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Le reti associative

IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS) Struttura e soggetti iscrivibili

3.4. I soggetti iscrivibili - Alcune peculiarità

3.4.6. Le reti associative

L’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 (“Codice del Terzo settore”) annovera, tra le tipologie particolari di Enti del Terzo settore, anche le “Reti associative”.

Le relative disposizioni da cui si possono trarre alcuni elementi di specialità rispetto agli altri enti, sono contenute nell’articolo 41 dello stesso Codice.

L’art. 41 del Codice del Terzo Settore definisce, per la prima volta, i requisiti, la tipologia, l’organizzazione e i compiti assegnati alle reti associative.

Requisiti minimi dimensionali e di diffusione territoriale

Secondo quanto stabilito dall’art. 41 del D.Lgs. n. 117/2017, le “Reti associative” sono Enti del Terzo settore (ETS) costituiti in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (comma 1).

Sono poi previste le “reti associative nazionali” e le “reti associative equiparate alle reti nazionali”, in relazione alla loro maggiore rilevanza e impatto sul territorio.

Le “reti associative nazionali” associano, anche indirettamente, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo Settore (100 se fondazioni) le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

Le “reti associative equiparate alle reti nazionali” sono formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome (comma 2).

Le reti associative operanti nel settore della protezione civile

Secondo quanto disposto dal comma 6, dello stesso articolo 41 del D.Lgs. n. 117/2017, alle reti associative operanti nel settore d ella protezione civile “le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con circolare n. 2 del 5 marzo 2021 21, ha fornito alcuni chiarimenti sulla portata applicativa delle disposizioni codicistiche riguardanti le reti associative, con particolare riguardo alla composizione delle stesse, al sistema delle deroghe applicabili alle norme generali concernenti il diritto di voto, le deleghe di voto e le competenze delle assemblee e infine all’autonomia (anche relativamente alla materia statutaria) degli enti associati.

21 Il testo della circolare è consultabile dal seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2021_2_Circ_MLPS.pdf

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In particolare, ha sottolineato come il rinvio effettuato dall’articolo 41, comma 6, del Codice all’articolo 1, comma 1, lett. d) della legge 16 marzo 2017, n. 30 (recante “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”), consente di individuare, quali ulteriori disposizioni in materia di reti associative, quelle di cui all’articolo 33, in particolare ai commi 3 e 4 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”.

L’articolo 33, recante disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione, al comma 3 stabilisce, infatti, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017:

a) sono reti associative “tout court”, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;

b) sono reti associative nazionali, solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di Enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

Nella citata circolare n. 2/2021, il Ministero del Lavoro evidenzia che le norme richiamate qualificano le reti associative sia sotto il profilo dimensionale - distinguendo tra reti associative “tout court”

(articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo settore, articolo 33, comma 3, lettera a) del Codice della protezione civile) e reti associative nazionali (comma 2 del Codice del Terzo settore, articolo 33, comma 3, lettera b) del Codice della protezione civile) - sia sotto quello delle attività (articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 3 nonché comma 6 del Codice del Terzo settore, con specifico riferimento alle reti associative di protezione civile).

Riguardo poi a questo ultimo aspetto, il Ministero sottolinea che il legislatore non ha inteso individuare, con riferimento alle reti associative, ulteriori tipologie di attività di interesse generale rispetto a quelle elencate nell’articolo 5, comma 1 del Codice, in quanto l’oggetto sociale tipico delle reti associative si può ricondurre alle lettere i) (“attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale”) e m) (“servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore”).

Più in generale - si legge ancora nella circolare - “l’oggetto sociale delle reti, come identificato dal menzionato articolo 41, può essere considerato come una modalità di esercizio ed implementazione delle attività di interesse generale degli associati alla rete medesima, come tale sussumibile nell’ambito applicativo del medesimo articolo 5. Resta naturalmente ferma la possibilità che la rete associativa svolga direttamente le ulteriori attività di interesse generale in esso tipizzate”.

Un primo aspetto che la circolare evidenzia è quello relativo alla composizione della rete.

Per quanto riguarda gli enti di cui all’articolo 41, comma 1, ai fini della qualificazione della rete, vengono individuati i relativi requisiti minimi dimensionali e di diffusione territoriale: almeno 100 ETS, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, aventi sedi legali o operative territorialmente diffuse in almeno cinque regioni o province autonome; nel caso di reti associative nazionali almeno 500 ETS o, in alternativa almeno 100 fondazioni del Terzo settore, aventi sedi legali o operative presenti in almeno dieci regioni o province autonome.

Per quanto riguarda, invece, gli enti di cui all’articolo 41, comma 6, c’è da rilevare che vengono individuati requisiti dimensionali più ridotti previsti dal Codice della protezione civile e che la condizione per l’applicabilità, ai fini della qualificazione come reti, “va individuata in capo a tali soggetti nel loro essere iscritti nell’Elenco nazionale della protezione civile, di cui all’articolo 34 del citato D.Lgs. n. 1/2018, non essendo sufficiente la mera previsione statutaria, nell’ambito dell’oggetto sociale, dell’attività di cui alla lettera y) dell’articolo 5 del d.lgs. n. 117/2017”.

Composizione e organizzazione delle reti associative

Giova al riguardo evidenziare - come sottolinea il Ministero - che i richiamati requisiti dimensionali saranno riscontrabili nel RUNTS, sulla base del combinato disposto dell’articolo 8, comma 5, lettera d) e dell’articolo 10, comma 2, lettera a) del D.M. 15 settembre 2020, recante la disciplina sul funzionamento del RUNTS: difatti, l’ente che intende conseguire l’iscrizione al RUNTS, ove sia affiliato ad una rete associativa dovrà allegare all’istanza di iscrizione l’attestazione di adesione alla rete rilasciata dal legale rappresentante di quest’ultima.

La rete associativa, dal canto suo, nell’istanza di iscrizione nella corrispondente sezione, dovrà indicare i riferimenti degli ETS aderenti, il cui numero sarà verificato dal sistema informatico del RUNTS

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attraverso il conteggio univoco dei codici fiscali degli enti che hanno dichiarato l’affiliazione alla rete associativa o ad un ente ad essa aderente.

Al contempo - precisa ancora il Ministero - si deve escludere che la norma generale, volta semplicemente all’individuazione dei cennati limiti minimi dimensionali, sia invece interpretata come volta a precludere la possibilità che all’interno della base associativa possano essere presenti enti diversi dagli ETS; al contrario, ben potrebbe configurarsi una rete associativa al cui interno siano presenti anche soggetti estranei al perimetro del Terzo settore; questi ultimi, beninteso, non rileveranno ai fini del computo di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a) e comma 2.

Resta ferma, ovviamente, la necessità, anche per la rete associativa, in quanto figura tipizzata di ETS, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo, direzione o coordinamento da parte degli enti cosiddetti “esclusi” ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del Codice 22; come pure di non integrare essa stessa una delle tipologie di soggetti esclusi ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2.

Alle reti vengono riconosciute particolari prerogative previste per gli enti in esse associati. Esse possono infatti redigere codici di comportamento da adottare per gli enti aderenti che definiscono i requisiti di eleggibilità degli amministratori delle associazioni aderenti alla rete (art. 26 del D.Lgs. n.

117/2017), redigere modelli standard di atti costitutivi o statuti, che approvati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consentono, in via preferenziale, l’iscrizione in 30 giorni nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 47, D.Lgs. n. 117/2017).

Le Reti Associative nazionali possono inoltre svolgere attività di supporto nelle funzioni di vigilanza svolte dal Consiglio Nazionale del Terzo Settore (art. 60, comma 1, lettera “e”, D.Lgs. n. 117/2017), attività di sostegno al Fondo per il finanziamento di progetti o iniziative di attività di interesse generale promossi dai propri associati (art. 72 comma 1, CTS).

Si aggiunga che le reti associative nazionali, per le organizzazioni di volontariato aderenti, richiedono ed erogano i contributi previsti per l’acquisto di ambulanze, veicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati per le attività di interesse generale (art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017).

Infine, nell’ambito delle attività di controllo e coordinamento previsti dal Codice del Terzo settore le reti associative nazionali, con apposita autorizzazione, possono svolgere attività di monitoraggio e autocontrollo degli Enti del Terzo Settore (art. 92, comma 1, lettera “b”, D.Lgs. n. 117/2017), nonché attività di controllo nei confronti dei propri aderenti finalizzati ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione nel RUNTS, al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel RUNTS (art. 93, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017).

Requisiti di onorabilità

Il comma 5 dell’art. 41, del D.Lgs. n. 117/2017, prevede, inoltre, quale condizione per l’iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore, un precipuo requisito di onorabilità per i rappresentanti legali e per gli amministratori delle medesime: questi, infatti, non devono aver riportate condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici.

Accesso al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore

Lo stesso comma 5, del citato articolo 41, stabilisce inoltre che l'iscrizione, nonchè la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del “Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore” di cui all’articolo 72 del Codice.

Tale Fondo, previsto dall’art. 9, comma 1, lett. g), della L. n. 106/2016, “è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da OdV, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore” (art. 72, comma 1).

Le risorse di tale, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

22 Si veda a tale proposito la Nota ministeriale del 4 marzo 2020, n. 2243, consultabile dal seguente link:

https://www.tuttocamere.it/files/noprofit/2020_2243_Nota_MLPS.pdf

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Iscrivibilità in più sezioni

Solo le “Reti associative” potranno essere iscritte contemporaneamente in più sezioni (art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017).

Secondo quanto disposto al comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

L'Ufficio statale del RUNTS nel corso dell'istruttoria verifica in maniera unitaria, oltre ai requisiti per l'iscrizione nella sezione Reti associative, anche quelli ai fini dell'iscrizione nell'eventuale ulteriore sezione;

qualora sussistano, ne dà comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale per l'automatica iscrizione nell'ulteriore sezione.

Qualora i requisiti per l'iscrizione nella sezione Reti associative non sussistano, rigetta la domanda di iscrizione nel suo complesso.

L'ente potrà proporre nuova istanza per l'iscrizione in una sola sezione presso l'ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente (art. 34, comma 9, D.M. 15 settembre 2020).

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