• Non ci sono risultati.

I rapporti tra le misure di prevenzione personali e quelle

Tornando alle misure di prevenzioni patrimoniali, la loro originaria concezione prevede di associarle strettamente alle misure personali, nel senso che, nel momento in cui si applica una misura

nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare l‘amministratore. Nel

caso previsto dall‘ articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l‘amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l‘Agenzia nazionale per l‘amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata ―Agenzia‖, non provveda alla sua revoca e sostituzione.

Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.

Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale.

Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell‘articolo 21.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione‖.

117 personale nei confronti del soggetto sospettato di aver commesso un reato, l‘autorità giudiziaria potrebbe applicare la misura patrimoniale nel caso di possesso di una ―ricchezza patrimoniale‖ ingiustificata. Per queste ipotesi il legislatore predispone il sequestro, che può essere convalidato attraverso la misura della confisca, nel caso in cui gli indizi risultino fondati. Le caratteristiche del precedente apparato possono essere così riassunte: l‘emanazione di una misura di prevenzione patrimoniale è subordinata alla previa applicazione di una misura di prevenzione personale, fondata sull‘attualità della pericolosità del soggetto appartenente ad un‘associazione mafiosa. L‘indissolubile relazione che il sistema di prevenzione fissa tra la pericolosità del soggetto e la possibilità di sottoporre a confisca i patrimoni nella sua disponibilità, espone i provvedimenti ablatori dei patrimoni alle sorti dei provvedimenti riguardanti la pericolosità sociale del soggetto stesso.

Il sistema, caratterizzato com‘è dallo stretto legame tra misure personali e patrimoniali, comporta due gravi conseguenze: da un lato l‘impossibilità, in caso di morte del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, di proseguire il procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti degli eredi quali beneficiari di un illecito arricchimento; dall‘altro, in caso di cessazione della pericolosità del soggetto sottoposto a misura di prevenzione, l‘inammissibilità delle misure ablatorie per quei patrimoni, sproporzionati al reddito dichiarato o di origine illecita, acquistati nel momento in cui sussisteva il requisito dell‘appartenenza alla criminalità organizzata. Questa struttura, per i motivi suddetti (e non solo), viene dibattuta e contestata. Infatti, tra il 1999 e il 2001 la ―Commissione Fiandaca‖ lavora ad un progetto volto all‘eliminazione dei sui più evidenti profili critici. Sul tema delle misure di prevenzione il Prof. Fiandaca: ―in un Convegno Pisano ho esposto – un po‘ provocatoriamente – un interrogativo, che qui ripropongo: cioè mi chiedo se le misure di

118 prevenzione, una volta sottoposte a correzioni ammodernatrici anche sotto un profilo garantistico, non siano suscettibili di subire – direi inaspettatamente e paradossalmente – una forma di rilegittimazione in una prospettiva di diritto penale e moderno o post – moderno … ma mi rendo conto che accogliere favorevolmente una simile provocazione non è peraltro facile, specie da parte di non pochi penalisti italiani abituati a bollare ancora le misure di prevenzione col tradizionale marchio infamante di ―pene del sospetto‖, ovvero ―stampelle‖ di una repressione che nell‘Ottocento non riusciva contro la criminalità mafiosa a percorrere la strada maestra del processo penale‖152

.

Il progetto per la ricognizione ed il riordino della normativa di contrasto alla criminalità organizzata elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Fiandaca, ed il d.d.l. delega del novembre 2007 in materia di misure di contrasto alla criminalità organizzata, auspicano la separazione delle misure patrimoniali dalle personali. In tal senso si esprime anche la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa.

4.1. Segue, il tentativo di superare il principio di

accessorietà

Il d.l. n. 92/2008, convertito dalla legge n. 125/2008, e la legge n. 94/2009 modificano la l. n. 575/1965 con l‘obiettivo di superare il principio di accessorietà. L‘art. 2-bis, commi 6-bis e 11, l. n.

152

G. FIANDACA,Il progetto per la riforma delle sanzioni patrimoniali della

119 575/65corrispondono oggi (in linea di massima) all‘art. 18 del codice antimafia153.

L‘innovazione della norma è quella di prevedere nel caso di misura

ante – delictum di tipo patrimoniale la separabilità dell‘accertamento

riguardante la pericolosità del soggetto rispetto alla provenienza illecita dei beni. Questa scissione tra le misure personali e quelle patrimoniali prevede, quindi, un distacco delle seconde dal concetto di pericolosità sociale dell‘individuo, che ovviamente deve essere sempre presente nell‘ambito delle misure personali. ―Si potrà pertanto richiedere – ad esempio – una misura di prevenzione patrimoniale al soggetto la cui pericolosità sia stata accertata tramite irrogazione di una pregressa misura di prevenzione personale, oggi cessata. Di converso, se la pericolosità sociale non è mai stata accertata anche in epoca pregressa, si potrà certamente istruire – in presenza dei dovuti requisiti – una richiesta di misura di prevenzione patrimoniale. Si ritiene di non essere in errore nel desumere che il legislatore, con tali innovativi provvedimenti, abbia spostato il suo interesse dalla pericolosità del soggetto alla pericolosità del bene‖154. Dal nuovo testo e dalle sue molteplici interpretazioni, si sono sviluppate due diverse tesi, entrambe provenienti da ricostruzioni dottrinali: da una parte, c‘è chi propone lo sganciamento delle misure patrimoniali dall‘accertamento della pericolosità personale; dall‘altra

153

Testualmente: ―Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso‖.

154

F. VANNIdal sito:

120 parte, (tesi prevalente) c‘è chi opta per una soluzione maggiormente rispettosa del dettato costituzionale e della necessità di una connotazione soggettiva che giustifichi il provvedimento. Resta il fatto che le nuove disposizioni fanno venire meno la precedente regola generale del binomio misure personali – misure patrimoniali (c.d. accessorietà), con l‘introduzione del principio di autonomia dell‘azione di prevenzione reale e la conseguente applicabilità del sequestro e della confisca a ulteriori ipotesi in cui la misura personale, pur in presenza di una persona pericolosa, non può essere irrogata (anche per mancanza di attualità della pericolosità) ovvero è cessata. È (ora) richiesto l‘accertamento, sia pure incidentale, della pericolosità del proposto (o di chi poteva essere proposto per l‘applicazione della misura personale), collegando imprescindibilmente la misura preventiva alla pericolosità della persona. ―Le nuove disposizioni tracciano una diversa linea di politica criminale d‘intervento sui patrimoni illecitamente accumulati: da un approccio incentrato sulla pericolosità del soggetto a uno fondato sull‘acquisizione illecita del bene da parte di persona pericolosa (o che è stata pericolosa) e che ha acquistato i beni perché pericolosa‖155. Secondo l‘orientamento della giurisprudenza di legittimità ―la nuova regola è quella dell‘autonomia tra misure di prevenzione personali e reali; il procedimento di prevenzione patrimoniale può, pertanto, essere avviato a prescindere da qualsiasi proposta relativa all‘adozione di misure di prevenzione personali, pur se occorre l‘imprescindibile accertamento (incidentale) dei presupposti della misura personale‖156

. La tesi appena descritta viene

155 F. MENDITTO, Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto,

nella rivista Diritto Penale Contemporaneo, 23 maggio 2016.

156Cass. Pen., Sez. I, 13 gennaio 2011 (dep. 14 febbraio 2011), n. 5361, Altavilla,

in CED Cass., n. 249800; Cass. Pen. Sez. I, 18 ottobre 2012 (dep. 4 marzo 2013), n. 10153, Coli e altri, in ivi, n. 254547; Cass. Pen., Sez. VI, 10 ottobre 2012 (dep. 10 gennaio 2013), n. 1282, Vittoriosi, ivi, n. 254220.

121 condivisa anche dalla Corte Costituzionale in alcune sentenze del 2012157.

La riforma ha inciso, come auspicato, su alcuni parametri legislativi fino a quel momento non risolti: ci riferiamo principalmente alla possibilità che la misura di prevenzione patrimoniale continui anche nel caso della morte del preposto nei confronti degli eredi, quali beneficiari di un illecito arricchimento; inoltre, alla possibilità, anche dopo che sia cessata la misura di prevenzione nei confronti del soggetto considerato pericoloso, di far rimanere sotto misura di prevenzione quei patrimoni considerati di natura illecita, in quanto conseguiti durante il periodo di appartenenza alla criminalità organizzata158.

5. I presupposti di applicabilità delle misure di

Documenti correlati