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L’iter procedimentale di rilascio dell’A.I.A

2. L’IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

3.1. La direttiva IPPC

3.1.1. L’iter procedimentale di rilascio dell’A.I.A

L’iter procedimentale dell’autorizzazione integrata ambientale è strutturato in tre fasi: l’avvio, l’istruttoria e la decisione finale che ai sensi dell’art. 5, 12 deve concludersi entro 150 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’autorità competente, sull’individuazione della quale ritorneremo successivamente.

L’Autorità competente a rilasciare l’autorizzazione “ai sensi della Legge 241 del 1990 art. 7 è tenuta a comunicare al gestore la data di avvio del procedimento e provvede alla pubblicazione su di un quotidiano a diffusione nazionale, regionale, o provinciale di un annuncio contente l’indicazione della localizzazione e del nominativo del gestore; entro trenta giorni dalla pubblicazione i soggetti possono presentare osservazioni scritte all’Autorità competente che convoca

un’apposita conferenza di servizi prevedendo la

partecipazione di tutte le amministrazioni titolari di potestà

autorizzatorie per l’esercizio degli impianti” (70); dove

l’autorità competente non provveda al rilascio

dell’autorizzazione nei termini previsti scatta l’applicazione dei poteri sostitutivi degli organi collegiali di governo.

Ma vediamo ora quali sono i contenuti dell’A.I.A.: ai sensi dell’art. 5, 18 del decreto legislativo 59/2005 ogni

70

C. SEPE, “IPPC: Normativa europea e nazionale, stato dell’arte e problemi aperti”, p. 16, in Economia e Ambiente n. 1, gennaio-aprile 2004,

autorizzazione deve includere le modalità previste per la protezione dell’ambiente nel suo complesso, secondo quanto indicato dall’art.7, nonché l’indicazione della autorizzazioni sostituite.

Ex art. 7 l’A.I.A. deve infatti includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle indicate dall’allegato III (71) che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura , e delle loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro, aria, acqua, suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

I valori di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l’impianto, pertanto, non potranno essere meno rigorosi di quello nazionali o regionali; i valori limite dovranno, inoltre, fare riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto, della sua ubicazione geografica delle condizioni locali dell’ambiente.

A fine di indicare le migliori tecniche disponibili all’Autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione ed alle attività industriali interessate dall’applicazione della legge,

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è prevista ai sensi dell’art. 4, 2 l’adozione di linee guida per l’individuazione delle B.A.T. mediante l’istituzione di una Conferenza Unificata Stato-Regioni chiamata ad operare con il supporto di una commissione di esperti .

L’A.I.A. deve infine indicare, ai sensi dell’art. 7,8, gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni che specificano, in conformità della vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida per l’individuazione delle BAT, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione integrata, e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla stessa autorizzazione integrata.

L’A.I.A. deve essere sottoposta a rinnovo ogni cinque anni per consentire la conferma o l’aggiornamento delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio dell’impianto da parte dell’autorità competente; a tal fine il gestore deve inoltrare la richiesta di rinnovo e riesame sei mesi prima della scadenza dell’autorizzazione all’autorità competente.

Il rinnovo ed il riesame possono contenere anche delle deroghe alle prescrizioni dove sia stato adottato un piano di

ammodernamento che determini una riduzione

dell’inquinamento.

Nell’ambito di una logica di tipo premiale che tende, da un lato, ad agevolare la responsabilizzazione volontaria al

rispetto delle prescrizioni ambientali, e dall’altro a sostenere un’economia degli oneri documentali, la normativa in esame ha previsto una disciplina ad hoc per quegli impianti i cui gestori abbiano adottato un sistema di gestione ambientale conforme alle norme UN EN ISO 14001 o al regolamento EMAS n. 761/2001 (72), prevedendo in questi casi che il rilascio dell’AIA sia effettuato rispettivamente ogni sei e otto anni.

Infine il gestore ha l’obbligo di notificare all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, in tal caso, ove lo ritenga necessario, quest’ultima provvederà ad aggiornare l’autorizzazione integrata ambientale.

Tra gli obblighi che devono essere osservati dal gestori c’è quello di trasmettere ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua, suolo, dell’anno precedente, e di consentire eventuali ispezioni e controlli delle Agenzie Regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, affinché queste possano svolgere la propria attività di vigilanza, sullo svolgimento della quale si richiamano i paragrafi successivi. In caso di ispezione infatti il gestore deve fornire all’autorità ispettiva tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi ispezione relativa all’impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti.

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L’inosservanza delle prescrizioni di legge, a seconda del livello di gravità, comportano l’applicazione di una:

- diffida con la fissazione di un termine per la rimozione

delle irregolarità rilevate;

- diffida e sospensione dallo svolgimento delle attività;

- revoca dell’autorizzazione e chiusura dell’impianto

dove non si sia provveduto a conformare l’impianto alle prescrizioni previste o in caso di reiterazione di violazioni;

- l’applicazione di una serie di sanzioni pecuniarie

previste dall’art. 16.

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