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Il Piano Nazionale Italiano di Assegnazione quote

2. L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

2.13. Il Piano Nazionale Italiano di Assegnazione quote

Lo scorso 13 ottobre 2006 è stato raggiunto l’accordo tra i ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico per il via libera del Piano Nazionale di Assegnazione 2008-2012 relativo all’individuazione dei criteri di assegnazione delle quote di CO2 alle industrie italiane. Il via libera ancora una volta è giunto con un margine di ritardo che non ha impedito all’Unione Europea, appena ventiquattrore prima della sua approvazione, di aprire una procedura di infrazione contro l’Italia per i ritardi nella presentazione del piano, la cui scadenza era stata prevista per il 30 giugno 2006 dalla Comunicazione (2005) 703 della Commissione.

Il Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2008-2012 era già stato predisposto ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 ma mancava il via libera per il necessario concerto da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

Il D.lgs. 4 aprile 2006, n. 216 stabilisce il campo di applicazione, disciplina e procedure da seguire per lo scambio delle quote di emissione; pubblicato il 19 giugno 2006 ed entrato in vigore il giorno successivo, il decreto legislativo

reca l’attuazione della direttiva Emission Trading e prevede l’istituzione di un nuovo “Comitato di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE” presso il Ministero dell’Ambiente incaricato di gestire il sistema nazionale di scambio delle quote in maniera tale da renderlo compatibile con l’Emissioni trading comunitario. Il recepimento arriva dopo la condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 18 maggio 2006) per il mancato recepimento della direttiva 2003/87/CE, il cui termine ultimo era fissato al 31 dicembre 2003.

I ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico hanno concordato i criteri per l’elaborazione della versione definitiva del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO2 alle imprese industriali italiane per il periodo 2008-2012. Il piano in oggetto prevede una riduzione di 24 milioni di tonnellate di CO2 assegnate, passando dalle 224 annue del periodo 2005-2007 alle 200 annuali per il periodo 2008-2012. Tali quote, hanno sottolineato i ministri, dovranno essere assegnate in modo da favorire l’impiego delle tecnologie più efficienti.

Le imprese che svolgono la propria attività nel settore termoelettrico potranno fare ricorso ai crediti CER ed ERU derivanti dai meccanismi flessibili di Clean Development Mechanism e Joint Implementation nella misura del 25% rispetto alle quote assegnate, con lo scopo di ridurre i costi considerato che il prezzo dei crediti è mediamente inferiore del 50% rispetto a quello delle quote di CO2.

Sempre con riguardo agli impianti operanti nel settore termoelettrico, il ministero dell’ambiente ha anche introdotto una ulteriore quota equivalente a 6 milioni di tonnellate di CO2 a titolo oneroso, le cui entrate saranno destinate a sostenere i costi dei programmi di riduzione delle emissioni per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e costituire un fondo destinato all’innovazione e alla qualità energetica.

Il Ministero dell’Ambiente ha inoltre incaricato il “Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE” di svolgere le funzioni di Autorità Nazionale competente di procedere con urgenza alla elaborazione di quello che dovrà essere il documento finale da trasmettere alla Comissione Europea (65): lo schema di Piano Nazionale di Assegnazione per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 4 aprile 2006, n. 216.

2.14. Disegno di legge 11 luglio 2006 n. 786 recante norme di attuazione del Protocollo di Kyoto.

L’11 luglio scorso è stato illustrato al Senato il disegno di legge recante “Norme per l’attuazione del Protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza,

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dell’innovazione del sistema energetico e delle mobilità” (66); il disegno di legge si inserisce nel quadro delle politiche e misure domestiche predisposte dal legislatore per cercare di ridurre le emissioni di gas serra per conseguire gli obiettivi di Kyoto attraverso l’adozione di azioni mirate ad aumentare l’efficienza energetica e lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, nazionali e pulite, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente il ricorso ai combustibili fossili importati dall’estero.

Non investire nella riduzione di gas serra significa mantenere un sistema energetico arretrato, inefficiente, costoso e quindi poco competitivo: la prospettiva adottata è quella di riuscire ad intravedere nel conseguimento degli obiettivi di Kyoto un’occasione per rinnovare il parco energetico italiano ancora troppo dipendente dall’impiego di combustibili fossili provenienti dall’estero ed eccessivamente costoso per il nostro Paese, sia in termini di emissioni di gas serra, sia economici. L’impegno economico derivante dalla mancata applicazione del Protocollo di Kyoto sarebbe da considerarsi infatti più elevatodella sua applicazione: l’obiettivo del legislatore è infatti quello di provocare un meccanismo virtuoso in grado di innescare una serie di effetti a catena indotti e positivi per il rilancio dell’economia nazionale.

In particolare la relazione allegata alla presentazione del progetto di legge ha fatto notare che il costo dell’energia

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Senato della Repubblica, XV Legislatura, disegno di legge 11 luglio 2006 n. 786, d’iniziativa dei senatori: Ronchi, Ferrante, Sodano, De Petris, Bellini, Confalonieri, Bruno, Molinari, Fazio e Piglionica.

primaria in Italia è passato dal 2000 al 2005, da 32,6 miliardi di Euro in 36,6 miliardi di euro. Questo incremento è da addebitarsi all’aumento del prezzo del petrolio passato da 19,4 Dollari/barile nel 1999 a 73,3 dollari/barile a fine giugno 2006; questo aumento avrebbe portato con sé anche il costo del gas naturale e del carbone.

Questo costi vengono ad assumere per il nostro Paese una incidenza enorme con ricadute sugli effetti della competitività delle imprese.

Nell’ottica del disegno di legge rileva pertanto la pressante urgenza non solo di procedere il prima possibile all’incremento delle fonti energetiche rinnovabili e pulite, ma a riordinare altri settori strettamente collegati alla produzione di gas climateranti, quale ad esempio il settore della mobilità, che in base alle stime indicate da fonti APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e i servizi tecnici), consuma il 60,8 per cento del petrolio ed è responsabile del 27,8 per cento di gas serra; sotto questa prospettiva l’adozione del Protocollo di Kyoto costituirebbe, dunque, un’ottima occasione per procedere alla soluzione dell’emergenza traffico.

Secondo quelli che sono gli effetti indicati dalla applicazione del progetto di legge, il legislatore stima di realizzare un risparmio dell’importazione di combustibili fossili, entro il 2012, di circa 35 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, corrispondenti al 19 per cento dei consumi del 2005, che equivale nello stesso anno ad un risparmio di 6,9 miliardi di Euro; a fronte di investimenti

relativi a misure di sostegno ed incentivazione delle fonti rinnovabili per 1, 17 miliardi di Euro l’anno, per un totale, in cinque anni di 5, 85 miliardi di Euro.

Attraverso il finanziamento di azioni volte ad incentivare il ricorso a fonti rinnovabili e ad un limitato ricorso ai meccanismi flessibili di Kyoto, i dati tecnici della relazione stimano di poter ridurre per il 2012 le emissioni di CO2 a circa 90 milioni di tonnellate all’anno e di poter così recuperare i ritardi accumulati nel conseguimento degli obiettivi del Protocollo.

Il disegno di legge si presenta come un provvedimento composito, volto ad esplicare i suoi effetti su più fronti, che spaziano da misure di sostegno alle energie rinnovabili, agli incentivi per la sostituzione delle apparecchiature a bassa efficienza energetica e per l’utilizzo del trasporto pubblico; l’introduzione di norme a tutela del consumatore; passando attraverso la ridefinizione dei Piani generali dei trasporti, e

l’istituzione di nuovi soggetti preordinati a dare

implementazione ai principi stabiliti dal progetto di legge quali: il Consiglio superiore dell’energia e l’Agenzia nazionale per l’energia.

A tal fine l’art. 2 introduce, per tutte le fonti energetiche rinnovabili, il sistema tedesco (67) del conto energia con tariffe incentivanti, differenziate per fonte, senza costi eccessivi, e volte a favorire gli investimenti nel settore. In linea con questo

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Sistema tedesco che in Europa sembra aver ottenuto i risultati migliori in termini di velocità della crescita con costi più contenuti.

obiettivo l’art. 3 intende, quindi, rimuovere gli ostacoli tecnici che impediscano la connessione alla rete degli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l’introduzione dell’obbligo di connessione prioritaria alla rete al gestore più vicino all’impianto, la cui rete sia tecnicamente adeguata a ricevere tale energia elettrica.

L’art. 4 introduce invece i criteri di sostengo ed incentivazione delle fonti rinnovabili termiche e dei bio carburanti destinati al riscaldamento, alla trazione, per lo più in miscelazione con i carburanti di origine fossile.

Tra le novità più rilevanti si prevede all’art. 6 la creazione di un fondo di rotazione per l’efficienza energetica le cui modalità di accesso e l’emanazione dei criteri per l’idoneità dei soggetti che possono partecipare ai bandi di gara, sono stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

Specifiche norme sono poi rivolte ai consumatori attraverso l’introduzione di incentivi per la sostituzione di apparecchiature elettriche a bassa efficienza e l’obbligatorietà di una campagna di informazione al pubblico in materia di efficienza energetica: in applicazione della quale viene assegnato ai distributori un obbligo di rendicontazione verso l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e verso il cliente consumatore, che deve trovare in fattura i prezzi e consumi effettivi e gli incrementi rispetto all’anno precedente.

L’art. 11 introduce il Programma nazionale per l’energia elaborato con il concorso di regioni ed enti locali e

dell’istituendo Consiglio Superiore per l’energia il cui compito è quello di provvedere alla sua stesura.

L’art. 13 istituisce invece l’Agenzia nazionale per l’energia con compiti di supporto tecnico delle politiche energetiche e del loro reporting. All’Agenzia è attribuito anche il compito di curare la formazione professionale nel settore delle nuove professioni in ambito energetico.

Chiudono la proposta di legge disposizioni mirate a definire modalità ed obiettivi per l’aggiornamento del piano generale dei trasporti e della mobilità, anche attraverso l’introduzione della tariffazione per gli accessi urbani delle automobili; disciplina quest’ultima fortemente avversata dai rappresentanti del settore terziario.

CAPITOLO III

3. COMMAND AND CONTROL: PRINCIPI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

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