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Gli ordini di protezione

1. Rimedi giusfamiliari e regole di responsabilità

1.4. Gli ordini di protezione

In maniera del tutto peculiare si pone la disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari84, introdotta dall’art. 2 L. 4 aprile 2001, n. 154 e successive modifiche, che ha predisposto una serie di rimedi contenuti agli artt. 342 bis e ter cod. civ, 736 bis cod. proc. civ. e 282 bis cod. pen.

L’intervento legislativo, volto a regolamentare la violenza all’interno della famiglia, costituisce una reazione del legislatore ad un fenomeno che non può restare relegato all’interno della dimensione familiare, rappresentando “un problema pubblico da affrontare con specifici strumenti di contrasto che escludano dal patto sociale la coercizione della volontà altrui”85.

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Sul tema cfr., in generale, G.BASILICO, Profili processuali degli ordini di protezione familiare, in Riv. dir. processuale, 2011, 5, p. 1116 ss; G. FOTI, Ordini di protezione contro gli abusi familiari, sub art. 342 bis cod. civ., in Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Torino, 2010, p. 1067; M. PALADINI, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari: misure “anticipatorie” dei provvedimenti provvisori nella separazione personale?, in Fam. pers. succ., 2010, 8-9, p. 566 ss; G. GLIATTA, Il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia e verso le donne tra legislazione penale e rimedi civilistici, in Resp. civ., 2009, 6, p. 542; E. D’ALESSANDRO, Gli ordini civili di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2007, 1, p. 227;F. ERAMO, La Legge n. 154 del 2001: Nuove misure contro la violenza familiare, in Dir. famiglia, 2004, 1, p. 230 ss; S. SILVANI, Gli ordini di protezione. La tutela del minore dagli abusi domestici, in Nuova giur. civ. comm., 2004, 3, p. 121; L. CARRERA, Violenza domestica e ordini di protezione contro gli abusi familiari, in Fam. e dir., 2004, 4, p. 390; C.DELLE DONNE, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, in Giur. merito, 2005, 11, p. 99; M.C.CAPURSO, Gli ordini di protezione in materia di famiglia: aspetti civilistici e modifiche legislative (l. 6 novembre 2003 n. 304). Un caso di imperfetta “tecnica legislativa”, in Dir. famiglia, 2004, 4, p. 447; A.FIGONE, Violenza in famiglia e intervento del giudice, in Fam. e dir., 2002, 5, p. 103.

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L.CARRERA, Violenza domestica e ordini di protezione contro gli abusi familiari, cit., p. 388.

L’introduzione di tali misure di tutela e protezione ha caratterizzato diversi paesi europei, tra i quali anche la Spagna, che attraverso l’emanazione della Ley Orgànica del 28 dicembre 2004, n. 1, «de medidas de protección integral contra la violencia de género» ha predisposto una serie di interventi di protezione per contrastare la violenza di genere86.

La ratio della disciplina in esame si pone quale corollario alla volontà del legislatore di garantire tutela, all’interno della famiglia, alle personalità dei singoli membri del consortium familiare e ciò in linea con la lettura costituzionale della famiglia, in cui il singolo viene tutelato anche all’interno delle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. L’esigenza di tutela e di predisposizione di ordini di protezione contro gli abusi familiari rientra in un fenomeno di emergenza sociale globalmente intesa. La disciplina contenuta nella L. 154/2001 richiama, per diversi aspetti, la normativa dei paesi di common law, che già a partire dagli anni

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Oltre alla L. O. 1/2004 il legislatore spagnolo è intervenuto, negli anni, con la Ley Orgànica 14/99 del 9 giugno, in tema di protezione delle vittime di maltrattamenti, la Ley n. 27/2003 del 31 luglio che disciplina l’ordine di protezione delle vittime della violenza domestica e la Ley Orgànica 11/2003 del 29 settembre in materia di misure concrete per la sicurezza dei cittadini, violenza domestica ed integrazione sociale degli stranieri. In particolare, la Ley Orgànica 1/2004 regolamenta le misure per contrastare le violenze di genere, attraverso la predisposizione non solo di interventi di prevenzione e di educazione sociale, ma misure volte ad assicurare assistenza alle vittime degli abusi mediante il diritto al gratuito patrocinio, con un sostanziale inasprimento delle conseguenze penali per gli autori delle violenze. La legge in esame, inoltre, ha previsto l’istituzione di sezioni specializzate dei Tribunali, chiamate Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Sul tema cfr. E. AMATI, Cenni comparatistici, in La responsabilità nelle relazioni familiari, M. SESTA (a cura di), Torino, 2008, p. 712 ss; A. FERRANTE, La violenza domestica ed i maltrattamenti familiari nel sistema giuridico spagnolo, in Gli abusi familiari, M.PALADINI (a cura di), Padova, 2008, p. 391 ss; C. VÁZQUEZ GONZÁLEZ -A. I. LUACES GUTIÉRREZ, La violenza domestica a confronto in Spagna e in Italia: dimensioni del fenomeno dei maltrattamenti e risposta penale, in Legislazione pen., 2005, 2, p. 171; M. D. SANTOS FERNANDEZ, La legge spagnola contro la violenza domestica sulle donne: un approccio globale al problema, in Riv. crit. dir. lav., 2005, 1, p. 51.

settanta iniziarono ad intervenire per porre rimedio a tali tipologie di violenze87.

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La disciplina degli ordini di protezione, introdotta dalla L. 4 aprile 2001, n. 154, è ispirata, così come si evince dai lavori parlamentari della legge, all’esperienza degli ordinamenti di common law in materia di lotta agli abusi familiari (si veda, ad es., il ddl n. 72 riguardante le “Norme per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari”).

Nel sistema inglese, le prime disposizioni sulla violenza familiare risalgono agli anni settanta e prevedevano la possibilità di emanare misure cautelari, chiamate injunctions, per contrastare il fenomeno: si tratta del Domestic Violence and Matrimonial Proceedings Act del 1976 e del Domestic proceedings and Magistartes Courts Act del 1978. Un ulteriore dato normativo risale al 1983 e riguarda l’emanazione Matrimonial Homes Act di disciplina dei rights of occupation del coniuge non titolare di alcun diritto sull’abitazione familiare.

L’assenza di coordinamento delle varie fonti normative ha dato luogo a difficoltà nell’applicazione delle varie disposizioni e, dopo diverse sollecitazioni ad intervenire per dare ordine alla materia, il legislatore inglese ha emanato il Family Law Act del 1° ottobre 1997, che ha introdotto misure civilistiche che possono essere emanate da tutti i tribunali, ovvero gli occupation orders, volti a regolare l’utilizzo della casa coniugale nelle ipotesi di violenza o molestie familiari, e i non molestations orders, che, invece, prevedono la possibilità per il Tribunale di emanare ordinanze che tutelano la vittima da violenze o abusi. La violazione delle misure di protezione legittima il power to arrest delle forze di polizia. Il quadro normativo è completato da altri rimedi volti a contrastare la violenza domestica: il Protection from Harassment Act del 1997, in tema di stalking, e altre azioni accessorie residuali, le cd. injunctions.

Da ultimo occorre ricordare che nel 2004 il legislatore è intervenuto per apportare modifiche alla parte IV del Family Law Act del 1996, attraverso il Domestic Violence, Crime and Victims Act e il Civil Partnership Act, al fine di apprestare una tutela penale più efficace alle vittime degli abusi familiari.

Anche negli Stati Uniti le prime disposizioni in tema di violenze e abusi domestici risalgono agli anni settanta, in cui i vari Stati iniziarono ad inasprire le conseguenze penali di tali abusi, predisponendo interventi civilistici a tutela e protezione delle vittime. Qualche anno più tardi, dopo l’emanazione del Pennsylvania Protection from Abuse Act del 1976, anche gli altri Stati iniziarono ad emanare leggi specifiche per contrastare il fenomeno, descritto ancora oggi come the most common form of violence women experience around the world (R.COOPER, Lack of State accountability in acts of domestic violence: understanding the contrast between the U.S. and international approaches, in Arizona Journal of International & Comparative Law, 2012, 29, 3, p. 657). Occorrerà, tuttavia, attendere il 13 settembre 1994 per l’emanazione del Violence Against Women Act, ovvero di una legge federale per contrastare il fenomeno degli abusi e della violenza domestica che si aggiunge alla disciplina già emanata dai singoli Stati.

Sul tema cfr. E. AMATI, Cenni comparatistici, in La responsabilità nelle relazioni familiari, cit., p. 714 ss; C.D’ANGELO, Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Ai sensi dell’art. 342 bis quando la condotta del coniuge o di altro convivente causa grave pregiudizio alla libertà e all’integrità fisica o morale dell’altro coniuge o convivente, il giudice può adottare, su istanza di parte, i provvedimenti individuati all’art. 342 ter cod. civ., volti ad interrompere e a porre rimedio alla condotta gravemente lesiva.

I provvedimenti che il giudice può adottare consistono nella cessazione della condotta abusiva, nell’allontanamento dalla casa familiare e nell’ordine di non avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (cd. ordine di restrizione): il decreto che dispone una o più misure di protezione deve contenere anche la determinazione del termine di durata del provvedimento, che, in ogni caso, non può eccedere l’anno, a meno che non ricorrano gravi motivi che possano giustificarne la proroga88.

Il pregiudizio in esame, che deriva dalla condotta abusiva, riguarda la sfera personale del familiare e deve essere connotato da particolare gravità, quale filtro selettivo alla concessione dell’ordine di protezione89. Ciò si evince dalla formulazione della norma, che, nell’individuare la nozione di abuso familiare, fa riferimento al grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà della vittima della violenza.

L’attuazione di un ordine di protezione può comportare la produzione di un disagio economico per la vittima dell’abuso ed è questa la ragione per cui il legislatore, con il fine di evitare che ciò possa costituire un disincentivo alla denuncia della condotta violenta, ha disposto che il giudice possa

negli ordinamenti di common law, in Gli abusi familiari, M. PALADINI (a cura di), Padova, 2008, p. 282 ss; B.RESETAR, Domestic violence – New laws and a new kind of tort, in Familia, 2005, p. 861; C. KOLB, Le misure contro la violenza intrafamiliare: aspetti giuridici e sociologici, in www.altrodiritto.unifi.it.

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La durata degli ordini di protezione è stata elevata da sei mesi ad un anno dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, di repressione dello stalking.

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Cfr. G.FOTI, Ordini di protezione contro gli abusi familiari, sub art. 342 bis cod. civ., cit., p. 1082 ss. L’A. attribuisce all’elemento della gravità una “funzione essenzialmente allocativa del pregiudizio stesso e serve pertanto ad individuare l’an e il quomodo della traslazione del pregiudizio dalla vittima al danneggiante”.

predisporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti adottati, rimangono prive di mezzi adeguati.

La disciplina degli ordini di protezione, nella quale non è rintracciabile alcuna finalità compensatoria, costituendo l’assegno una misura esclusivamente assistenziale, sembra, però, non poter escludere l’applicabilità delle regole generali di responsabilità, data in ogni caso l’implicazione dei diritti fondamentali della persona, quali la libertà, l’integrità fisica e morale della persona90.