa affermando la fondatezza del ricorso e di conseguenza annullando la sentenza impugnata con

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amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale compreso ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.

In relazione alla pena prevista alla lettera b), questa è disciplinata dall’art. 32-ter c.p. la quale prevede il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo per l’ottenimento di un pubblico servizio.

In particolare la norma incide sulla sfera giuridica del condannato persona fisica, pertanto il divieto non intaccherà la persona giuridica nell’esercizio della cui attività è stato commesso il reato.

La pena alla lettera c) colpisce quei soggetti che secondo l’ex art. 12 D.lgs. n. 31 dicembre ‘92 n. 546 possono svolgere le funzioni di difensore dinanzi le commissioni tributarie, si tratta dei soggetti che svolgono principalmente le professioni intellettuali.170

La pena accessoria prevista alla lettera d) prevede l’interdizione in maniera perpetua dall’ufficio di componente di commissioni tributarie.

Infine l’ultima pena accessoria alla lettera e) stabilisce che la pubblicazione della sentenza deve avvenire mediante affissione nei Comuni ove è stata pronunciata la sentenza ove è stato commesso il reato ed ove l’imputato risiede oltre che mediante pubblicazione per una sola volta e per estratto su uno o più giornali, il tutto a spese del condannato.

Merita sottolineare come in giurisprudenza vi sia un contrasto sulla durata delle pene accessorie, nei casi in cui il legislatore abbia previsto un limite minimo ed uno massimo. In particolare, secondo alcune decisioni, alle pene accessorie si applica l’art. 37 c.p. e pertanto la loro durata deve essere uguale a quello della pena principale, senza superare il limite minimo e quello massimo.

Con riferimento a tali limiti, si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 41874 del 9 ottobre 2008.171

Inoltre, secondo l’ex art. 77 c.p., qualora si configuri il concorso del reato tributario con altri reati, ai fini di questa determinazione si deve tenere conto della sola pena inflitta per il delitto tributario tenendo conto anche delle attenuanti concesse con il relativo giudizio di bilanciamento con eventuali aggravanti.

170SOANA G., I reati tributari, cit., pag. 430.

171In tale sentenza a seguito del ricorso presentato dal signor D.G.U. a seguito di condanna per il reato di cui all’art. 10 ter, lo stesso aveva presentato ricorso per erronea applicazione delle pene accessorie.

In merito a tale questione, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa nel seguente modo:<<Ha ritenuto fondato il

ricorso, in quanto secondo la giurisprudenza più recente, trova applicazione l’art. 37 c.p., ovvero che nel caso in cui la durata della pena accessoria sia indicata nel minimo e massimo, essa debba essere parametrata alla pena principale.>>

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Tale interpretazione ha fatto ritenere che qualora il Giudice di merito, per via di un errore, non abbia individuato la durata della pena accessoria, questa può essere indicata dal giudice dell’esecuzione non richiedendo una valutazione discrezionale ma essendo parametrata alla pena principale.

In altri casi, si è ritenuto che l’art. 37 c.p. non trovi applicazione, essendo riferito ai soli casi in cui la durata non è fissata, essendo competente allora il giudice del merito di stabilire la durata della pena accessoria irrogata.172