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Segue, le indagini bancarie: uno strumento indispensabile

4. I mezzi di indagine

4.1. Segue, le indagini bancarie: uno strumento indispensabile

Le indagini bancarie costituiscono indubbiamente uno degli strumenti più efficaci attraverso cui magistratura e forze di polizia possono pervenire alla ricostruzione dei proventi illecitamente conseguiti dagli indiziati di appartenenza mafiosa, alla individuazione delle connessioni soggettive intrattenute, nonché al rilevamento dell‘attività occultamente svolta. Occorre anche sottolineare la difficoltà di questo tipo di indagini, in quanto i soggetti appartenenti ad organizzazioni criminali spesso non intrattengono rapporti finanziari nominativi ma si avvalgono di forme di ―schermature‖ ed occultamento che l‘ordinamento giuridico non sempre riesce a individuare.

Nonostante le premesse emerge un dato inequivocabile: ci sono voluti ben venticinque anni dall‘entrata in vigore della legge Rognoni –La Torre del 1982 affinché l‘ordinamento giuridico italiano si dotasse di uno strumento efficace per la lotta al fenomeno mafioso.

157 Fino a quel momento, infatti, gli inquirenti sono stati costretti ad individuare innanzitutto le banche e gli altri intermediari finanziari presso cui il proposto effettuava le operazioni, e soltanto dopo, passava ad analizzarle. Tale individuazione avveniva attraverso singole richieste di accertamento ai vari istituti di credito e intermediari con la conseguenza inevitabile di appesantire ed allungare i tempi delle indagini.

I primi interventi normativi volti a migliorare le cose risalgono al 1991203. Questi, però, non danno i risultati sperati e nonostante ciò, per registrare un nuovo provvedimento del legislatore sul tema, dobbiamo attendere circa quindici anni. Infatti, si interviene nuovamente con la legge 4 agosto 2006, all‘art. 37, commi 4 e 5, con cui viene modificato l‘art. 7, recante “Comunicazioni all‟anagrafe

tributaria”, del D.P.R. 605/1973.

Con tale modifica si stabilisce che l‘esistenza dei rapporti con banche od altri intermediari finanziari, nonché la natura degli stessi, siano comunicate all‘Anagrafe tributaria204

; le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni suddette, nonché il loro aggiornamento periodico, saranno definite con provvedimento del Direttore dell‘Agenzia delle entrate.

203Per un‘analisi approfondita si vedano la l. n. 197/1991 e la l. n. 413/1991. 204L‘Anagrafe Tributaria, istituita con Decreto del Presidente della Repubblica del

29 settembre 1973 n. 605, è la banca dati utilizzata per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fiscalità dei contribuenti italiani. Si tratta in particolare di un Centro di raccolta e di elaborazione, su scala nazionale, dei dati e delle notizie riguardanti la capacità contributiva dei singoli soggetti, nonché di smistamento di tali dati agli uffici preposti all‘accertamento e al controllo. Vi sono iscritti tutti i contribuenti cui, peraltro, viene attribuito un numero di codice fiscale individuale. Mediante l'anagrafe è possibile, quindi, ottenere un elenco preciso dei contribuenti ma anche una raccolta di dati utili ai fini dell'accertamento e dello studio dei fenomeni tributari. L‘anagrafe, inoltre, raccoglie elementi e notizie in ordine a movimenti economici fiscalmente rilevanti, che possono essere utilizzati, con controlli incrociati, da altre pubbliche amministrazioni; non a caso la banca-dati dell'anagrafe viene impiegata per la lotta al riciclaggio del denaro sporco e per verificare l‘effettivo reddito di quanti vogliono usufruire di particolari benefici assistenziali e previdenziali.

158 Si afferma che i dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con le banche o con gli altri intermediari finanziari qualsiasi rapporto od effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria debbano essere rilevati e tenuti in evidenza, e che l‘esistenza dei rapporti stessi, nonché la loro natura, debbano essere comunicate all‘Anagrafe tributaria ed archiviate con l‘indicazione dei dati anagrafici dei titolari. Quindi, non sarà più possibile da parte di banche ed intermediari finanziari sottacere rispetto ai rapporti intrattenuti con il cliente; anzi, la risposta veritiera rappresenta l‘adempimento di un dovere giuridico ben preciso, che sussiste nel momento in cui vengano richieste informazioni da parte degli organi inquirenti. Un importante provvedimento è costituito dal d.lgs. n. 231/2007, il quale prevede limitazioni all‘uso del contante e dei titoli al portatore (artt. 49 e 50); una estensione del novero dei soggetti (bancari, finanziari, non finanziari) chiamati a collaborare, attraverso precisi compiti di individuazione, registrazione, e comunicazione dei dati identificativi della clientela; l‘analitica disciplina dettata per le operazioni sospette; l‘ampliamento delle operazioni finanziarie rilevabili, comprensiva anche di quelle derivanti da rapporti occasionali o non continuative.

Un‘ulteriore novità è stata introdotta all‘art. 6 dello stesso decreto, con l‘istituzione presso la Banca d‘Italia dell‘Unità di informazione finanziaria (UIF) che ha soppresso l‘Ufficio italiano dei cambi. Tale organismo svolge le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. La UIF analizza le operazioni sospette segnalate dagli intermediari finanziari e da altri soggetti a ciò obbligati, nonché ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo. A tal fine essa acquisisce ulteriori dati dagli intermediari finanziari e dagli altri soggetti; si

159 avvale del contributo delle autorità di vigilanza; coopera con le autorità e le forze di polizia competenti.

L‘aspetto che a noi più interessa al fine delle indagine di prevenzione finanziarie,è quello che riguarda la segnalazione delle operazioni sospette. Infatti è previsto che gli intermediari finanziari, gli operatori non finanziari e i professionisti devono inviare alla UIF una segnalazione ―quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell‘operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica o attività svolta dal soggetto‖205.

Appositi indicatori di anomalia, emanati e periodicamente aggiornati su proposta della UIF, agevolano l‘individuazione delle operazioni sospette. Una volta acquisite tali informazioni la UIF effettua approfondimenti sulle segnalazioni di operazioni sospette e le trasmette, arricchite dell‘analisi finanziaria, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza (NSPV) e alla Direzione investigativa antimafia (D.I.A.). Questi poi svolgono le relative investigazioni informando il Procuratore nazionale antimafia qualora attengano a fatti di criminalità organizzata.

Ci accorgiamo quindi che anche tali segnalazioni diventano un importante input per gli organi investigativi impegnati nelle indagini di prevenzione per scovare i patrimoni finanziari illeciti della criminalità organizzata.

In conclusione, possiamo affermare che la nuova normativa ha avuto il merito di facilitare le indagini patrimoniali – finanziarie, tenuto

205

160 conto dell‘imprescindibile necessità dei capitali di affidarsi ai circuiti del sistema finanziario. Tutto ciò dimostra l‘importanza che assumono le tecniche di polizia,volte a definire preliminarmente l‘ambito dei possibili soggetti gravitanti intorno alla figura del mafioso, nei cui confronti si debbano approfondire i rilevamenti.

5. Le garanzie dell‟indiziato

L‘applicazione di una misura di prevenzione incide, con diversi gradi di intensità, sulla vita del preposto. Nel caso di misure personali è in gioco il diritto alla libertà personale; nell‘ipotesi di misura preventiva patrimoniale si tratta di influire sul diritto di proprietà o sulla libertà di iniziativa economica. Da qui nasce l‘esigenza di costruire un sistema preventivo che sia conforme al principio del giusto processo e al diritto di difesa. In passato, la stessa giurisprudenza si è dovuta occupare di una questione di legittimità sollevata a causa di una presunta violazione dell‘art. 111 Cost.206. Inoltre, la dottrina ritiene, da tempo, che sia necessario trovare un appiglio costituzionale perla disciplina di prevenzione alla luce dell‘art. 24, comma 2, Cost.207

.

Sul tema, abbiamo già osservato come il lavoro e le interpretazioni della giurisprudenza Convenzionale abbiamo costretto il nostro legislatore a prevedere che:

206Secondo Cass., sez. VI pen., 21 maggio 2003, n. 36317: ―È manifestamente

infondata la q.l.c. degli art. 4 l. n. 1423 del 1965 e 2 bis e 2 ter l. n. 575 del 1965, sollevata in riferimento all'art. 111 cost., per la mancanza di contraddittorio nelle indagini che il questore ed il p.m. compiono ai fini della proposta, in quanto la natura camerale del procedimento è funzionale all'adozione delle misure di carattere patrimoniale, e quindi all'emissione del provvedimento di sequestro, e pertanto il contraddittorio si instaura dopo la formulazione della proposta, che l‘interessato è ammesso a contrastare, chiedendo le necessarie indagini e proponendo i mezzi di prova‖. In senso conforme: Cass., sez. I pen., 7 marzo 1977, Ortoleva; Cass., sez. I pen., 12 novembre 1974, Serra; Cass., sez. I pen., 29 novembre 1985, Di Maio.

207

161 ―Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l‘interessato ne faccia richiesta‖208

.

In precedenza si affermava che l‘udienza doveva svolgersi senza la presenza del pubblico; erano così violati, per i motivi di cui si è detto, il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il principio del giusto processo (art. 111. Cost.).

I soggetti cui è attribuito il potere di proposta hanno l‘obbligo di notificare la misura attraverso l‘atto di citazione, che deve contenere il tipo di misura e le modalità con cui deve essere applicata. In passato, la Corte costituzionale ha stabilito la parziale illegittimità costituzionale dell‘art. 2 della legge 575 del 1965, nella parte in cui non prevedeva la difesa da parte dell‘interessato.

Inoltre, sempre in tema di giusto processo e di effettiva tutela del diritto di difesa, è da rilevare l‘obbligo del Tribunale di motivare la misura adottata. Infine, è opportuno segnalare la possibilità di impugnazione delle parti con divieto di reformatio in peius nel caso in cui non vi sia impugnazione del pubblico ministero209.

Sulla questione inerente alla partecipazione dell‘interessato dobbiamo tener presente quanto stabilito dall‘art. 7, d.lgs. n. 159/2011210.

208Cfr. d.lgs. n. 159/2011, art. 7, comma 1. 209

G. VASSALLI, Misure di prevenzione e diritto penale, in ―Scritti giuridici‖, Milano, 1997.

210Riportiamo di seguito il testo:―Il presidente del collegio fissa la data dell‘udienza

e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L‘ avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l‘interessato è privo di difensore, l‘avviso è dato a quello di ufficio.

Fino a cinque giorni prima dell‘udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

L‘ udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell‘avviso sono sentiti se compaiono. Se l‘interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio può disporre che l‘interessato sia

162 Dalla lettura del testo emerge lo sforzo di adeguare (il più possibile) il procedimento delle misure di prevenzione alla disciplina pensata per il processo penale. Tale obiettivo, però, risulta particolarmente problematico a causa dell‘impossibilità di utilizzare le più articolate disposizioni sul dibattimento penale, in quanto esse sono finalizzate all‘accertamento della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Si aggiunga che risulta poco agevole anche il richiamo delle norme in materia di applicazione di misure di sicurezza, cosa che avviene in tema di impugnazioni (ex art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159/2011). È chiaro che il procedimento d‘adozione di misure preventive dirette contro il soggetto considerato potenzialmente pericoloso (nonostante sia, per la sua tipologia, un procedimento di matrice amministrativa) non faccia altro che seguire le norme di procedura penale, in quanto applicabili alle misure di sicurezza211. Ciò discende dalla più volte affermata212 finalità comune di misure di sicurezza e misure di prevenzione, ―volte entrambe a prevenire la commissione di reati da parte di soggetti socialmente pericolosi e a favorirne il recupero all‘ordinato vivere civile, al punto da poter essere considerate due speciesdi un unicogenus, ferme restando le

sentito mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3,

4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p..

L‘udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell‘interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

Ove l‘interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l‘accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.

L‘esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all‘ articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. .

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell‘articolo 666 del codice di procedura penale.

Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82‖.

211

G. VASSALLI, Misure di prevenzione e diritto penale, cit., p. 160.

212

163 differenze di struttura, settore di competenza e modalità applicative‖213

.

213

R. MAGI, Per uno statuto unitario dell‟ apprezzamento della pericolosità

164

CAPITOLO IV

IL SEQUESTRO

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