• Non ci sono risultati.

2. L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

3.1. La direttiva IPPC

3.1.2. Le migliori tecniche disponibili

Tra gli aspetti di maggiore interesse introdotti con la direttiva IPPC emerge il riferimento alle “migliori tecniche disponibili” (così dette B.A.T. Best Availables Tecniques) intendendosi come tali le tecniche utilizzate in fase di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio degli impianti industriali la cui applicazione sia economicamente e tecnicamente valida ed efficace.

L’importanza assunta dalle BAT risiede proprio nel fatto che ai sensi dell’art. 9, paragrafo 4 della direttiva IPPC, le condizioni di autorizzazione all’esercizio di una attività industriale interessata dalla sua applicazione devono essere basate proprio sulle migliori tecniche disponibili, considerata

la sua ubicazione geografica e le condizioni locali dell’ambiente.

La definizione delle BAT deve pertanto essere definita all’interno di gruppi di lavoro tecnici (Technical Working Group TWG) composti dai rappresentanti delle parti interessate, e presentate in una serie di documenti di riferimento denominati BREF (Bat REFerence documents). Le BAT contenute nei BREF servono come riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione degli impianti e per introdurre disposizioni generali vincolanti a norma dell’art. 9 paragrafo 8 della direttiva IPPC.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1 n. 12 per BAT si intende la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò non sia possibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto ambientale nel suo complesso.

Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 19 novembre 2002 si è proceduto ad istituire, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, la commissione prevista dall’art. 3 comma 2 ultimo periodo, del decreto legislativo n. 372, con la funzione di fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida relativa all’individuazione, all’utilizzazione e all’aggiornamento delle B.A.T..

Tale commissione nominata dal Ministero dell’ambiente ha anche il compito di fornire il supporto tecnico per la partecipazione dell’Italia allo scambio di informazioni, di cui all’art. 11 comma 4, organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni.

L’adozione delle migliori tecniche disponibili, senza l’imposizione di una specifica tecnologia, è volta a conseguire l’obiettivo di permettere ai gestori degli impianti IPPC di poter sviluppare una maggiore eco-efficienza del comparto produttivo in modo tale da poter ridurre il più possibile sull’ambiente l’impatto prodotto dallo svolgimento delle proprie attività.

Secondo il dettato normativo, così come richiamato anche dal Decreto Legislativo n. 59 del 2005, il ricorso alle BAT riguarda:

1) le tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di

progettazione, costruzione, esercizio e chiusura

dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che consente l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno

applicate o prodotte in ambito nazionale, purchè il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottener un elevato

livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso. Nella determinazione delle migliori tecniche disponibili l’allegato IV del Decreto Legislativo 59 del 2005 specifica che tenuto conto dei costi e benefici che possono risultare da un’azione e del principio di precauzione prevenzione si devono tenere presenti le seguenti considerazioni:

- l’impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti e di sostanze meno pericolose;

- sviluppo di tecniche per il recupero e riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e ove opportuno, dei rifiuti;

- processi sperimentati con successo su scala industriale;

- consumo e natura delle materie prime ivi compresa

l’acqua usata nel processo e efficienza energetica; - la necessità di prevenire emissioni, rischi, ed incidenti. Come abbiamo anticipato la normativa di recepimento della direttiva IPPC prevede l’emanazione di linee guida adottate da una Conferenza permanente Stato-Regioni supportata da un comitato tecnico composto da esperti e di ministeri competenti: il Ministero dell’Ambiente (MATT), delle Attività Produttive e della Salute, con la partecipazione di rappresentanti del settore industriale ed ambientale. In sede applicativa questa disposizione comporterà delle difficoltà poiché rileva una certa diversità tra la posizione adottata dallo

Stato e dalle Regioni le quali favorirebbero l’adozione di linee guida di tipo meramente procedimentale.

Va detto a questo proposito che l’individuazione delle BAT è strettamente collegato alla creazione di un sistema di scambio di informazioni sia a livello locale e nazionale sia livello comunitario.

A tal fine di il decreto legislativo 59 del 2005 ha provveduto ad istituire all’art. 13, presso il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio (MATT), d’intesa con la

Conferenza unificata Stato-Regioni, un osservatorio

sull’applicazione comunitaria, nazionale e regionale della direttiva 96/61/CE quale soggetto deputato a raccogliere tutti i dati concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate ed i successivi aggiornamenti, ed una relazione sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni dell’A.I.A.

Le domande relative agli impianti e tutti gli altri dati utili per le finalità dell’osservatorio sono trasmessi dal MATT, per il tramite della Agenzia Nazionale per la protezione dell’ambiente secondo il formato e le modalità anche telematiche stabiliti con decreto del Ministero dell’Ambiente stesso d’intesa con la Conferenza.

La creazione di questo meccanismo consente di assicurare all’Italia la partecipazione allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle BAT e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale

scambio di informazioni con il preciso obiettivo di fare acquisire un bagaglio di condiviso di conoscenze all’interno di ciascuno stato membro e la sua circolazione nella Comunità.

Documenti correlati