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L’Organigramma del Sistema della Sicurezza (in sintesi)

Capitolo 5 - La sorveglianza sanitaria

5.4. IL RUOLO E LE FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE

5.4.1. Le funzioni del medico competente

Il medico competente collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione dell'a/uazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-"sica dei

lavoratori ed eLe/ua gli accertamen! sanitari previs! dalla norma!va vigente, coordinandosi con il Se/ore Risorse Umane e Organizzazione esprime i giudizi di idoneità alla mansione speci"ca al lavoro.

La comunicazione scri/a del giudizio di idoneità al datore di lavoro e al lavoratore è prevista dal D. Lgs 81/08 in tu& i casi di idoneità e/o di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore.

Il medico competente ha l’obbligo di consegnare al datore di lavoro e ai lavoratori i cer!"ca! rilascia!

chiedendo una "rma per presa visione ed is!tuisce ed aggiorna, so/o la propria responsabilità, per ogni lavoratore so/oposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso i propri u=ci con salvaguardia del segreto professionale.

Inoltre:

1) il medico competente può avvalersi, per mo!vate ragioni, della collaborazione di medici specialis!

scel! dal Datore di Lavoro in collaborazione con il Se/ore Risorse Umane e Organizzazione che ne sopporta gli oneri;

2) qualora il medico competente, a seguito degli accertamen! di cui all'art. 25, comma 1, le/era b, le/era m del T.U. 81/2008 e s.m.i., esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del

lavoratore, ne informa per iscri/o il Se/ore Risorse Umane e Organizzazione che a sua volta dovrà informare per conoscenza il Datore di Lavoro, il Dirigente, e il lavoratore.

5.4.2. Il sopralluogo negli ambienti di lavoro

In accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno una volta all’anno, il medico competente visita i luoghi di lavoro (art.25 le/era l) del T.U. 81/ 2008 e s.m.i.

Al sopralluogo possono partecipare se richiesto e necessario, oltre al Medico Competente, anche il

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, un Adde/o del Servizio di Prevenzione e Protezione e i Rappresenta! dei Lavoratori per la Sicurezza, eventualmente partecipa il Dirigente, anche a/raverso

"gura da lui delegata.

Del sopralluogo, a cura del Medico Competente, viene predisposto apposito verbale.

Questo documento viene trasmesso al Servizio di Prevenzione e Protezione che provvederà ad informare il Datore di Lavoro e il Dirigente di eventuali adempimen!.

5.4.3. La riunione periodica

Con cadenza annuale il Datore di Lavoro, dire/amente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, convoca apposita riunione periodica per l’esame delle problema!che della sicurezza all’interno dell’Ente.

L’ordine del giorno della riunione viene "ssato in relazione a quanto indicato nell’art. 35 del T.U. 81/2008 e s.m.i.

Alla riunione partecipano, oltre al Datore di Lavoro:

 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o per suo conto, se delegato, un adde/o ASPP;

 il Medico Competente;

 i Rappresenta! dei Lavoratori per la Sicurezza.

Alla riunione, in caso di speci"che esigenze, possono partecipare, su esplicito invito, "gure diverse da quelle previste dalla norma!va vigente, es.: Dirigen! della Sicurezza, Prepos!, adde& alle emergenze, ecc.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, di ogni singola riunione, predispone apposito Verbale di Riunione che sarà "rmato da tu& i partecipan! alla riunione.

Il Piano di Miglioramento delle Aree/Se/ori/Proge& o delle Sedi sarà aggiornato, se necessario, anche in relazione a quanto indicato nel verbale della riunione periodica.

5.4.4. La collaborazione alla stesura del documento di valutazione dei rischi

Il medico competente collabora alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi ed ai rela!vi aggiornamen!.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, predispone le bozze dei documen! e dei rela!vi aggiornamen!, li so/opone al Medico Competente per i rela!vi contribu!, ricevu! i quali viene fa/a la veri"ca con il Datore di Lavoro che lo approva.

5.4.5. La documentazione prodotta dal Medico Competente Il medico competente predispone la seguente documentazione:

a) piano sanitario di cui agli accertamen! previs! dalla norma!va vigente;

b) giudizi di idoneità alla mansione speci"ca al lavoro;

c) cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;

d) eventuali informazioni ai lavoratori sul signi"cato degli accertamen! sanitari cui sono so/opos!;

e) relazione sui risulta! anonimi colle&vi degli accertamen! clinici e strumentali eLe/ua!;

f) verbali di visita agli ambien! di lavoro;

g) verbali di formazione e informazione di cui agli ar/. 36 e 37 del T.U. 81/2008;

h) eventuali comunicazioni sui giudizi di inidoneità parziale o temporanea.

5.4.5.1. Il piano sanitario di cui agli accertamenti previsti dalla normativa vigente

Il piano è reda/o a cura del Medico Competente nelle forme e nei contenu! valuta! dal medico, copia del piano è custodito da parte del Se/ore Risorse Umane e Organizzazione nella documentazione sanitaria.

In caso di necessità il piano sarà messo a disposizione delle autorità competen!.

5.4.5.2. Giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro

I giudizi di idoneità, a parere del medico possono essere colle&vi o individuali, copia dei giudizi trasmessi dal medico sono comunque conserva! a cura del Se/ore Risorse Umane e Organizzazione nella

documentazione sanitaria.

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguen! giudizi rela!vi alla mansione speci"ca:

 idoneità;

 idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

 inidoneità temporanea; inidoneità permanente.

In caso di necessità i giudizi saranno messi a disposizione delle autorità competen!.

5.4.5.3. Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore

La cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore, custodita in busta sigillata, viene trasmessa dal Medico Competente al Se/ore Risorse Umane e Organizzazione che la custodisce in luogo sicuro; la busta non potrà essere in nessun caso aperta se non nei casi previs! dalla legge (es. richiesta delle autorità competen!, richiesta del lavoratore al medico, necessità opera!ve del medico, ecc.).

5.4.5.4. Eventuali informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti

In occasione delle visite mediche, il Medico Competente informa i lavoratori del signi"cato delle visite mediche eLe/uate e degli eventuali esami previs! o eLe/ua!. All’occorrenza il Medico Competente e/o il Servizio di Prevenzione e Protezione può promuovere apposita riunione con i lavoratori al "ne di informare corre/amente gli stessi.

5.4.5.5. Relazione sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati

In occasione della riunione periodica annuale il Medico Competente, predisporrà per ogni

Area/Se/ore/Proge/o o Sede, una relazione sui risulta! anonimi colle&vi degli accertamen! clinici e strumentali eLe/ua!.

La relazione sarà ogge/o della riunione periodica, dalla quale potranno scaturire eventuali azioni di miglioramento.

5.4.5.6. Verbali di visita agli ambienti di lavoro

Il Medico Competente visita gli ambien! di lavoro almeno una volta l’anno, le visite dovranno essere fa/e in tu/e le Sedi.

A seguito della visita il Medico Competente predisporrà apposito Verbale di Sopralluogo.

Sarà sempre possibile eLe/uare tali visite con la presenza del Servizio di prevenzione e protezione e con i Rappresentan! dei lavoratori. Il Datore di Lavoro segnalerà quando si eLe/ueranno le visite congiunte.

I Rappresenta! dei Lavoratori per la Sicurezza potranno partecipare sempre se ques! ne faranno richiesta esplicita indirizzata all’a/enzione del Datore di Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

5.4.6. Formazione e informazione di cui agli artt. 36 e 37 T.U. 81/2008 e s.m.i.

Il Medico Competente collabora con il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Se/ore Risorse Umane e Organizzazione alla predisposizione del piano di formazione dell’Ente per la ges!one delle emergenze rela!ve al Primo soccorso di cui al Decreto Ministeriale 388/2003.

5.4.7. Comunicazioni sui giudizi di inidoneità parziale o temporanea

Il Medico Competente, se ritenuto opportuno, potrà a suo insindacabile giudizio fare apposite

comunicazioni in merito ai giudizi di inidoneità dei lavoratori; le sudde/e comunicazioni dovranno essere trasmesse al Se/ore Risorse Umane e Organizzazione, che per conto del Datore di Lavoro provvederà al tra/amento degli stessi.

Se ritenuto opportuno, il Se/ore Risorse Umane e Organizzazione, a seguito delle comunicazioni ricevute, sui giudizi di inidoneità potrà chiedere al Datore di Lavoro, sen!to il Dirigente di riferimento, di modi"care le mansioni dei lavoratori interessa! o di adibirli ad altre mansioni.

5.5. DEFINIZIONI

Medico Competente - medico in possesso di uno dei !toli seguen!:

1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preven!va dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in "siologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preven!va o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con Decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scien!"ca e tecnologica;

2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preven!va dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in "siologia ed igiene del lavoro;

3) autorizzazione di cui all'art. 55 del Decreto Legisla!vo 15 agosto 1991, n. 277.

Sorveglianza Sanitaria - è l’a&vità di sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente, essa consiste in quanto prescri/o dal T.U. 81/2008 art. 41 ed inoltre in:

1) accertamen! preven!vi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro a cui i lavoratori sono des!na!, ai "ni della valutazione della loro idoneità alla mansione speci"ca;

2) accertamen! periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione speci"ca.

Gli accertamen!, di cui ai commi preceden!, comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnos!che mira! al rischio; esami ritenu! necessari dal medico competente.

5.6. MODULISTICA E MATERIALE INFORMATIVO

Modulis!ca del Servizio prevenzione e protezione

Cod Descrizione

M.05.6.00.MC.305 Nomina del Medico Competente

INFO - Temi di approfondimento a cura del Servizio di prevenzione e protezione

Cod Descrizione

T.05.6.00.MC.314 Medico competente: sorveglianza sanitaria e giudizi di idoneità