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Il nodo problematico dell’ingiustizia del danno

Altro punto critico che investe la configurabilità di una responsabilità aquiliana endofamiliare è quello relativo al profilo dell’ingiustizia del danno.

Com’è noto il requisito dell’ingiustizia del danno è chiamato a selezionare, nel quadro dell’atipicità del sistema, gli interessi meritevoli di tutela. In generale, il danno è ingiusto quando si configura la violazione di un bene

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Cfr. E. LA ROSA, I danni nelle dinamiche familiari tra illecito, responsabilità e strumenti sanzionatori. Funzionalità ed efficienza dei rimedi, in La responsabilità civile nel terzo millennio, cit., p. 373.

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Sul tema cfr. D.V.ARAVENA, Daňos civiles en el matrimonio, cit., p. 179 ss.

Cfr., in questa direzione, G.DI ROSA, Violazione dei doveri coniugali e risarcimento del danno, in Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato, cit., passim; M.DE ARANZANU NOVALES ALQUEZAR, Hacia una teoria general de la responsabilidad civil en el derecho de familia. El ámbito de las relaciones personales entre los cónyuges, in Revista jurídica del notariado, 2006, 60, p. 204 ss.

meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Si tratta di una valutazione comparativa tra due interessi contrapposti che l’interprete ha il compito di indagare: si valuta l’interesse leso e l’interesse che l’agente realizza attraverso la sua condotta.

La ricostruzione giurisprudenziale in materia di danni endofamiliari procede, invero, in modo del tutto singolare, in quanto alla violazione dei doveri coniugali, in termini, si noti bene, di “inadempimento” di un

rapporto preesistente, i giudici richiamano, quale reazione

dell’ordinamento, le regole della responsabilità extracontrattuale152, operando una “ambigua operazione di ibridazione giuridica: obblighi contrattuali sanzionati con la responsabilità extracontrattuale”153.

La contraddizione si coglie in maniera chiara in un recente sentenza, in cui la Suprema Corte sottolinea che è “[...] proprio la qualità di coniuge e la violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito [...], dall’altro si configura come comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile”154.

Per fondare la pretesa risarcitoria non è poi sufficiente, come già detto, la «mera» violazione dell’obbligo, ma è necessaria la lesione di un diritto fondamentale, proprio per assicurare il ricorrere dei presupposti della risarcibilità in via aquiliana.

152

Cfr., in questa direzione, G.DI ROSA, Violazione dei doveri coniugali e risarcimento del danno, in Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato, cit., passim. L’A. pone attenzione proprio al collegamento tra “il contestato inadempimento rispetto agli obblighi derivanti ex lege dal negozio matrimoniale e la risposta affidata all’ordinamento per il tramite di una forma di responsabilità che, tuttavia, in quanto appunto aquiliana, postula (per definizione) l’assenza di qualsivoglia vincolo giuridico preesistente tra i soggetti (parti, invero, del negozio matrimoniale) in conflitto”.

153

Così M.PARADISO, Famiglia e responsabilità civile endofamiliare, cit., p. 20.

154

A ben vedere, la violazione del dovere coniugale è già di per sé antigiuridica, ma viene ad essere assoggettata all’ulteriore parametro dell’ingiustizia del danno, da cui deve originare la lesione di un diritto della persona, per lo più individuato in un pregiudizio riguardante la dignità e la salute del coniuge.

Così procedendo, come è stato osservato dalla dottrina, si finisce non solo col parametrare la dignità dell’individuo con la rilevanza «esterna» che la violazione produce, senza valutarne le conseguenze «interne» alla comunità familiare, ma anche ad applicare in modo, appunto, singolare il rimedio aquiliano, perchè “mediato dall’ampiezza che di volta in volta si attribuisce alla valvola della «dignità violata»”155.

Quest’ultimo aspetto emerge in maniera pressoché costante dall’analisi dei casi giurisprudenziali sul tema, in cui la lesione della dignità non rileva di per sé, ma richiede, ai fini dell’accoglimento della pretesa risarcitoria, che presenti determinate modalità di manifestazione esteriore156.

A chiarimento di quanto detto, appare particolarmente significativo un rilievo effettuato dalla giurisprudenza di legittimità, in occasione di una decisione riguardante la violazione del dovere di fedeltà coniugale, in cui la Corte afferma proprio che per accertare la responsabilità risarcitoria si dovrà verificare la lesione di un diritto costituzionalmente protetto e “[...] del danno che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall’infedeltà e dalla percezione dell’offesa che ne deriva – obiettivamente insita nella violazione dell’obbligo di fedeltà – di per sè non risarcibile, costituendo pregiudizio derivante da violazione di

155

Così L.MORMILE, Vincoli familiari e obblighi di protezione, cit., p. 21.

156

Ibid., p. 24. L’A., nel tentativo di far emergere le contraddizioni e gli aspetti maggiormente problematici all’applicazione delle regole della responsabilità aquiliana ai danni familiari, osserva che uno dei paradossi cui si potrebbe giungere è quello per cui “il coniuge, ancorché gravemente compromesso nella sua sfera esistenziale a causa della scoperta di un’infedeltà, appresa nonostante gli artifizi del partner ben attento a non farsi scoprire, può solo sperare di ammalarsi per poter accedere alla tutela risarcitoria”.

legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto”157.

Le criticità sollevate e le contraddizioni che sono emerse nel corso di queste pagine sono dovute, con molta probabilità, a quella «eccedenza di entusiasmo» di cui già si è riferito e che non ha consentito di impostare correttamente la questione.

Non è, infatti, sufficiente aderire all’idea del superamento dell’immunità per giustificare un utilizzo improprio dei meccanismi rimediali offerti dall’ordinamento, alterandone la ratio, la logica e la struttura. Anzi, al contrario, la soluzione adottata pare essere ben lontana dal superamento della specificità del rimedio familiare. La natura giuridica, e non soltanto morale, dei doveri familiari e i particolari vincoli che intercorrono all’interno del nucleo familiare non possono essere ignorati dal generale accoglimento di regole che per loro natura disciplinano situazioni che non presuppongono una relazione di prossimità.