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Il nuovo regolamento penitenziario degli anni Novanta

3.1 Le regole

Il primo regolamento penitenziario del Regno è introdotto da Vittorio Emanuele II, con L. 13 gennaio 1862 n. 413600, in vigore in tutto il territorio italiano, a eccezione della Toscana. Esso introduce nelle carceri, inizialmente, il sistema auburniano, poi trasformato, di fatto, nel sistema «misto» toscano, cioè in un periodo di segregazione solitaria in cella, prima di accedere al lavoro diurno in comune. Il nuovo regolamento è approvato il 1° febbraio 1891601, anche se la legge che lo introduce è di due anni prima602: le guardie carcerarie vengono a costituire un corpo militare e sono,

anch’esse, sottoposte a una disciplina molto severa, che non le differenzia più, dal punto di vista delle sanzioni, dai carcerati medesimi; i direttori retrocedono a un ruolo molto meno autonomo rispetto alle disposizioni ministeriali; si complicano gli iter burocratici per rispondere a qualsiasi richiesta dei

598 White Mario, op. cit., p. 332. La suddivisione dei coatti nelle varie isole, nel 1899, è la seguente: 18,7% a Ustica, 17,9% a Lipari, 14,6% a Favignana, 13,4% a Pantelleria, 11,9% a Lampedusa, 10,8% a Ponza, 5,2% a Ventotene, 4,9% alle Tremiti, o,4% a Procida. Negli anni Ottanta, i coatti politici erano mandati soprattutto a Porto Ercole. Chi deve scontare una pena, prima del trasferimento al domicilio coatto, ma per qualsiasi motivo non può rimanere a Regina Coeli, di solito è trasferito nel carcere di Gavi (Alessandria). Cfr. ASR-GP, […], Regina Coeli, regg. 121-134.

599 In particolare: Civitavecchia (nel 52,9% dei casi), Viterbo (29,4%), Soriano (11,9%) e Lanciano (5,9%). Cfr. ivi. 600 Con r.d. 13 giugno 1862, n. 413, è approvato il Regolamento Generale per le Case di Pena del Regno, che prevede, fra

l’altro, l’obbligo di registrare le trasgressioni e le relative punizioni dei carcerati. Per gli anni Ottanta, a Regina Coeli, tale obbligo è sistematicamente disatteso.

601 R.d. 1 febbraio 1891, n. 260, Regolamento generale degli stabilimenti carcerari e dei riformatori giudiziari.

602 L. 14 luglio 1889, n. 6165. Si tratta di una riforma molto relativa, che rende soltanto più organici e capillari gli articoli del vecchio ordinamento.

carcerati, rallentando al punto da divenire, il più delle volte, inutili o superati al momento del loro sblocco.

È sancita l’obbligatorietà al lavoro (art. 4), la quale assume, però, una connotazione afflittiva, con lavori meno gravosi per gli autori di reati minori. E’ il direttore a stabilire le varie attività per ogni carcerato, cercando di rispettare quando possibile le loro competenze e attitudini, a eccezione dei casi in cui non vi siano abbastanza stanziamenti finanziari o per esigenze di sicurezza

(art. 261). Gli inabili al lavoro sono destinati a stabilimenti penali specifici (art. 265); mentre chi entra

in carcere incensurato, e si comporta in maniera esemplare, è occupato nei servizi interni, beneficiando così di un trattamento migliore (art. 269). Il prodotto del lavoro dei carcerati appartiene allo Stato, ma chi raggiunge predeterminati livelli di produttività giornaliera, è gratificato in vari modi: il «vitto dei lavoranti»; ricompense in denaro, destinate soprattutto all’acquisto di abiti invernali; il deposito di una quota del profitto ricavato dal lavoro, da ritirare al momento della scarcerazione; visite esterne più frequenti; riduzione della pena, fino alla grazia sovrana (art. 368). La mano d’opera carceraria percepisce un salario minore di un quinto a quelli dell’industria privata, ma il frazionamento delle quote dipende anche dal sesso del lavorante e dall’entità della condanna.

Nella redazione di un regolamento penitenziario entrano in gioco i legami fra atteggiamenti culturali, istituzioni e prassi. Il codice Zanardelli, d’impostazione classica liberale, è una costruzione “metafisica” di norme, che poco hanno a che vedere, nei fatti, con la loro applicazione. Questo distacco tra diritto penale e strutture entro le quali esso dovrebbe essere applicato è una caratteristica tipicamente italiana (anche se non solo). Negli anni, le prassi quotidiane subiscono graduali evoluzioni, talvolta in senso positivo, tal altra no, spesso indipendentemente dalla normativa che le ha generate603.

Purtroppo, solo dal 1897 nei registri sono riportate dettagliatamente le contravvenzioni alle norme disciplinari con la citazione puntuale degli articoli del regolamento, sia per le infrazioni sia per le punizioni. Tale lacuna informativa, nei registri degli anni precedenti, ha spiegazioni, al momento, solo ipotetiche. Inizialmente, la comprensione e la dimestichezza a utilizzare questo strumento di registrazione, da parte delle guardie carcerarie, devono essere state lente e faticose (si trattava di confrontare l'informazione con i relativi articoli del Regolamento e, anche per ovviare a queste mansioni è istituita la scuola per la formazione del personale di custodia). Tuttavia, la trascuratezza, talvolta consapevole, nella compilazione di questa sezione dei registri ha avuto, evidentemente, il benestare della Direzione, nonostante si trattasse di un obbligo tassativo. Potrebbe

603 G. Neppi-Modona, Carcere e società civile in Storia d’Italia, vol. V, I documenti, tomo 2, Einaudi, Torino, 1973, pp. 1908-1909.

allora essere ipotizzabile che, passate le prime fasi di adattamento alle nuove regole da parte del personale, omissioni del genere possano essere state strumentali, per non rivelare un eccesso di punizioni; oppure, al contrario, per non evidenziare l’incapacità del personale a far rispettare ordine e disciplina.

Tuttavia, queste ipotesi sono poco realistiche, innanzi tutto perché è importante, per la buona immagine delle amministrazioni carcerarie, mettere in risalto la solerzia del personale nell’assolvere a ogni compito a esso assegnato. Anche perché le carceri sono sottoposte, almeno in teoria, a visite periodiche da parte delle Commissioni vigilatrici, che controllano anche i registri. Senza contare la conoscenza della vita reale carceraria da parte delle società filantropiche, che hanno lo scopo di monitorare le condizioni del carcere e dei carcerati, denunciando mancanze direttive e amministrative.

Eventuali criticità istituzionali sono sempre giustificate con le scarse risorse finanziarie. Nei dibattiti pubblicati sulla rivista del settore, la responsabilità del cattivo andamento delle prigioni non è mai addossata ai direttori ma, tra le righe, è possibile capire come la gestione della struttura a loro affidata non sempre dovesse essere all'altezza delle nuove regole e dei recenti orientamenti giuridici e culturali. Mancano indagini sui direttori delle carceri italiane del tempo, che consentirebbero un'analisi più dettagliata per capire se questi funzionari dello Stato siano riusciti a superare le difficoltà nell'applicazione delle direttive ministeriali e delle nuove norme – anche attraverso iniziative personali - oppure se, viceversa, si siano adagiati sulla consueta prassi quotidiana. Sarebbe utile, pertanto, indagare sul loro atteggiamento rispetto al Ministero dell'Interno, da cui dipendono, e sulla loro scelta tra subordinazione o autonomia personale.

3.2 La disciplina

Solo dagli anni Novanta le informazioni sul comportamento dei carcerati, e le relative sanzioni, sono riportate puntualmente sui registri. Però alcuni dati, relativi al 1889 agli immatricolati sup. 3604, sono disponibili: il comportamento è in genere corretto, cioè di «buona condotta» e solo sporadicamente negativo605. Negli anni Novanta, l'inosservanza delle regole riguarda il 44% degli

604 Anche nelle carcerazioni inf. 3 (sia pure di pochi giorni), non mancano (in ogni anno) infrazioni al regolamento. 605 Per esempio, è il caso di un muratore 29enne, della provincia di Catanzaro, che deve scontare 3 anni di reclusione per

tentato omicidio: non ha voglia di lavorare ed è «superbo». Arrivato a Roma per fare il suo lavoro, attirato dal boom edilizio, è evidentemente abituato a una vita violenta, mancandogli anche mezzo orecchio asportato con un’arma da

immatricolati sup. 3. Le punizioni previste dal nuovo regolamento sono le seguenti, secondo la gravità dell'azione compiuta: 1) richiami verbali606, ma senza la perdita d’alcun punto di merito607; 2) cella ordinaria per un periodo che va da 1 a 20 giorni, con privazione dell’eventuale sopravvitto acquisito, e un punto di demerito per ogni giorno di punizione; 3) cella ordinaria a pane e acqua per 1-20 giorni, e un punto di demerito per ogni giorno; 4) cella di punizione a pane e acqua, per 5-15 giorni, e tre punti di demerito per giorno; 5) cella di punizione a pane e acqua per 15-30 giorni, con utilizzo della camicia di forza e quattro punti di demerito per giorno; 6) cella buia, a pane e acqua, per 5-20 giorni, con camicia di forza o ferri alle caviglie, e 5 punti di demerito per giorno; 7) cella d’isolamento per 2- 6 mesi, e due punti di demerito per giorno608 [Tab. 41].

Il 68,7% delle infrazioni commesse a Regina Coeli riguarda l’art. 361, punite con la cella ordinaria a pane e acqua609. Nella maggioranza dei casi (55,7%) si tratta di azioni come gridare, cantare, imprecare, oppure tentare di comunicare verbalmente o per iscritto con altri detenuti (anche quelli ricoverati in infermeria), o con estranei (membri delle società filantropiche, insegnanti fuori dall'orario di lezione, ecc.)610. Subito dopo, ci sono i guasti volontari alla struttura carceraria, ai suoi infissi e agli oggetti mobili (22,4%)611. Seguono gli episodi di gioco e di ubriachezza (9,7%)612; il contegno poco rispettoso verso gli agenti di custodia (5,3%)613, il traffico clandestino del vitto o di

taglio. Dopo avere compiuto il crimine, vive da latitante per tre anni, nelle campagne romane, dove è infine arrestato. ASR-GP, […], Regina Coeli, reg.26.

606 In caso di tre recidive, però, scatta la sanzione costrittiva.

607 Sono incentivi alla buona condotta, che danno la possibilità di usufruire di vari benefici, come lavori più remunerati, sopravvitto ecc. e, nel caso dei carcerati più meritevoli, anche piccoli sconti di pena

608 Malati cronici e donne in stato di gravidanza possono essere punitisolo previo parere del medico del carcere. Cfr.

Regolamento generale degli stabilimenti carcerari, cit., vari artt.

609 Ivi, art. 332/c. 610 Ivi, art. 361/b. 611 Ivi, art. 361/e. 612 Ivi, art. 361/c. 613 Ivi, art. 361/i.

altri oggetti (3,7%)614, farsi beffe dei compagni (1,2%)615, la simulazione di malattia (1%)616; il rifiuto di lavorare o di frequentare la scuola (0,7%)617.

Il comportamento dei carcerati sembra, dunque, abbastanza facile da gestire, poiché le infrazioni sono soprattutto quelle che prevedono la pena costrittiva più leggera. Anche fra queste, le percentuali fanno capire come la disobbedienza alle regole nasca da bisogni umani basilari, quali interrompere la pesantezza del silenzio diurno obbligatorio per dialogare con i propri simili (azione temuta dalle Autorità perché possibile preludio a qualsiasi tipo di promiscuità, ad accordi fra carcerati per scatenare sommosse all’interno della prigione o per attuare progetti criminali al momento della scarcerazione). L’altra debolezza più punita è farsi recapitare qualche oggetto utile per la quotidianità o qualcosa da leggere, aggirando il divieto della Direzione che vuole evitare il pericolo dell'introduzione di strumenti utili alla fuga, o di stampe clandestine a contenuto politico [Tab. 41/b].

Al secondo posto, ci sono le infrazioni all’art. 362, pari al 18,7% del totale, che prevedono la cella di punizione a pane e acqua618. Circa la metà di queste riguardano ingiurie o

maltrattamenti ai compagni, alterchi o risse (50,7%)619. Altre punizioni abbastanza frequenti sono per

mancanza di rispetto (soprattutto risposte arroganti) verso chiunque, in carcere, rappresenti l'autorità (16,4%)620; i furti di generi alimentari, materie prime e qualsiasi altro oggetto appartenente allo

stabilimento carcerario (11,9%)621; la disobbedienza al personale (9%)622; i reclami indebiti, infondati o in ritardo (3,3%)623; l'alterazione dei libretti di conto corrente, o il lucro sul sopravvitto (1,5%)624.

614 Ivi, art. 361/a. 615 Ivi, art. 361/h.

616 Una simulazione ben riuscita consente, infatti, di trascorrere un periodo in infermeria; dunque in stanze meno affollate, più confortevoli, con vitto più abbondante e migliore. Cfr. ivi, art. 361/g.

617 Ivi, art. 361/f. 618 Ivi, art. 332/d. 619 Ivi, art. 362/d.

620 Funzionari dell’Autorità amministrativa o giudiziaria, componenti il Consiglio di Sorveglianza, membri delle società di patronato o della Commissione visitatrice, medico-chirurgo, cappellano, suore (nelle sezioni femminili), e qualsiasi altro dipendente dello stabilimento, escluse le guardie carcerarie Cfr. ivi, art. 362/g.

621 Ivi, art. 362/e. 622 Ivi, art. 362/b. 623 Ivi, art. 362/h.

624 Probabilmente, dato il cronico bisogno di denaro della maggior parte dei carcerati, una percentuale così bassa perché chi ottiene la gestione di queste attività ha già una remunerazione interna superiore al fabbisogno. Cfr. ivi, art. 362/a.

Questi dati evidenziano una limitata solidarietà fra compagni e scarsa fiducia reciproca, nonostante una percentuale alta di tentativi di comunicazione fra carcerati (art. 361/b). Questo comportamento è del resto coerente con l'appartenenza a gruppi ben distinti fra loro: una medesima provenienza geografica; la complicità penale, con obbligo di essere chiusi in sezioni diverse, anche se in pratica non sempre la disponibilità di spazio lo consente; il rispetto della gerarchia interna - basata sull'età anagrafica, oppure sull'anzianità di permanenza in carcere, o sulla recidività – che dà luogo a rapporti impostati sulla prepotenza, la violenza, il timore, la sudditanza.

Il carcere si presta, inoltre, al tradizionale atteggiamento popolare nei confronti delle autorità repressive (art. 362/b;g) ed emerge il fallimento alla rieducazione dei carcerati, come testimoniano abitudini e mentalità delinquenziali, alimentate anche dai bisogni e dalle ristrettezze della detenzione, non molto dissimili da quelle della difficile vita in libertà delle matricole (art. 362/e) [Tab. 41/c].

Una terza categoria d’infrazioni sono quelle dell’art. 360, sanzionate con la chiusura in cella anche durante il giorno, ma con il vitto «legale» garantito (8,9% del totale)625. Nella maggior

parte dei casi, è punito il possesso clandestino di oggetti vietati (34,4%)626, testimonianza di come i

bisogni (percepiti come primari), non riguardino solo il cibo, ma anche desideri emotivi e, talvolta, culturali. È poi punito chi sciupa, cambia, cede oggetti o alimenti (15,6%)627. Eseguire lavori diversi da quelli ordinati, così come fare osservazioni inappropriate o parlare fra compagni sussurrando, rappresentano rispettivamente il 13,2 e il 12,1% delle infrazioni628. Le altre sono la negligenza o la svogliatezza abituale nel lavoro (9,4%)629; bestemmie e parole oscene (6,3%)630; guasti, involontari e causati da negligenza, al materiale mobile o infisso della struttura oppure ai prodotti e agli strumenti dei laboratori (3,2%)631; infrazioni di vario genere durante le visite e nelle corrispondenze (3%)632.

A parte quelle dei tre articoli del regolamento descritti (artt. 360, 361 e 361), avvengono poche altre infrazioni: con una percentuale pari all'1,1%, i tumulti, gli ammutinamenti, le

625 Ivi, art. 332/b.

626 Quali, per esempio, «carte», libri, alimenti, sigari. Cfr. ivi, art. 360/d. 627 Ivi, art. 360/g.

628 Ivi, art. 360/c;e. 629 Ivi, art. 360/b. 630 Ivi, art. 360/i. 631 Ivi, art. 360/a. 632 Ivi, art. 360/h.

grida sediziose, le ribellioni (art.363/b)633 e, in misura di poco minore, le ingiurie, le minacce, i tentativi violenza contro le autorità (art. 363/c)634. La sanzione prevista per questi due articoli è la cella di punizione a pane e acqua, con l'uso della camicia di forza per i soggetti più turbolenti635 [Tab. 41/d]. Altrettanto sporadici, con incidenza inferiore all’1%, sono coloro che, durante il periodo della punizione, ingiuriano, minacciano o commettono violenze verso gli agenti di custodia636, per i quali scatta un successivo provvedimento sanzionatorio, cioè la cella buia a pane e acqua, con camicia di forza oppure con i ferri alle estremità degli arti637 [Tab. 41/e].

Riassumendo in modo schematico quanto emerso dal terzo capitolo, nel caso romano, si ha una consistente diminuzione degli arresti nel 1885 (ma il fenomeno è rilevato in tutto il Regno), ma anche – sia pur con valori meno clamorosi - nel primo anno dell’applicazione del codice Zanardelli e nel 1899. Nonostante le proteste e i disordini in città siano ancora vivaci nel 1890, il nuovo codice sembra determinare maggior equilibrio e la garanzia di presunta innocenza fino alla sentenza; ma anche le retate dei due anni precedenti contribuiscono alla diminuzione del numero di arresti, almeno nel caso dei sovversivi. Tuttavia, l'approccio giuridico liberale, in materia penale, non si sedimenta nella prassi carceraria e, conseguentemente, neppure nella cultura degli addetti ai lavori. Il fattore dirimente sono le leggi straordinarie del 1894 le quali, di fatto, divengono “ordinarie”, sancendo il potere arbitrario delle forze di polizia nei fermi e causando un forte aumento della repressione e delle misure di prevenzione, quali il carcere preventivo, il domicilio coatto e il foglio di via. Il loro impatto ha conseguenze anche negli anni successivi, poiché nel 1899 il numero di arrestati è minore del previsto, considerando i disordini che continuano a manifestarsi, ma è giustificato dall'ondata di arresti

633 Non sembra trattarsi di rivendicazioni politiche concertate da più persone, né che via sia un legame tra i vari casi. Per esempio, una di queste infrazioni è compiuta da un 26enne nativo di Terracina, che lavora a Roma come vetturino, condannato a un anno e tre mesi di reclusione, cui si aggiungerà un anno di sorveglianza speciale, per furto. Sconta tutta la condanna a Regina Coeli e si rende colpevole di molte altre infrazioni, ciascuna reiterata più volte: comunica clandestinamente, scrive «sconcezze», bestemmia e, il 13 marzo 1899, compie un tentativo di «ribellione», registrato però come art. 63/b e punito con 15 giorni di cella di punizione a pane e acqua e tre punti di demerito per ogni giorno. ASR-GP, […], Regina Coeli, reg. 122. Altro esempio è un carrettiere romano 19enne, condannato per tentato furto a sei mesi di reclusione, scontati tutti a Regina Coeli, che compie quest’infrazione il 10 giugno 1899, punito con tre giorni di cella ordinaria, a pane e acqua e con un punto di demerito per ogni giorno. Anche questa matricola è protagonista di guasti al materiale e aveva gioca, mostrando in generale una spiccata tendenza all’insubordinazione. Nel suo caso la punizione è più leggera di quella prevista dal regolamento, probabilmente per la sua giovane età, e indicativa di una certa autonomia, nella gestione della disciplina, da parte della singola amministrazione carceraria. ASR-GP, […],

Regina Coeli, reg. 126.

634 Le medesime citate dall’art. 362/g. 635 Ivi, art. 332/e.

636 Ivi, art. 364/b. 637 Ivi, art. 332/f.

e dall'applicazione di disposizioni preventive degli ultimi tre anni, con le quali è allontanato dalla società chiunque sia sospettato di metterla a rischio.

CAP. IV

CLASSI PERICOLOSE E SOVVERSIVE: GLI ANARCHICI FRA LE MATRICOLE DI REGINA COELI.