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IL PROCEDIMENTO D’URGENZA

Nel documento LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (pagine 180-183)

ELEMENTI CARATTERIZZANTI

4.6. IL PROCEDIMENTO D’URGENZA

Il Pubblico Ministero, nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini, ha il potere di emettere direttamente il provvedimento di intercettazione, peraltro con la necessità di chiedere ed ottenere la successiva convalida nei termini di legge. In particolare l’articolo 267, 2° comma, c.p.p., stabilisce che: “<<nei casi di

urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel 1° comma. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del Pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati>>”.

Si tratta di un potere particolare, che nasce dall’esigenza squisitamente pratica di ovviare all’impossibilità di costante ed immediato contatto tra l’organo dell’accusa e il Giudice per le indagini preliminari; organo quest’ultimo che non può garantire, specie nelle sedi giudiziarie di minori dimensioni, un’immediata risposta alle pressanti esigenze della Procura e che inoltre deve valutare, se pur in un termine molto ristretto, gli atti posti a fondamento dell’attività esercitata292. Siffatta procedura viene spesso utilizzata allorquando risulti necessario disporre captazioni ambientali in privata dimora, che possono veder luce solamente nell’ipotesi in cui sussistano fondati motivi per ritenere che, al momento della captazione, nel suo interno si stia contemporaneamente svolgendo l’attività criminosa.

L’attività intercettativa, di fatto, risulta utilmente attuabile in concreto, in relazione alle figure criminose a condotta dilazionata nel tempo. In tali casi per ovviare ai ritardi dovuti ai tempi tecnici intercorrenti tra la formulazione della richiesta e la successiva emissione del decreto autorizzativo, può risultare utile

181 che il Pubblico ministero, motivando in ragione dell’urgenza e in relazione al grave pregiudizio per l’indagine, disponga la procedura ex abrupto293.

In merito al procedimento di autorizzazione, va segnalato, che in base al disposto normativo, la richiesta di convalida al Giudice per le indagini preliminari deve essere depositata nel termine di ventiquattro ore, che decorre non dalla concreta esecuzione dell’atto, cioè dall’attivazione delle operazioni di intercettazione, ma dall’emissione del provvedimento.

Va sottolineato, però, che il mancato rispetto di questo termine di ventiquattro ore non è sanzionato, essendo l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni riferita esclusivamente all’omessa osservanza dell’altro termine di quarantotto ore. Entro quest’ultimo termine, il giudice decide sulla convalida con decreto, che deve essere motivato, ex art. 267, 2° comma, c.p.p., sia nel caso in cui ratifichi l’intercettazione disposta dal Pubblico Ministero, sia allorché neghi la convalida. Nella prima ipotesi la motivazione deve dimostrare l’esistenza dei presupposti dell’intervento del Pubblico ministero, oltre a quelli necessari in generale per le intercettazioni; nella seconda essa è necessaria al fine di individuare eventuali responsabilità disciplinari o penali del Pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione non convalidata.

Ci si è chiesto se il Pubblico ministero possa porre in essere tale procedimento per supplire alla mancata tempestiva richiesta di proroga, da formulare prima della scadenza del termine di quindici giorni, riguardanti intercettazioni in precedenza regolarmente autorizzate.

La Suprema Corte a riguardo ha puntualizzato che in materia di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, l’utilizzabilità dei risultati delle operazioni, che siano state disposte direttamente dal Pubblico Ministero, è subordinata all’esistenza del presupposto dell’urgenza di provvedere, indipendentemente dalla ragione che l’abbia determinata. In concreto sono stati ritenuti utilizzabili i risultati delle intercettazioni disposte direttamente dal Pubblico ministero, facendo salva l’applicazione di sanzioni extra processuali a suo carico, che, per

182 inerzia non aveva provveduto a richiedere tempestivamente la proroga di quelle autorizzate dal Giudice delle indagini preliminari294.

E’ stato chiarito che, poiché la sanzione di inutilizzabilità degli esiti dell’intercettazione disposta in via d’urgenza, con decreto dal Pubblico ministero, è prevista dall’art. 267, 2°comma, c.p.p., solo in caso di mancata convalida da parte de giudice per le indagini preliminari, intervenuta tale convalida, resta sanato ogni vizio formale del citato decreto, compresa l’eventuale mancanza del requisito dell’urgenza295.

Secondo parte della dottrina, l’interpretazione giurisprudenziale sopra esposta risulterebbe non condivisibile in quanto costituirebbe una sanatoria generale ed immediata per i vizi delle intercettazioni in oggetto; laddove, per quelle ordinarie la violazione dei presupposti di ammissibilità sarebbe rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, per quelle disposte d’urgenza dal Pubblico ministero, tutti i vizi risulterebbero fulmineamente sanati, oltretutto ad opera di un provvedimento che, essendo adottato fuori del contraddittorio, estromette la difesa da qualsiasi possibilità di verifica296

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Altra evenienza che la prassi ha conosciuto è quella in cui il Giudice per le indagini preliminari provveda tardivamente alla convalida del decreto adottato in via d’urgenza da parte del pubblico ministero. Al riguardo è stato precisato che la stessa convalida può configurarsi come autorizzazione per le successive operazioni di intercettazione, purché abbia i requisiti di forma e di sostanza previsti dal 1°comma dell’articolo 267, c.p.p., ferma restando l’inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite prima che essa intervenga297.

294 Cass., Sez. Fer., 24 agosto 2010, n. 32666; Cass., 2009, n. 35930; Cass., 2007, n. 215; Cass.,

Sez. I, 22 aprile 2004, n. 23512; Cass., Sez. II, 4 maggio 2001 n. 26015; Cass., Sez. I, 10 ottobre 2000, in C.E.D. Cass., n. 217805.

295 Cass., Sez. VI, 2005, n. 2563; Cass., Sez. I, 2004, n. 23512.

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CAMON, Le intercettazioni, op.cit., p. 105.

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Nel documento LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (pagine 180-183)