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Il modello europeo: tra banking e non-banking model

2.2 I diversi modelli di microcredito

2.2.3 Il modello europeo: tra banking e non-banking model

In Europa non è possibile individuare un modello di microcredito univoco e prevalente, poiché tale attività può essere ricondotta all’esperienza di numerosi istituti, bancari e non, con una struttura organizzativa e una forma legale molto eterogenei. Ciascuna di queste esperienze ha sviluppato al proprio interno un meccanismo per sopperire alla mancanza di garanzie, delineando quindi un contesto in cui non c’è un’unica possibilità su questo fronte. Ciò risulta essere causato, con elevata probabilità, dal fatto che la regolamentazione comunitaria su tale argomento non è precisa: non individua in modo chiaro e definitivo i connotati che il modello di microcredito dovrebbe avere nel contesto europeo e non precisa quale debba essere il meccanismo da seguire per concedere un prestito senza le ordinarie garanzie, che per gli enti erogatori, da sempre, rappresentano lo strumento per eccellenza di tutela e di certezza nel rimborso. Tale carenza risulta essere giustificata dal fatto che per molti anni il legislatore comunitario ha trascurato il fenomeno e, in assenza di una legislazione condivisa, le esperienze e le iniziative in questo settore hanno cominciato a moltiplicarsi, fino ad avere un vero e proprio boom dopo le manifestazioni nefaste della crisi. A livello internazionale e europeo, perciò, non esistono Direttive o Regolamenti che disciplinino in modo specifico il segmento del microcredito; gli unici atti su tale argomento sono riconducibili alla produzione della Commissione Europea e del Consiglio Europeo. Al riguardo, infatti, la Commissione Europea nell’aprile del 2007 ha commissionato uno studio ad un Expert Group, con la finalità di analizzare e confrontare la normativa e i modelli operativi adottati dai vari Paesi

64 Europei nell’ambito dei microprestiti. Il documento, dal titolo “The Regulation of Microcredit in Europe”, approfondisce i differenti modelli di erogazione del microcredito, le diverse discipline normative e di vigilanza sugli istituti di microfinanza, gli schemi di garanzia e le forme di supporto al microcredito poste in essere da soggetti pubblici e privati, osservando le prassi utilizzate dai vari istituti che operano nell’ambito del microcredito.

Nel documento si precisa che l’attività di microprestito può essere svolta da due categorie di operatori, che identificano due diversi modelli di operatività:

1. Gli istituti bancari con il banking model88.

L’attività di prestito, da sempre, è ascrivibile agli intermediari bancari; questi sono gli unici ad essere abilitati allo svolgimento congiunto dell’attività di prestito del denaro e di raccolta del risparmio. In alcuni Paesi europei si riconosce che l’attività di prestito è svolta quasi esclusivamente dalle banche, come in Italia oppure in Germania dove questa prassi prende il nome di “House Bank Principle”. In altri contesti, invece, i finanziamenti possono essere concessi anche da operatori non qualificabili come banche, dal momento che questi non trattengono i depositi dei risparmiatori; esempi di ciò sono offerti da: Francia, Belgio, Gran Bretagna, Svezia e molti altri. Nel contesto del microcredito, questo può essere erogato da: banche commerciali, casse di risparmio, banche popolari, banche di credito cooperativo e banche specializzate in attività di microfinance come le banche etiche.

Nel banking model, il documento europeo riconosce che, in questo ambito, un importante punto di riferimento è offerto agli altri Paesi, dal modello italiano, presentato da Banca Popolare Etica all’Expert Group (come rappresentato nella Figura 1)89; questa nel proprio modello operativo stabilisce dei precisi strumenti di sostituzione del collateral con alternativi strumenti di mitigazione del rischio dati dal “Guarantee

88 Cfr. European Commission, Expert Group Report-The Regulation of Microcredit in Europe, op. cit.,

pp.9-13.

89 Cfr. European Commission, Expert Group Report-The Regulation of Microcredit in Europe, op. cit.,

65 Consortium” e dal “Guarantee Fund”, rispettivamente per il microcredito sociale e per quello all’imprenditoria. Il sistema dei Fondi di Garanzia trova ancora utilizzo in Italia; infatti, come avremo modo di osservare studiando i programmi con valenza nazionale, regionale e locale, noteremo che tale meccanismo è molto diffuso, anche se nel caso delle Regioni si riscontra che queste preferiscono l’erogazione diretta, attuata tramite i “Fondi Rotativi”.

Figura 1:Italy-The operational model for the provision of microcredit

Fonte: L.Callegaro (Banca Etica), Presentation to the Expert Group, 14 December 2006. Lo schema riportato sintetizza l’attività che Banca Etica svolge nel campo del microcredito, in modo diretto; dal 2007, tuttavia, questa ha proceduto a costituire una fonte ulteriore per la concessione dei microprestiti, il “Fondo di garanzia per progetti di microcredito in Italia”, che ha un funzionamento analogo agli ordinari fondi di garanzia. Costituito grazie alla destinazione volontaria, per un importo massimo dello 0,1% del capitale sottoscritto (1 euro ogni 1.000 Euro di quota sottoscritta), da parte dei clienti dei fondi appartenenti al “Sistema Valori Responsabili”, il meccanismo consente alla banca di ampliare le risorse che può destinare a tale attività.

66 Grazie al suggerimento espresso nel Report, è possibile pensare che anche altri Paesi dell’UE abbiano scelto di prendere come riferimento il modello applicato in Italia.

2. Gli organismi non bancari con il non-banking model90.

Accanto al banking model si riconosce che in alcuni contesti economici più che in altri, il microcredito è erogato anche dalle istituzioni di microfinanza, chiamate “microfinance institutions o MFIs”. Rientrano in questa categoria: le associazioni no-profit, le aziende not-for-profit, gli enti di beneficienza, i sindacati e le fondazioni, comprese quelle bancarie. L’erogazione dei microprestiti da parte di istituti non bancari in alcuni Paesi è agevolata da una regolamentazione che lo consente; nel Report si sottolinea che, ad esempio, in Francia è prevista una deroga alla legislazione che affida l’erogazione dei finanziamenti esclusivamente alle banche: “It allows voluntary associations to grant loans from their own funds and from funds borrowed from banks, for the creation and development of businesses by the unemployed or people living mainly on social benefits. The Microcredit Committee, composed of members drawn from diverse backgrounds, licenses and controls these voluntary associations.

To be allowed to lend, the associations have to fulfil certain conditions: experience in supporting start-up projects, prudential norms, etc. Individual loans must not be larger than EUR 6.000 and are limited to the first five years of the business since its creation”91. E’ grazie all’esistenza di tale deroga che nel 1989 fu fondata in Francia l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ADIE), grazie all’iniziativa di Maria Nowak; fino ad oggi l’istituto è l’unico a beneficiare sul territorio francese di tale eccezione.

90 Cfr. European Commission, Expert Group Report-The Regulation of Microcredit in Europe, op. cit.,

pp.13-17.

91 Cfr. European Commission, Expert Group Report-The Regulation of Microcredit in Europe, op. cit.,

67 Nell’ambito delle tecniche di prestito che consentono di sopperire alla mancanza di garanzie, gli istituti di microfinanza hanno la possibilità di scegliere fra stepped loans e group lending; al 2007, data a cui si riferiscono i risultati riportati nel Report della Commissione Europea, si osserva che nella maggior parte dei casi si ricorre al meccanismo del prestito erogato in tranche successive.

Nonostante lo studio rappresenti ancora oggi un importante punto di riferimento nel panorama europeo del microcredito, occorre sottolineare che l’applicazione di entrambe le tecniche di mitigazione sopramenzionate risulta avere una portata contenuta, date le difficoltà d’implementazione di queste in contesti economici evoluti ben diversi da quelli in cui esse sono nate.

Il funzionamento in Europa dei microprestiti, si differenzia da quanto abbiamo avuto modo di osservare con la Grameen Bank, che invece ha un’organizzazione e un meccanismo ben definiti dal suo stesso creatore: questo si basa sull’erogazione di un prestito di gruppo che consente di sopperire alla mancanza delle garanzie patrimoniali. In Europa la strada del prestito di gruppo non è molto seguita; infatti sono stabiliti ulteriori meccanismi che consentono di fornire un prestito in assenza di collateral, da sempre presente e utilizzato dal sistema bancario tradizionale per la concessione di un finanziamento. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, in Italia gli strumenti più utilizzati sono i “Fondi di Garanzia”, il cui funzionamento sarà chiarito successivamente riportando lo schema del modello finanziario adottato in Italia.