• Non ci sono risultati.

Il potere di proposta delle misure di prevenzione

all‘applicazione del sequestro e della confisca, ha sempre inizio con l‘atto di proposta avanzato del titolare dell‘azione di prevenzione individuato, con riferimento a tutte le categorie di pericolosità, in Autorità giudiziarie – procuratore nazionale antimafia, procuratore della Repubblica distrettuale e circondariale – e Amministrative – direttore della Direzione investigativa antimafia e questore.

Il d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) disciplina il potere di proposta delle misure di prevenzione compiendo una precisa distinzione tra le misure personali e quelle patrimoniali.

Per quanto riguarda le prime è necessario fare riferimento all‘art. 5, comma 1192e al comma 4 dello stesso articolo193; con riferimento alle seconde si deve applicare, invece, l‘art. 17, comma 1194.

192Testualmente: ―Nei confronti delle persone indicate all‘ articolo 4 possono

essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell‘obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale‖.

193Quest‘ultimo afferma: ―La proposta di cui al comma 1 è presentata al presidente

del Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora‖.

194

Del quale si riporta il testo: ―Nei confronti delle persone indicate all‘ articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo‖.

149 L‘attuale assetto normativo è frutto della riforma del 2008 che ha avuto il merito di ridisegnare completamente il potere di proposta delle misure di prevenzione, adeguandosi ad un sistema più coerente rispetto al precedente. In passato, il Procuratore Distrettuale era competente a svolgere le indagini antimafia ed era colui il quale conosceva ogni notizia riguardante il patrimonio di tali organizzazioni, ma non aveva il potere di proposta delle misure preventive. Tale potere era attribuito soltanto al Procuratore della Repubblica presso i singoli Tribunali, ai sensi della l. n. 575/1965. Dalla lettura degli articoli riportati nelle note emerge una differenza tra il potere di iniziativa che ha ad oggetto una misura preventiva personale e quello riguardante un provvedimento preventivo patrimoniale: nel primo caso il potere di proposta è attribuito a quattro soggetti (Questore, Procuratore nazionale antimafia, Procuratore Distrettuale della Repubblica e direttore D.I.A.); nel secondo caso i soggetti autorizzati sono tre (nell‘elenco dell‘art. 17 non compare il Procuratore nazionale antimafia).

Proseguendo con l‘esame delle misure di prevenzione patrimoniali è opportuno evidenziare che, nei casi espressamente previsti dalla legge, funzioni e competenze spettano anche al Procuratore della Repubblica del circondario in cui dimora la persona195. Sul punto molto chiaramente si esprime la prima parte del comma 2 dell‘art. 17196

.

195

G. PIGNATONE, Le recenti modifiche alle misure di prevenzione patrimoniale, cit., p. 327.

196Infatti, esso afferma: ―Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono

richieste nei confronti dei soggetti di cui all‘ articolo 4, comma 1, lettera c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona …‖; nella seconda parte della stessa norma viene prevista un‘ ulteriore figura che può ricoprire analoghe funzioni nelle udienze per tali procedimenti:

150 Escluse le ipotesi ex art. 17, comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l‘applicazione delle misure di prevenzione antimafia, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1 dello stesso articolo. È dunque il Procuratore Distrettuale della Repubblica che può chiedere le c.d. ―ulteriori indagini e verifiche‖, e la ―sospensione temporanea dell‘amministrazione dei beni‖, nel caso in cui si sospetti di influenze mafiose, o anche il sequestro ―precauzionale‖ che si può applicare all‘interno della sospensione dell‘amministrazione dei beni197.

Gli altri soggetti cui è attribuito il potere di proporre la misura preventiva, e cioè il Questore e il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia conservano le loro rispettive funzioni ante riforma 2008.

Molto importante è stata l‘introduzione di una forma di coordinamento tra tutti questi organi, aspetto, fino a quel momento, totalmente trascurato. Infatti, è stata modificata la disciplina inerente i registri per le annotazioni delle misure di prevenzione. Oggi, si prevede, ai sensi dell‘art.81 del codice antimafia198,che tali registri siano anche informatici.

―nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l‘applicazione delle

misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente‖.

197 G. PIGNATONE, Le recenti modifiche alle misure di prevenzione patrimoniale,

cit., p. 328.

198Così afferma il comma 1 del citato articolo: ―Presso le segreterie delle procure

della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l‘immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia‖.

151 Si vede comenel caso in cui venga disposta l‘annotazione su tali registri delle persone fisiche o giuridiche destinatarie di accertamenti, volti a verificare il loro collegamento con l‘associazione mafiosa, il Questore o il direttore della D.I.A. abbiano l‘obbligo di darne immediata comunicazione alla Procura della Repubblica competente. Il nuovo sistema mira ad un continuo coordinamento tra tutti gli organi, con lo scopo finale di rendere più efficaci gli interventi nei confronti dei destinatari delle misure in esame, cercando, per quanto possibile, di limitare il dispendio di energie. Dunque si vuolefacilitare il coordinamento tra le diverse autorità proponenti al fine di rendere più incisiva l‘azione ed evitare le dispersioni di risorse.

Documenti correlati