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Il presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella

Altri Enti non profit interessati all’iscrizione

ENTI TERZO SETTORE - ORGANI SOCIALI

5. Il presente articolo non si applica alle imprese sociali costituite nella

forma di società cooperativa a mutualità prevalente e agli enti di cui all'articolo 1, comma 3 (ndr “Enti religiosi civilmente riconosciuti”).

presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

5. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Non possono assumere la presidenza dell’impresa sociale i rappresentanti degli enti di cui all’art. 4, comma 3 e precisamente: le società o amministrazioni pubbliche che esercitano direzione e coordinamento o controllo.

L’atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociale, fermo quanto previsto dal D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, n. 39 su inconferibilità e incompatibilità di incarichi per condanne per reati contro la P.A.).

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L’articolo 10 del D.Lgs. 112/2017 contiene, nei primi quattro commi, i principi relativi all’organo di controllo, e, nel quinto comma, l’incarico di revisione legale.

Nel primo comma si prevede che, fatte salve le condizioni più restrittive contenute per altre forme giuridiche (Spa, Srl o cooperative), lo statuto o l’atto costitutivo deve prevedere la nomina di uno o più sindaci con i requisiti dell’art. 2397, comma 2 C.C. (composizione del Collegio) e dell’art. 2399 c.c. (cause ineleggibilità e decadenza).

L’obbligo della nomina del sindaco pare inderogabile e non legata alle dimensioni dell’impresa sociale, anche per i compiti previsti per il sindaco nei commi che seguono.

Questi i compiti affidati ai sindaci:

1. vigilanza sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) ove applicabili;

2. vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;

3. monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale, e in particolare sull’attività esercitata (art. 2), assenza scopo di lucro (art. 3), struttura proprietaria (art. 4), coinvolgimento lavoratori e utenti (art. 11) e trattamento economico e normativo dei lavoratori (art.

13);

4. attestazione che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle Linee guida del Ministero del Lavoro e politiche sociali (art. 9, comma 2), approvate con decreto 4 luglio 2019.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari (art. 10, comma 4).

Qualora l’impresa superi per due esercizi consecutivi, due dei limiti indicati nel primo comma art. 2435-bis c.c., sarà necessario nominare un revisore o una società di revisione per l’attestazione sul bilancio d’esercizio.

La revisione legale dei conti dovrà essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci che dovranno tutti essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali (art. 10, comma 5).

Per le cooperative sociali, per la nomina dell’organo di controllo, si applica l’art. 2477 Codice civile (limiti dimensionali o emissione strumenti finanziari).

E' stato richiesto se sia applicabile alle cooperative sociali l’obbligo di nominare uno o più sindaci all’atto della costituzione dell'ente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017.

La risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, espressa con la Nota del 22 febbraio 2018, Prot. 0002491 82 è negativa.

“In proposito - si legge nella Nota - non si ritengono applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all' articolo del 10 del D.Lgs. n. 112/2017, in tema di organi di controllo interno, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative; pertanto le norme dettate in materia dal codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali”.

La giustificazione di ciò la si trova al comma 4 dell’articolo 1 comma 4 dello stesso D.Lgs. n. 112/2017 dove si stabilisce che “... Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili...”.

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 112/2017, al comma 1, stabilisce che lo Statuto delle imprese sociali deve disciplinare i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e utenti all’assemblea dei soci.

11.5.2. Organizzazioni di volontariato (OdV)

82 Per consultare il testo della nota ministeriale, cliccare sul seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2018_2491_Nota_MLPS.pdf

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Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017, tutti gli amministratori delle Organizzazioni di volontariato (OdV) devono essere scelti dall’assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Anche qui si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Non può pertanto essere nominato amministratore, e se nominato decadono dall’incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti degli organi sociali delle Organizzazioni di volontariato (OdV) non possono mai essere retribuiti, eccezion fatta per i membri dell’organo di controllo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile.

11.5.3. Reti associative

Ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017, è condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Gli atti costitutivi o gli statuti delle Reti associative possono disciplinare:

a) l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali (art. 41, comma 7);

b) il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga al principio, normalmente inderogabile, “una testa un voto”, di cui all’art. 24, comma 2 (art. 41, comma 8);

c) le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3 (art. 41, comma 9);

d) le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1 (art. 41, comma 10).

11.5.4. Associazioni e fondazioni di grandi dimensioni

L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie oppure in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

In questo caso, le assemblee generali devono essere costituite da soli soci, e consentire la partecipazione ai soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

In caso di irregolarità, le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Gli atti costitutivi o gli statuti di queste associazioni possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga alle competenze assembleari che il Codice definisce come inderogabili (inclusa la nomina degli amministratori). Tuttavia, devono essere rispettati in ogni caso i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

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12.

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