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AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

2.8 Il momento consumativo ed il tentativo

In merito al momento consumativo, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, si consuma nel momento in cui il soggetto agente pone in essere un’alienazione simulata o un altro atto fraudolento che sia tale da mettere in pericolo la procedura di riscossione coattiva; occorre cioe che gli atti siano tali da incidere su una procedura esecutiva per un importo superiore a euro 50.000,00 ed in relazione a beni aventi un tale valore, che non residuino beni sufficienti a soddisfare l’obbligo tributario e infine che sussista il dolo specifico di sottrazione al pagamento delle imposte..154

151 VAGNOLI E., Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cit., pag.1361.

152 VAGNOLI E., Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cit., pag.1362 con nota di BELLAGAMBA-CARITI, cit., pag. 123.

153 VAGNOLI E., Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cit., pag. 1362. 154 MUSCO F., ARDITO E., Diritto penale tributario, cit., pag. 346.

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Affinche si consumi il reato in questione, e necessario anche un singolo atto fraudolento che sia tale da integrare l’intero disvalore del reato, oppure vi deve essere il compimento di una pluralita di atti che se considerati singolarmente risultano inidonei a integrare il reato, ma se considerati nel loro complesso siano tali da ottenere quel grado di offensivita necessario e sufficiente all’applicazione della norma.

Nel caso che il reato sia realizzato tramite una pluralita di atti fraudolenti che colpiscano la stessa procedura, si configurera sempre un solo reato, sempre che tali attivita mettano in pericolo una stessa procedura esecutiva; il reato risulta perfezionato con il compimento del primo tra questi atti, che permetta di superare la soglia di punibilita , inoltre la consumazione del reato si avra nel momento in cui il reato ha raggiunto il suo massimo livello di gravita concreta, ovvero con il compimento dell’ultimo atto fraudolento, che aggravera il delitto gia perfezionato.

Qualora il soggetto agente ponga in essere un unico atto fraudolento, perfezione e consumazione risultano coincidenti155.

In tale circostanza, in materia di prescrizione, si puo osservare come il compimento degli atti fraudolenti indichino non necessariamente una condotta istantanea, ne singolare, ma suscettibile di essere posta in essere in tempi e modi che nella loro lettura complessiva mostrano quella idoneita necessaria per la loro rilevanza penale.

In tali casi, il “tempus commissi delicti” non puo retroagire al primo atto compiuto, in quanto si deve considerare tutta l’attivita procedimentale volta a impedire l’azione esecutiva del fisco156.

In relazione al tentativo, secondo una parte della dottrina questo non e configurabile in quanto l’idoneita degli atti fraudolenti a impedire la procedura di riscossione coattiva integra gia di per se la consumazione del reato.157

Altra parte della dottrina, invece sostiene che nella fattispecie in esame e configurabile il tentativo in relazione a quelle ipotesi nelle quali, nonostante la condotta non sia ancora stata portata a termine, e presente il pericolo reale che l’iter criminis sia a breve concretizzato; questo puo avvenire laddove il contribuente abbia gia stipulato il contratto preliminare non ancora idoneo a trasferire la proprieta , al fine di simulare la vendita di un proprio immobile o quando venga sorpreso nel sottrarre beni propri nascondendoli da

155VAGNOLI E., Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cit., pag. 1363. 156SOANA G., I reati tributari, cit., pag. 386.

53 terze persone.158

In merito alla punibilita del tentativo, una prima ipotesi e quella di ritenere compatibile, il tentativo con i reati di pericolo e quindi ammettere la punibilita del tentativo di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.159

Una seconda ipotesi, ritiene incompatibile il tentativo con la struttura dei reati di pericolo, e quella di sostenere la non punibilita del tentativo di sottrazione fraudolenta.

In particolare, se gli atti posti in essere non risultano tali da sottrarre fittiziamente beni dal patrimonio del contribuente non sara in tal caso integrata la fattispecie e neppure potra configurarsi il tentativo; mentre se gli atti fraudolenti risultano accompagnati dal dolo specifico, si configurera la responsabilita penale a titolo di reato perfetto. 160

Infine, una terza ipotesi e quella di ammettere il tentativo di sottrazione fraudolenta, in alcune ipotesi, seguendo l’orientamento di quella dottrina che sostiene che tra i delitti di pericolo ed il tentativo esiste una compatibilita relativa, verificando di volta in volta se la combinazione tra la norma del tentativo e quella del reato di pericolo sia o meno conforme al principio di offensivita .

In conclusione, il tentativo di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte risulta configurabile e punibile ogni volta che la condotta realizzata sia gia da ritenersi pericolosa, anche se non ancora idonea a integrare la fattispecie di cui all’art .11, in particolare la compatibilita dell’incriminazione del tentativo con il principio di offensivita , sara verificata in concreto dal giudice, in relazione all’effettiva pericolosita della condotta.161

158 VAGNOLI E., Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cit., pag. 1364.

159VAGNOLI E., Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cit., pag. 1364 con nota di ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale. Leggi complementari, II - I reati fallimentari,tributari, ambientali e dell'urbanistica, XI ed., 2000, pag. 362.

160VAGNOLI E., Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, cit., pag. 1364 con nota di MANTOVANI F., Diritto penale ..., cit.., pag. 466.

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CAPITOLO TERZO