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Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà

L’ACQUISTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA Superamento del regime concessorio

3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà

comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

(Omissis)

Art. 19 - Iscrizione nel RUNTS degli atti in relazione ai quali il notaio rogante non abbia ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla legge

1. Qualora il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo o la pubblicazione del testamento ai sensi dell'art. 16, ovvero il verbale del competente organo ai sensi degli articoli 17 o 18, abbia comunicato ai fondatori o agli amministratori la mancata sussistenza delle condizioni previste dalla legge, comprese quelle relative al patrimonio minimo, i fondatori, gli amministratori o ciascun associato possono, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, richiedere all'Ufficio del RUNTS l'iscrizione, allegando la documentazione prescritta.

2. Entro sessanta giorni l'ufficio del RUNTS può richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l'istanza o comunicare i motivi ostativi all'iscrizione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza, qualora l'ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.

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Tavola riassuntiva

D.P.R. n. 361/2000 D.Lgs. n. 117/2017

Regime concessorio

Deposito degli atti al RUNTS entro 20 giorni

Controllo di legalità sostanziale affidato al Notaio

Verifica della regolarità formale da parte degli Uffici

del RUNTS

Verifica delle condizioni previste dalla legge e del patrimonio minimo

Iscrizione nel RUNTS entro 60 giorni

Richiesta di integrazioni o rettifiche da effettuare entro 30 giorni

Decorsi ulteriori 30 giorni dalla presentazione delle integrazioni, se

l’ufficio non provvede all’iscrizione questa si intende accolta.

Esito positivo Esito negativo

Comunicazione ai fondatori o agli amministratori dell’ente

Entro 30 gg. dalla comunicazione i fondatori o gli amministratori o, in mancanza, gli associati possono richiedere

autonomamente l’iscrizione al RUNTS

Verifica della regolarità formale della documentazione e della

sussistenza dei requisiti sostanziali da parte degli uffici del

RUNTS, entro 60 giorni

Per gli enti dotati già di personalità giuridica l’iscrizione al RUNTS determina la sospensione

dell’efficacia dell’iscrizione negli attuali registri prefettizi o regionali.

Reiscrizione nel Registro delle persone giuridiche, tenuto ai sensi

del D.P.R. n. 361/2000 con

riacquisto della personalità giuridica Cancellazione dal RUNTS Iscrizione nel Registro

regionale delle persone giuridiche private

entro 120 giorni Domanda per il riconoscimento alla Prefettura

o alla Regione o Provincia

Esito positivo Esito negativo

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6.4. La verifica delle condizioni richieste per l’iscrizione al RUNTS degli Enti con personalità giuridica che abbiano adeguato lo statuto prima dell’avvio dell’operatività del RUNTS

Si tratta di una casistica non regolamentata né dal Codice del Terzo settore né dal relativo decreto di attuazione. L’argomento è stato tuttavia approfondito dal Consiglio Notarile di Milano con la Massima n.

4 emessa dalla Commissione Terzo settore 48.

Secondo tale Massima, l’assunzione della delibera di un’associazione riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, se assunta prima dell’avvio dell’operatività del RUNTS, può contenere delega al Presidente, o ad altri componenti dell’organo amministrativo, per depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l’avvio del Registro.

Il notaio che riceve in deposito la predetta documentazione contabile/patrimoniale, verifica la sussistenza, oltre che del patrimonio minimo, anche delle altre condizioni previste dalla legge per l’iscrizione al RUNTS e procede all’iscrizione entro i successivi 20 giorni. Ciò sia nel caso in cui lo statuto adeguato abbia già ottenuto l’approvazione dell’Autorità amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, sia se al momento dell’avvio dell’operatività del RUNTS tale approvazione non sia ancora intervenuta.

A tal fine, nel caso l’adeguamento dello statuto sia stato verbalizzato da altro notaio, quello incaricato dell’iscrizione nel RUNTS deve ricevere il deposito, unitamente alla documentazione contabile/patrimoniale, anche della copia autentica dello statuto risultante dalla delibera di adeguamento.

La medesima procedura potrà essere utilizzata anche nell’ipotesi degli enti che in sede di delibera di adeguamento dello statuto ne abbiano subordinato l’efficacia ad un evento successivo.

Tipico esempio di delibera che subordini gli effetti ad un evento futuro è il caso delle ONLUS, che intendano subordinare l’efficacia dell’adeguamento alle condizioni previste dall’art. 104 del D.Lgs.

117/2017, al fine della continuità del trattamento tributario previsto dal D.Lgs. 460/1997.

Secondo tale articolo, le disposizioni riguardanti il regime fiscale delle ONLUS potranno essere applicate solo a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea, e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro.

Così operando - si legge ancora nella Massima - deve ritenersi che il termine di venti giorni entro il quale il notaio è tenuto a depositare la domanda di iscrizione dell’ente nel RUNTS decorra dalla data dell’atto di deposito della documentazione contabile, costituendo tale deposito presupposto per l’esecuzione da parte del notaio delle verifiche previste dal combinato disposto dei commi 2 e 6 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017.

Naturalmente, poiché la verifica richiesta al notaio riguarda la sussistenza dei requisiti degli ETS, la stessa è richiesta anche qualora l’autorità amministrativa abbia, prima dell’avvio del RUNTS o dell’avveramento della condizione, approvato la modifica statuaria, restando da valutare l’iscrivibilità al nuovo registro.

La data dell’atto di deposito della documentazione contabile costituirà, altresì, il momento dal quale decorre il termine di trenta giorni per l’eventuale comunicazione agli amministratori dell’insussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’approvazione delle modifiche statutarie e per l’iscrizione nel RUNTS.

6.5. L’acquisto della personalità giuridica con l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Con la istituzione del “Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, presso il Dipartimento per lo sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata, di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, attualmente iscritte nel “Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche”, istituito dal CONI, dovranno transitare nel nuovo registro 49.

Mediante l’iscrizione in questo nuovo Registro, le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica (art. 14, comma 1).

48 Il testo della Massima n. 4 è consultabile al seguente link:

https://www.consiglionotarilemilano.it/massime-commissione-terzo-settore/4/

49 Per l’argomento si fa rinvio al Capitolo 2, Punto 2.2.

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Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso.

Per l’argomento si fa rinvio al Capitolo 2, Punto 2.2.

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7.

IL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)

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