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Le procedure di iscrizione nel Registro

Altri Enti non profit interessati all’iscrizione

LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO E IL DEPOSITO DEGLI ATTI MODIFICATIVI

13.6. Le procedure di iscrizione nel Registro

Il D.M. 15 settembre 2020 dedica al procedimento di iscrizione l’intero Titolo II, distinguendolo in due parti: nella prima viene disciplinato il procedimento di iscrizione degli enti senza personalità giuridica (Capitolo I - artt. 8 - 14), mentre nella seconda viene disciplinato il procedimento di iscrizione degli enti con personalità giuridica (Capitolo II - artt. 15 - 19).

Nella prima parte, il decreto detta, inoltre, disposizioni particolari riguardanti:

a) le reti associative (art. 10);

b) gli enti della protezione civile (art. 11);

c) le società di mutuo soccorso (art. 12);

d) gli enti che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (art. 13);

e) gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 14).

Le procedure di iscrizione al RUNTS sono, pertanto, diverse, a seconda che l’ente sia o meno dotato di personalità giuridica e che si tratti di Rete associativa.

13.6.1. Il procedimento di iscrizione per gli enti senza personalità giuridica

Accanto agli enti dotati di personalità giuridica potranno accedere al RUNTS anche coloro che ne siano privi e che non intendano acquisirla.

In questo caso, il D.M. 15 settembre 2020, all’articolo 8, comma 1, consente agli enti di iscriversi solo in alcune delle sezioni del Registro, ossia quelle riservate:

- alle Organizzazioni di volontariato (OdV), - alle Associazioni di promozione sociale (APS), - agli Enti filantropici,

- alle “Reti associative”,

- alle società di muto soccorso (SOMS) e

- agli altri Enti del Terzo settore, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere.

Escluse, dunque, le imprese sociali e le cooperative sociali di cui alla lett. d).

Dopo l’istituzione del RUNTS, un ente di nuova costituzione che intenda conseguire la personalità giuridica e abbia le caratteristiche previste dall’art. 4 del Codice del Terzo settore è, pertanto, chiamato a scegliere se assumere la qualifica di “Ente del Terzo Settore” (ETS) o meno.

Nel primo caso dovrà adottare una denominazione contenente la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” (o ODV o APS, se del caso) e la procedura per l’ottenimento della personalità giuridica sarà necessariamente quella disciplinata dall’art. 22 del D.Lgs. n. 11/2017 (iscrizione a cura del notaio rogante).

Qualora, invece, l’ente non intenda assumere la qualifica di ETS, né ottenere l’iscrizione nel RUNTS, dovrà procedere alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica in base al D.P.R. n.

361/2000, con iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura o la Regione o Provincia autonoma. In questo caso, rimane tuttavia salva, ovviamente, la possibilità di chiedere in un secondo momento l’iscrizione nel RUNTS., previa adozione delle necessarie modifiche statutarie.

La procedura tradizionale di ottenimento della personalità giuridica per gli enti senza scopo di lucro, mediante decreto prefettizio o del Presidente della Regione o della Provincia autonoma ai sensi del D.P.R.

n. 361/2000, resta pertanto riservata agli enti che non intendano conseguire la qualifica di ETS (o che non intendano conseguirla immediatamente).

Alla domanda di iscrizione va allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

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c) per gli enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi, rispettivamente l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione.

Qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilità, gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 8, comma 5, D.M. 15 settembre 2020).

Dalla domanda di iscrizione devono risultare inderogabilmente, anche attraverso appositi allegati, le informazioni riportate al comma 6, dell’articolo 8, e precisamente:

l’indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l’iscrizione;

la denominazione, che dovrà essere formata nel rispetto di quanto previsto dal CTS, anche con riferimento alle singole tipologie di ETS;

 il codice fiscale;

 l’eventuale partita Iva;

 la forma giuridica;

la sede legale;

un indirizzo PEC;

 almeno un contatto telefonico;

 le eventuali sedi secondarie;

 la data di costituzione dell’ente;

 la o le attività di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all’art. 5 del CTS;

 la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 6 del CTS;

 il soggetto o i soggetti cui l’ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;

le generalità del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste;

l’eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell’art. 11, comma 2, del CTS;

 l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille di cui al D.Lgs. n. 111/2017;

 la dichiarazione di presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ai sensi dell’art. 79, comma 5, del CTS;

per le OdV e per le APS, il numero dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per:

numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l’iscrizione;

il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa;

il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;

l’indirizzo del sito internet, se disponibile.

Per ogni ente deve essere presentata una singola istanza. Non è ammessa la presentazione di un'istanza multipla per più enti (art. 8, comma 8).

L’articolo 47 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) disciplina le differenti conseguenze che possono derivare dalla presentazione della domanda di iscrizione dell’ente.

Infatti, ricevuta la domanda di iscrizione, l’Ufficio competente ha 60 giorni per poter predisporre l’iscrizione dell’ente con apposito decreto, ma solo dopo "aver verificato la correttezza e la completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previste dal Codice del terzo settore" (art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017; art. 9, comma 1, decreto di attuazione).

Tuttavia, se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente del Terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda iscrive l'ente nel Registro stesso (art. 47, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017).

L'Ufficio dovrà acquisire la prescritta informazione antimafia qualora dai bilanci prodotti risulti che l'ente negli ultimi due esercizi consecutivi abbia raggiunto almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

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b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità (art. 9, comma 1).

Nel caso in cui l’Ufficio non dovesse ravvisare la compresenza di tali elementi potrebbe altresì rispondere alla richiesta nei seguenti modi:

 rifiutando l’iscrizione con provvedimento motivato;

 invitando l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.

Nel caso in cui allo scadere dei termini procedimentali assegnati all'Ufficio non venga adottato un provvedimento espresso di iscrizione o diniego, la domanda di iscrizione si intende comunque accolta.

L'elenco degli enti iscritti a seguito della decorrenza dei termini procedimentali sono inseriti in un’apposita lista resa accessibile attraverso il portale del RUNTS (art. 9, comma 5).

L'ETS iscritto è individuato in maniera univoca nel RUNTS mediante il proprio codice fiscale (art. 9, comma 7, D.M. 15 settembre 2020).

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Tavola riassuntiva

Domanda di iscrizione al RUNTS

Piattaforma informatica

Verifiche da parte dell’Ufficio competente

Rispetto delle specifiche tecniche Allegato B

Rilascio di ricevuta di avvenuta ricezione Sottoscritta da legale

rappresentante dell’Ente

Primo controllo formale sull’istanza da parte del sistema

informatico

Decreto di iscrizione

Esito positivo Esito negativo

Rifiuto dell’iscrizione Richiesta di

documentazione integrativa

Entro 30 giorni se

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