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Il sistema italiano di accoglienza: cenni introdu ivi.

di accoglienza italiano.

2. Il sistema italiano di accoglienza: cenni introdu ivi.

Il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo e i 30

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https://www.lenius.it/migranti-2017/ 30

Il diritto di asilo politico trova il suo appiglio normativo primario ed esplicito all’art. 10 della

Costituzione italiana (del 1948), precisamente, nelle disposizioni di cui al secondo e terzo comma, laddove è statuito espressamente che “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. “L’enunciazione in termini così puntuali dell’istituto in questione, infatti, si radica storicamente nell’esperienza vissuta durante il ventennio fascista dai Costituenti, molti dei quali avevano dovuto intraprendere personalmente la dura via dell’esilio ed erano pertanto ben determinati, al momento di redigere la nuova Carta costituzionale democratica, a prospettare una forma di accoglienza in Italia per quegli stranieri che avessero patito nel loro paese di origine una situazione di illibertà”. A più riprese, la stessa Corte Costituzionale ha chiarito come lo stesso sia da ricomprendere nell’alveo dei diritti inalienabili della persona umana e non è casuale la circostanza che la sedes prescelta sia quella propria dei c.d. diritti fondamentali che regge l’impianto giuridico del sistema italiano. Secondo lo Stato Italiano dunque, può presentare domanda di asilo ciascun individuo a cui sia impedito, nel paese d'origine, l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. La disposizione predetta contenuta nella Costituzione, sembra che non abbia precedenti in altre Carte fondamentali , ed è la prova di come già al tempo della sua stesura, i padri costituenti avessero fra le loro priorità i diritti fondamentali dell’uomo, riconoscendo la supremazia della persona umana .Nella prospettiva dei Costituenti vi era la necessità di accordare maggior tutela alla persona, sicché non può ritenersi una svista, quella di aver inserito fra i diritti fondamentali il diritto d’asilo, ma frutto di una ponderata e consapevole scelta, dettata anche dal fatto che i Costituenti avessero vissuto il regime fascista e durante la guerra, e quindi ne comprendevano l’importanza del valore e della necessità del suo più ampio riconoscimento sotto ogni profilo. Il diritto di asilo di cui all’art. 10 cost. deve essere inteso quale diritto soggettivo dello straniero, al quale nel suo Paese sia effettivamente impedito l’esercizio anche di una sola delle libertà garantite dalla Costituzione

rifugiati nel territorio italiano è nato in seguito all’adozione 31 del decreto legislativo 140/2005 di a uazione della dire iva europea 2003/9/CE, la quale stabilisce le norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri dell’Unione.

Il sistema di accoglienza italiano, per così come è regolamentato, si stru ura in una duplice fase: la prima e la seconda accoglienza.

italiana, diritto immediatamente azionabile anche in mancanza delle leggi ordinarie che fissano le condizioni per il suo esercizio. Tale orientamento è condiviso anche dalla Giurisprudenza di

legittima che, a più riprese, ha identificato il diritto d’asilo nell’alveo dei diritti soggettivi. V. Cfr. A. Di Pascale, Osservatorio europeo, Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, La rivista, www.asgi.it. 31

Il 28 luglio 1951 viene presentata a Ginevra la Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati,

attualmente sottoscritta da 144 Stati , alla quale si deve il merito di aver chiarito, dopo annosi disaccordi e trattative, il significato che deve essere attribuito al termine di rifugiato. Essa rappresenta una pietra miliare del diritto internazionale ed è a tutt’oggi il documento centrale del diritto dei rifugiati . In essa viene espressamente chiarito che tale stato giuridico può essere attribuito a “chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”. Un altro merito della Convenzione è di aver stabilito il principio di non refoulement dei rifugiati. Sul punto, il dato normativo di riferimento è l’articolo 33 che vieta agli Stati contraenti di espellere o respingere un rifugiato verso il suo Paese o verso Paesi terzi in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero in pericolo. Inoltre, viene, altresì, disposto che gli Stati non possano intraprendere azioni legali contro i rifugiati che, fuggendo da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate, entrano o risiedono illegalmente nel Paese. Alla luce di quanto sancito nella Convenzione, si considerano legittimamente aspiranti allo status di rifugiato, solo coloro che sono individualmente e personalmente perseguitati. L’immediata conseguenza di ciò è che, tale definizione pare escludere che possa operare il divieto del non respingimento nell’ipotesi in cui si tratti di una situazione di violenza generalizzata, ad esempio una guerra o una guerra civile. V. https://www.unhcr.it/wp- content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf, anche FICORILLI G., il principio di non refoulement, Editrice Apes, 2012.

La prima accoglienza, che comprende gli Hotspot e i centri di prima accoglienza, e seconda accoglienza, il cosidde o SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

La prima si a iva allorquando, i migranti irregolari 32

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Appare doveroso chiarire ci si occupa di individuare la differenza tra migranti irregolari e clandestini. Orbene, nella prima categoria vi si fanno rientrare gli immigrati che, entrati irregolarmente, si trovano nel territorio italiano senza godere di un regolare permesso di soggiorno, o sebbene entrati regolarmente e muniti dello stesso ab origine, siano rimasti nel territorio oltre la scadenza dello stesso. Sovente, ed altrettanto erroneamente, vi è una sovrapposizione tra la terminologia “clandestini” e immigrati “irregolari”, concetti che, invece, non devono essere confusi e utilizzati come sinonimi. Ed invero, fra le predette categorie vi è una profonda differenza, alla luce di quanto stabilito dal Ministero dell’Interno in Italia .Sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso. Sono irregolari gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia.“. Nonostante la sovra-rappresentazione mediatica della prima categoria, la grande maggioranza dei migranti che è irregolare, lo è per questa seconda ragione”. I c.d. overstayers diventano irregolari in seguito alla scadenza del visto o del permesso di soggiorno, non avendo attivato la procedura richiesta per il rinnovo, della quale si è parlato nelle pagine precedenti, o perché non hanno ottenuto il rinnovo per uno dei motivi sopra descritti .Allo scopo di fronteggiare e contenere il fenomeno dell’immigrazione irregolare in Italia, è stato previsto, nell’ordinamento giuridico italiano, che, a partire dal 2009, fosse da ritenersi illegale non solo l’ingresso non autorizzato (già punito dalle leggi), ma anche la permanenza di chi riesce in vario modo a superare la frontiera, spesso con documenti regolari (il visto turistico), e prolunga la sua permanenza sul territorio. Gli immigrati irregolari, o clandestini, sono costretti a nascondersi e sono dei fantasmi condannati a vivere per anni nella penombra dell’incertezza e della precarietà. Nel contesto dell’ordinamento italiano, gli stranieri entrati irregolarmente nel territorio sono immigrati non autorizzati, mentre gli irregolari sono gli overstayers, cioè coloro che hanno perso i requisiti per rimanere in Italia. Ma questa differenza non ha rilevanza perché non è contemplata nella normativa comunitaria dell’Unione europea.Il diritto europeo e internazionale in materia di diritti dell’uomo impone agli Stati membri dell’UE l’obbligo di garantire il rispetto dei diritti umani a ciascun individuo che si trova nella loro giurisdizione. Nei confronti degli immigrati irregolari, benché non siano obbligati a offrire agli immigrati irregolari gli stessi benefici garantiti ai propri cittadini, gli Stati membri hanno l’obbligo di rispettare le norme dettata per la tutela dei diritti umani, tra cui l’accesso: - alle necessarie cure mediche per tutti, compresa l’assistenza sanitaria di emergenza e di base, per esempio la possibilità di consultare un medico o di ottenere medicinali indispensabili; - all’assistenza sanitaria nel caso

raggiungono le coste e vengono accolti nel territorio italiano, dove vengono condo i negli Hotspot . 33

Qui comincia quella fase dedicata all’esecuzione dello screening sanitario e vengono garantite le prime cure nei confronti dei migranti, ai quali è stata riscontrata la presenza di

patologie, virus o problematiche, come ferite ad esempio,

causate durante il trasporto . 34

delle donne in gravidanza e all’assistenza sanitaria e all’istruzione nel caso dei bambini, senza discriminazioni rispetto ai cittadini dello Stato in questione; - alla giustizia, con l’introduzione di un meccanismo che permetta a una persona di sporgere denuncia e di ottenere riparazione, per esempio un risarcimento in caso di infortunio sul lavoro. Gli Stati membri nell’applicare le norme nazionali previste in materia di immigrazione sono tenuti a rispettare le norme sui diritti dell’uomo, pertanto, non posso ricorrere a metodi di identificazione che hanno l’effetto di impedire l’accesso all’assistenza sanitaria, all’istruzione o alla giustizia. Si veda Ambrosini M., Relazione, in www.caritasinmigration.caritas.it/sites/.../Le%20ragioni%20delle%20migrazioni.pdf. Cfr. EMN - Rete europea migrazioni, Quarto Rapporto EMN Italia Canali migratori, visti e flussi irregolari, a cura del Ministero dell’Interno con il supporto di ldos/ Dossier statistico immigrazione, Roma, marzo 2012. Cfr. Relazioni pubblicate dalla FRA nel 2011 sui diritti degli immigrati irregolari: Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union (Diritti fondamentali degli immigrati irregolari nell’Unione europea) (novembre 2011), Migrants in an irregular situation employed in domestic work: Fundamental rights challenges for the European Union and its Member States (Immigrati irregolari impiegati nel lavoro domestico. Le sfide in materia di diritti fondamentali per l’Unione europea e i suoi Stati membri) (luglio 2011), Migrants in an irregular situation: access to healthcare in 10 European Union Member States (Immigrati irregolari: accesso all’assistenza sanitaria.

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http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/11/25/immigrazione-sistema- accoglienza-italiano/ 34

Figura 1. Hotspot – Migranti e diri i umani, i buchi neri dell’accoglienza.

Fonte: h p://www.ilponte.com/hotspot-migranti-e-diri i-umani-i-buchi-neri-dellaccoglienza/

In questa stessa fase, dopo essere stati identificati e

fotosegnalati possono richiedere che vengano avviate le

procedure per le eventuali domande di asilo e per ricevere protezione internazionale.

Allo stato a uale, si contano, in tu o il territorio italiano, qua ro Hotspot pienamente operativi e sono collocati a Lampedusa, Trapani, Pozzallo e Taranto.

Il sistema di prima accoglienza, per così come pensato dal legislatore, avrebbe lo scopo di assicurare ai migranti il primo soccorso, a procedere con la loro identificazione e ad avviare le procedure per la domanda di asilo.

veloci, così da provvedere ad assegnare a coloro che facciano richiesta d’asilo, ai proge i SPRAR, ossia alla seconda accoglienza, di cui meglio si discorrerà nel prosieguo. Tu avia, ciò che nel concreto si è verificato è che il numero di beneficiari del sistema di accoglienza (richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria) è aumentato a dismisura dal 2014 ad oggi, a causa del numero crescente di arrivi via mare in Italia di persone che fanno domanda di asilo, entrando quindi nel sistema di accoglienza, tanto che sono emerse le falle del sistema così stru urato.

Dopo la descri a valutazione, i migranti che fanno domanda di asilo vengono trasferiti (in teoria entro 48 ore) nei centri di prima accoglienza (noti anche come hub regionali), dove vengono tra enuti il tempo necessario per individuare

una soluzione nella seconda accoglienza, come meglio si vedrà

nel prosieguo della tra azione.