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Il procedimento di iscrizione nella sezione “Reti associative”

Altri Enti non profit interessati all’iscrizione

Entro 30 giorni se utilizzati modelli

13.6.2. Il procedimento di iscrizione nella sezione “Reti associative”

Il procedimento di iscrizione nella sezione “Reti associative” è disciplinato dall’articolo 10 del decreto 15 settembre 2020.

L’istanza dovrà contenere le informazioni evidenziate dall’art. 8, comma 5, del D.M. 15 settembre 2020, e precisamente:

a) l'atto costitutivo. Qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità, effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) lo statuto registrato presso l'Agenzia delle entrate;

c) per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;

d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima. Qualora l'ente si dichiari affiliato a più reti, dovrà essere allegata un'attestazione per ciascuna rete.

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 47 del Codice, la domanda di iscrizione nel RUNTS può essere presentata "dal rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca", con le modalità di cui all’ articolo 8, comma 2 del D.M. 15 settembre 2020, a termini del quale l’associazione aderente alla rete può demandare alla rete associativa, nella persona del legale rappresentante di questa, la presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS 89.

Dalla domanda di iscrizione devono risultare inderogabilmente, anche attraverso appositi allegati, le informazioni riportate al comma 6, dell’articolo 8, e precisamente:

l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;

la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal CTS, anche con riferimento alle singole tipologie di ETS;

 il codice fiscale;

 l’eventuale partita Iva;

 la forma giuridica;

la sede legale;

un indirizzo PEC;

 almeno un contatto telefonico;

 le eventuali sedi secondarie;

 la data di costituzione dell’ente;

 la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’art. 5 del CTS;

 la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 6 del CTS;

 il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;

le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste;

 l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’art. 11, comma 2, del CTS;

 l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille di cui al D.Lgs. n. 111/2017;

 la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi dell’art. 79, comma 5, del CTS;

per le OdV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per:

numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione;

il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;

il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;

l’indirizzo del sito internet, se disponibile.

89 A tale proposito, chiarimenti sono giunti dal Ministero del Lavoro con la nota n. 18244 del 30 novembre 2021 (Punto C2)), il cui testo è consultabile dal seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2021_18244_Nota_MLPS.pdf

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Inoltre, oltre agli elementi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 8, i documenti allegati alla domanda di iscrizione dovranno essere eventualmente integrati dalle seguenti informazioni:

a) i riferimenti degli ETS aderenti, anche in via indiretta, in numero tale da soddisfare il requisito numerico e territoriale di cui all’articolo 41 comma 1 lettera a) o di cui all’articolo 41 comma 2 del Codice. È fatta salva la facoltà di un singolo ente di essere affiliato a più reti associative;

b) l’indicazione degli articoli dello statuto da cui risulta lo svolgimento delle attività tipica delle reti associative (come prevista dall’art. 41 comma 1, lett. b) e l’eventuale svolgimento di quelle di cui all’art. 41 comma 3, lettere a) e b) del CTS);

c) la dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun interessato attestante il possesso, da parte del rappresentante legale e di tutti i componenti dell’organo di amministrazione dei requisiti di onorabilità, di cui all’art. 41, comma 5, del CTS.

I termini entro cui l’Ufficio Statale deve esaminare la domanda e decidere eventualmente per il suo accoglimento, rifiuto o richiesta di integrazioni, sono gli stessi previsti per la procedura di iscrizione di un ente privo di personalità giuridica, e sono disciplinati dall’art. 9 del D.M. 15 settembre 2020.

Ricevuta la domanda di iscrizione, entro 60 giorni, l’Ufficio del RUNTS procede all’accoglimento o al rigetto della stessa.

I tempi di attesa sono ridotti a 30 giorni nel caso in cui l’ente abbia redatto l’atto costitutivo e lo statuto in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In questo caso, infatti, l’Ufficio dopo aver verificato la regolarità formale della documentazione, iscriverà l’ente nel Registro stesso entro 30 giorni (anziché 60) dalla presentazione della domanda (art. 9, comma 4, D.M. 15 settembre 2020)

L’art. 46, comma 2, del D.Lgs 117/2017 prevede per la Rete associativa la possibilità di ottenere l’iscrizione a due sezioni del RUNTS.

Qualora l’ente istante intenda, pertanto, essere iscritto anche presso altra sezione del RUNTS, l’istanza - secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 4 del D.M. 15 settembre 2020 - va presentata in maniera unitaria all’Ufficio statale del RUNTS, il quale dovrà procedere ad effettuare anche le verifiche relative ai requisiti necessari all’iscrizione nell’ulteriore sezione.

Nel caso in cui l’esito dell’istruttoria sia positivo per entrambe le sezioni, l’Ufficio statale del RUNTS comunica all’Ufficio regionale o provinciale territorialmente competente il provvedimento d’iscrizione nella sezione “Reti associative”, ai fini dell’automatica iscrizione dell’ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza.

Qualora, invece, l'esito dell'istruttoria sia negativo con riferimento all'iscrizione nella sezione Reti associative, l'istanza nel suo complesso è respinta.

Le reti associative nell’attuale periodo transitorio

Tra i quesiti a cui il Ministero del Lavoro ha dato risposta nella recente nota del 30 novembre 2021, n . 18244 90, c’è anche quello che riguarda la possibilità di considerare le APS a carattere nazionale, in attesa del perfezionamento della trasmigrazione al RUNTS, come reti associative ai fini dell’eventuale presentazione di istanze di iscrizione degli enti ad esse aderenti (punto C3)).

La richiesta nasce dal fatto che le APS nazionali, essendo soggette a “trasmigrazione”, saranno eventualmente iscritte in modo effettivo nella sezione e) del RUNTS (quella appunto delle “reti associative”) solamente al termine di tale procedimento, il quale potrebbe durare anche diversi mesi.

Secondo il Ministero, considerato che la definizione di Associazioni nazionali di cui alla L. n. 383/2000 - normativa ai sensi della quale hanno conseguito l’iscrizione al Registro nazionale delle APS - non è pienamente sovrapponibile a quello di Reti associative, potranno essere individuate come Reti associative esclusivamente:

 le APS nazionali iscritte al rispettivo registro alla data del 22 novembre 2021, non aventi procedimenti di cancellazione in essere, e che in tale data risultano associare - sulla base della documentazione agli atti dell’Ufficio statale del RUNTS - almeno 100 APS iscritte al Registro nazionale ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 471/2001 in qualità di articolazioni territoriali o circoli ad esse affiliati;

90 Il testo della nota è consultabile dal seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2021_18244_Nota_MLPS.pdf

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 le OdV di cui all’articolo 31, comma 12, del D.M. 15 settembre 2020, individuate a cura della Divisione III della Direzione Generale del Terzo settore e precisamente le OdV in possesso dei requisiti di cui all’art. 41, commi 1 e 2 del Codice del Terzo settore, che sono state già coinvolte nel procedimento di richiesta ed erogazione per conto dei propri aderenti dei contributi previsti dall’art. 76 dello stesso Codice per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Non potranno essere invece considerate quali reti associative, nelle more del consolidamento nel RUNTS dei dati provenienti dalla trasmigrazione, soggetti che pur già in possesso della qualifica di APS nazionali ai sensi della ormai abrogata L. n. 383/2000, non soddisfino almeno transitoriamente il requisito della numerosità degli enti aderenti come risultante dai dati in fase di trasmigrazione da parte della scrivente.

Per agevolare gli Uffici del RUNTS nello svolgimento dei relativi adempimenti, il Ministero si è impegnato a pubblicare sul proprio sito istituzionale, nel più breve tempo possibile, l’elenco di tali enti temporaneamente qualificabili quali reti associative, al fine di consentire agli Uffici del RUNTS di esaminare le richieste di iscrizione da essi presentate.

Saranno, pertanto, solamente questi a poter essere già considerati “reti associative” nel periodo transitorio, ma ciò esclusivamente ai fini della possibilità di presentare domanda di iscrizione al RUNTS per gli enti ad essi aderenti, sulla base di quanto prevedono l’art. 41, comma 1, del Codice e l’art. 8, comma 2 del D.M. 15 settembre 2020.

Il Ministero precisa, infatti, che nei confronti di tali enti, gli Uffici del RUNTS dovranno comunque svolgere le necessarie verifiche previste dalla legge al fine di valutare l’effettivo possesso dei requisiti per l’iscrizione nella sezione e) del Registro.

13.6.3. Il procedimento di iscrizione per gli enti con personalità giuridica All’articolo 22 del D.Lgs. n. 117/2017, vengono fissati due punti fermi:

1) le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n.

361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) (comma 1);

2) alle associazioni e fondazioni del Terzo settore che sono già in possesso della personalità giuridica ai sensi dello stesso D.P.R. n. 361 del 2000, che ottengono l'iscrizione nel RUNTS, ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361 del 2000 viene sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS (comma 1-bis, introdotto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n.

105/2018).

In applicazione di quanto disposto dal citato articolo 22 del Codice, al comma 1 dell’articolo 15 del D.M. 15 settembre 2020 si stabilisce che al Capo II (artt. 15 – 19) vengono disciplinati:

a) il procedimento attraverso il quale enti costituiti in forma di associazione o fondazione del Terzo settore possono, in deroga alle previsioni di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica di diritto privato per effetto dell'iscrizione nel RUNTS;

b) la possibilità per le associazioni riconosciute e le fondazioni di ottenere l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, con conseguente sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al citato D.P.R. n. 361 del 2000.

Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato D.P.R. n. 361 del 2000.

In sostanza, agli enti che già sono in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n.

361 del 2000 e quindi iscritti nel Registro delle persone giuridiche, viene sospesa l’efficacia di tale iscrizione, ma al contempo viene concessa la possibilità di acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Negli articoli dal 16 al 19 (Capo II) del D.M. 15 settembre 2020, vengono presi in considerazione i seguenti casi:

1) l’iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione con l'intervento del notaio (art. 16);

2) l’iscrizione nel RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica (art. 17);

3) l’ottenimento della personalità giuridica degli enti già iscritti nel RUNTS che ne siano privi o di associazioni non riconosciute e non iscritte nel RUNTS (art. 18);

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4) l’iscrizione nel RUNTS degli atti in relazione ai quali il notaio rogante non abbia ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla legge (art. 19).

I contenuti dei quattro citati articoli possono essere riassunti nei punti che seguono.

1) Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione che intenda conseguire la personalità giuridica o di una fondazione, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del Codice:

a) dovrà innanzitutto verificare:

- la sussistenza di tutte le condizioni previste dal CTS per la costituzione;

- il patrimonio minimo previsto 91;

b) e successivamente depositare, entro 20 giorni, l’atto costitutivo con relativi allegati al RUNTS, richiedendo l’iscrizione dell’ente.

2) L'ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 60

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