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Segue, la relazione dell‘amministratore giudiziario

4. Il sequestro ordinario ―inaudita altera parte‖

5.3. Segue, la relazione dell‘amministratore giudiziario

Concludiamo il tema dell‘amministrazione giudiziaria occupandoci dell‘art. 36238

, d.lgs. n. 159/2011.

237Cfr. d.lgs. n. 159/2011, art. 35, comma 6: ―L‘amministratore giudiziario deve

segnalare al giudice delegato l‘esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione‖.

238Riportiamo qui il testo: ―1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice

delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:

a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;

b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;

c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;

d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;

e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.

2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia‖.

184 Una volta effettuato il sequestro, l‘amministratore non potrà permettersi un semplice ―subingresso‖ nella gestione pregressa al fine di assicurare l‘aumento di redditività richiesto, ma dovrà verificare in via preliminare se esistono margini positivi per rinnovare la gestione del bene in amministrazione. In questo senso occorreranno delle operazioni preliminari di verifica sia sotto il piano formale, che contabile, che patrimoniale. Tale compito oggi è riservato, come disposto dal comma 1 del citato articolo, all‘amministratore, il quale entro trenta giorni dalla nomina, dovrà presentare al Tribunale una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell‘attività aziendale.

Effettuate tali verifiche preliminari, il Tribunale, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell‘impresa, approva il programma ed impartisce ledirettive per la gestione dell‘impresa.

185

CAPITOLO V

LA CONFISCA

SEZIONE I

LE DIVERSE FIGURE DI CONFISCA

PRESENTI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO

1. Introduzione

Dalla criminalistica dell‘Ottocento ci è ―pervenuto il caposaldo del principio di legalità a garanzia della certezza dei diritto, il tutto in un contesto sociale che consentiva in prospettiva la formulazione di un diritto razionale e coerente, mentre i mutamenti sociali hanno comportato diversi postulati culturali, connotati da una forte instabilità e da una frammentazione dei modelli e dei codici sociali, filosofici e ideologici. Ne è derivata, nel diritto penale della prevenzione, una inesorabile erosione di categorie fondamentali, rappresentanti conquiste di civiltà, sicché al fatto tipico ed al rapporto tra precetto e sanzione si sostituiscono mere situazioni comportamentali e la previsione di sanzioni atipiche, apparentemente prive di un precetto e di una sua violazione; all‘estromissione dalla descrizione del fatto penalmente rilevante delle componenti soggettive si sostituisce la previsione di tipi d‘autore preconfezionati dal legislatore in presunzioni talvolta assolute; ad un‘equilibrata ripartizione dell‘onere probatorio, con

186 distinzione dei doveri dell‘accusa dalle ragioni della difesa, si sostituisce un alleggerimento dell‘onere della prima con corrispettivo appesantimento di quello della seconda. In definitiva, al diritto penale del fatto si affianca, in tema di misure di prevenzione, un diritto penale del sospetto, al quale inerisce il principio in dubio pro repubblica al posto di quello pro reo‖239. La disciplina legislativa della prevenzione patrimoniale, è stato autorevolmente osservato, ―delinea un vero tipo emergenziale: approssimazione nella descrizione dei presupposti; elasticità delle formule normative; preponderanza di elementi repressivi nella costruzione del tipo preventivo; ricorso a finzioni giuridiche, celate sotto la veste di improbabili concetti scientifici; funzionalizzazione delle regole processuali e della fisionomia delle sanzioni verso l‘esclusiva difesa sociale; assenza di ogni prospettiva di risocializzazione; recupero del senso di fiducia sociale nella capacità di prestazione del sistema attraverso il reimpiego per fini di utilità sociale dei beni confiscati;… ed ,infine, un tasso di ineffettività complessiva che si mantiene a tutt‘oggi elevato‖240

. Nel nostro paese, la tradizionale confisca del profitto illecito, regolata come misura di sicurezza dall‘art. 240 c.p., si è trasfigurata nella ben più incisiva confisca – misura di prevenzione241: ―un vero tipo emergenziale‖242. Nel corso di questi anni, quindi, la confisca ha subito profonde trasformazioni. Sono state introdotte ipotesi di ―confisca obbligatoria‖ che conseguono

239P. V. MOLINARI, Rinnovato interesse per la confisca, in Cass. pen., 2002.

240A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale tra dogmatica e

politica criminale, cit. p.57. 241

Si fa riferimento non solo, alla legge n. 646/1982 che modifica la legge n. 575/1965, ma, anche, allo strumento penalistico disciplinato dall‘art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992.

242A. MANGIONE, in Politica del diritto e retorica dell‟antimafia: riflessioni su recenti progetti di riforma delle misure di prevenzione patrimoniali, in Riv. it. dir.

eproc. pen., 2003, p. 1199, parla di ―… una solipsistica unilateralità della confisca antimafia e cioè a dire della sua preponderante voracità, frutto, a ben vedere, di una logica politico-criminale tesa a massimizzare il risultato anche a costo di entrare in conflitto con le altre branche dell‘ordinamento giuridico‖.

187 automaticamentealla commissione dei delitti di criminalità organizzata, per cui nessuna facoltà discrezionale è concessa al giudice a dimostrazione che detta misura è oggi sganciata dal presupposto della pericolosità sociale del soggetto condannato. E‘ stata ampliata la gamma dei beni che può essere sottoposta a confisca: originariamente poteva essere confiscato l‘oggetto del reato e gli strumenti con cui esso era stato utilizzato; successivamente è stata prevista la possibilità di confiscare tutti i beni che costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto ed il reimpiego del denaro provento di delitto. In tutti questi casi il beni ed il denaro sequestrato sono comunque legati da nesso causale con il c.d. ―reato fonte‖.

Successivamente lo strumento della confisca è stato esteso alla c.d. ―confisca per equivalente‖ in cui il giudice può confiscare nel patrimonio del condannato una somma di denaro equivalente al danno cagionato attribuendo all‘istituto una funzione compensativa o (per alcuni addirittura) afflittiva. Da ultimo la confisca è stata ―allargata‖ nei confronti di tutti i beni presenti nel patrimonio del soggetto, o comunque a lui direttamente o indirettamente riconducibili, che risultano sproporzionati al reddito dichiarato o lecitamente acquisito. In questi casi non è più necessario un nesso causale tra il reato ed il bene, ma la confisca assume una funzione di ―pena accessoria‖ nei confronti di soggetti condannati che si presume svolgano professionalmente un‘attività delinquenziale di criminalità organizzata e che, conseguentemente, si sono arricchiti con le attività delittuose commesse243.

I temi appena annunciati saranno, ovviamente, approfonditi nel proseguo della trattazione, quando andremo ad analizzare da vicino

243A. LAUDATI, La tutela penale nei confronti della ricchezza mafiosa, in Le misure di prevenzione patrimoniali dopo il “pacchetto di sicurezza”, cit. pp. 227-

188 le varie figure di confisca presenti nell‘ordinamento italiano. Ciò che preme evidenziare è che purtroppo, lo Stato non deve preoccuparsi di un solo nemico, ―la mafia‖, ma è costretto a pensare e a realizzare un sistema preventivo in grado di combattere (o meglio ancora, di prevenire) la c.d. ―criminalità da profitto‖, ossia un insieme più ampio di cui la criminalità mafiosa rappresenta solo una parte, unitamente all‘evasione fiscale ed alla corruzione.

La penetrazione di questi ―mali‖ comporta effetti che si sostanziano non solo ―nel valore di quanto prodotto attraverso le attività criminali …, ma anche, con effetti di più lungo periodo, nel valore di quanto non prodotto a causa delle distorsioni generate dalla diffusione della criminalità‖244. Il costo economico di queste forme di criminalità è stimato, con inevitabile approssimazione, in alcuni punti di Prodotto Interno Lordo (indicatore adoperato per valutare la crescita economica del paese e la sua ―ricchezza‖). ―L‘ordine di grandezza del fenomeno si può desumere da alcuni documenti ufficiali:

1. I ricavi illegali complessivi delle mafie sono quantificati, in media, in 25,7 miliardi € annui, pari all‘1,7% del PIL italiano;

2. Il costo della corruzione è stimato anche in 60 miliardi € annui;

3. L‘ammontare complessivo di tributi e contributi annualmente evasi supera in Italia i 120 miliardi di euro l‘anno‖245

.

244

Le parole sono del Governatore della Banca d‘Italia I. VISCO: cfr. la relazione

Contrasto all‟economia criminale, 7 novembre 2013.

245F. MENDITTO, Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità

“da profitto” (mafie, corruzione, evasione fiscale), nella rivista Diritto Penale Contemporaneo, 2 febbraio 2015.

189 Dall‘esperienza di oltre trenta anni di applicazione, emerge la particolare efficacia della confisca – misura di prevenzione, soprattutto dopo le modifiche del 2008. Il successo ottenuto da questo strumento trova riscontro nelle relazioni semestrali redatte dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell‘art. 49 d.lgs. 159/11, sulla base dei dati inseriti nel SIPPI, registro informatico delle misure di prevenzione. ―Dalla relazione depositata nel settembre 2014 emergono alcuni dati significativi:

Tabella n.1. F. MENDITTO, Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla

criminalità “da profitto” (mafie, corruzione, evasione fiscale), nella rivista Diritto Penale Contemporaneo, 2 febbraio 2015, pag. 10.

La tabella indica il totale dei beni sequestrati e confiscati dal 1982 (finanziari, mobili, mobili registrati, immobili, aziende). Rispetto alla relazione concernente i dati al settembre 2013 si registra un incremento di circa 20.000 beni (da 113.753 a 133.8661). Un notevole incremento si rileva anche negli ultimi cinque anni (dunque dopo le modifiche del 2008): 71917 sono stati inseriti dopo l‘1 gennaio 2010. Questa la tipologia di beni: finanziari 11%, mobili 15%, mobili registrati 20,5%, immobili 46%, aziende 7,5%‖246

.

Nel presente capitolo studieremo le caratteristiche che differenziano la confisca di prevenzione dalle varie figure di confisca penale (confisca classica ex art. 240 c.p.; confisca per

246F. MENDITTO, Le confische nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità

“da profitto” (mafie, corruzione, evasione fiscale), nella rivista Diritto Penale Contemporaneo, 2 febbraio 2015.

190 equivalente, obbligatoria, allargata ecc.). Oltre ad individuare i presupposti necessari per la loro applicabilità, vedremo che ognuno di questi strumenti è stato pensato per incidere efficacemente sulle diverse forme di illegalità. Molto interessante è il tema riguardante i rapporti tra le varie figure di confisca presenti in Italia e i principi sanciti dalla Carta Europea dei Diritti dell‘Uomo, che abbiamo già anticipato ma sul quale dovremo tornare. Prima di concludere il capitolo,ci occuperemo di un argomento tanto interessante quanto delicato: il difficile bilanciamento di interessi tra l‘esigenza di applicare la confisca di prevenzione (strumento rilevatosi molto efficace) e l‘obbligo di tutelare i terzi creditori.

2. La confisca penale classica o tradizionale (ex art.

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