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La mancata iscrizione anagrafica e l’iscrizione al SSN.

costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica? Gli orientamenti giurisprudenziali delineatosi a orno

4. Com’è cambiato il sistema di accoglienza.

5.2. La mancata iscrizione anagrafica e l’iscrizione al SSN.

Il Decreto legge 113/2018, richiamando l’art.5 del D.lgs 142/2015 precisa che dall’iscrizione anagrafica da parte dello straniero, deriva l’accesso automatico ad una serie di servizi quali l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, la possibilità di accedere al sistema scolastico ed ai centri dell’impiego.

Ebbene, da ciò ne conseguirebbe che la mancata iscrizione anagrafica determina l’esclusione dal Servizio Sanitario Nazionale.

Tu avia, il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 10 luglio 2019 si è espresso, accogliendolo, sul ricorso

presentato da un sogge o richiedente asilo, il quale, richiedeva l’iscrizione presso l’ASL del paese in cui soggiornava, pur non avendo provveduto ad iscrizione anagrafica . 108

A tal proposito il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto che il diniego di iscrizione dello straniero – richiedente asilo - al SSN costituisse una discriminazione ai sensi degli ar . 33 e 43 109 del Testo Unico sull’immigrazione, chiarendo la non 110

108

https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/i-richiedenti-asilo-hanno-diritto-alliscrizione- al-ssn-anche-in-assenza-di-residenza/

109

Art. 33 comma 1 T.U.Immigrazione : “1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza; b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale”.

110

Art. 43 comma 1 T.U. Immigrazione: “Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di

compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.

sussistenza di alcun collegamento fra mancate iscrizione anagrafica e preclusione dall’iscrizione al SSN.

Il Tribunale di Napoli Nord così si esprime:

“Il permesso di soggiorno costituisce titolo comprovante l’esistenza di una condizione giuridica sogge iva di richiedente asilo a cui la legge riconne e l’erogazione dell’assistenza sanitaria anche in mancanza di iscrizione anagrafica, al fine di garantire al richiedente le condizioni materiali minime di accoglienza, conformemente alla normativa comunitaria…l’iscrizione anagrafica non costituisce requisito necessario ai fini dell’erogazione dei servizi minimi essenziali, in ragione della protezione che lo Stato assicura ai richiedenti asilo, titolari di una condizione giuridica sogge iva a cui sono connessi diri i ed obblighi peculiari, ex art. 117 della Costituzione” . 111

Se non bastasse la suindicata ordinanza a chiarire i dubbi sulla questione dell’iscrizione al SSN per i richiedenti asilo non iscri i al sistema anagrafico, si precisa che l’art. 34 del T.U. Immigrazione è rimasto immutato anche dopo l’emanazione del Decreto sicurezza, di talchè i richiedenti asilo titolari del permesso di soggiorno hanno diri o all’iscrizione

111

presso il SSN.

5.3. Il reddito di ci adinanza e ci adini stranieri.

Come noto il Reddito di Ci adinanza è un sostegno economico che può essere richiesto ai fini di ricevere un

sostentamento sul reddito ed essere aiutati nell’inserimento nel

mondo del lavoro.

Ebbene, con circolare n. 100 del 5 luglio 2019, Inps ha bloccato le richieste di reddito di ci adinanza inoltrate da ci adini stranieri tanto da necessitare l’inoltro di specifico ricorso al Tribunale di Milano per vedere tutelate le proprie ragioni.

La decisione di Inps deriva dai requisiti richiesti agli

stranieri extra europei per il perfezionamento della domanda

di reddito di ci adinanza, ossia a estazione ISEE e

certificazione rilasciata dal paese di appartenenza da cui si evince la situazione reddituale e familiare presente nello stato estero, trado a in italiano.

Tale ultima certificazione risulta molto difficile da reperire da parte dei sogge i stranieri, in quanto in molti di

questi paesi non esiste un ente certificatore che possa produrlo. Per far fronte a tale problema si è richiesta l’emanazione di un specifico decreto ministeriale che determini quali siano i paesi esteri in cui sia impossibile reperire tale certificazione, prevedendo una lista delle nazionalità esonerate, così da non escludere gli stranieri ad essi appartenenti, privandoli così della misura di sostegno del reddito di ci adinanza . 112

Sudde o decreto ministeriale, però non è ancora stato emanato, esso è stato sospeso sino a data da destinarsi così discriminando coloro che provengono da paesi in cui risultano assenti gli enti che emanano le certificazioni richieste dall’Italia. Ebbene, ulteriori paradossi si sono verificati anche in tema di reddito di inclusione e altri supporti al reddito come il bonus famiglia.

Sulla questione relativa al reddito di inclusione, in

particolare, il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del

1.8.2019, in relazione alla richiesta di reddito di inclusione

112

Cfr. https://www.asgi.it/discriminazioni/reddito-cittadinanza-ricorso/;

https://www.linkiesta.it/it/article/2019/08/30/reddito-cittadinanza-immigrati-extra-ue-discriminazi one-asgi/43360/.

negata ad una ci adina boliviana, ha rimesso la questione al vaglio della Consulta.

Nello specifico, la ci adina boliviana aveva richiesto il reddito di inclusione, avendone tu i i requisiti fuorché il permesso di lungo periodo di cui all’art. 9 T.U. Immigrazione, il quale a sua volta, le era stato negato per ragioni di reddito.

Si era creato un circolo vizioso che ledeva i diri i della ci adina boliviana ora in a esa di riscontro da parte della Corte Costituzionale . 113

In a esa del parere della consulta, si ricordi la sentenza 11/2009 emessa dalla Corte Costituzionale, in cui a proposito di tale circolo vizioso, definito corto circuito, così si esprime:

“ la subordinazione dell’a ribuzione di tale prestazione al possesso, da parte dello straniero, di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito, rende ancor più evidente l’intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio” 114

.

113

https://www.asgi.it/discriminazioni/incostituzionale-il-requisito-del-permesso-di-lungo-periodo-pe r-accedere-ai-sussidi-contro-la-poverta-il-tribunale-di-bergamo-rimette-gli-atti-alla-consulta/ 114

Per quanto riguarda il beneficio negato allo straniero del bonus famiglia - bonus bebè -, sul punto è stato investito il Tribunale di Bergamo, il quale si è espresso con ordinanza del 21.8.2019.

Ed invero, nella suindicata ordinanza il Tribunale si è espresso sancendo l’illegi imità del requisito della residenza da 5 anni in una determinata regione per poter usufruire del beneficio di cui in parola . 115

Nell’ordinanza del 21.8.2019 infa i si legge:

“Costituisce discriminazione indire a in danno degli stranieri

la previsione, da parte della Regione Lombardia, del requisito

di 5 anni di residenza in Lombardia per entrambi i genitori al fine della a ribuzione di un bonus famiglia riservato alle famiglia con ISEE inferiore a euro 20.000 e con a estazione di vulnerabilità da parte dei servizi sociali del Comune. La Regione è quindi tenuta ad abolire il prede o requisito e riaprire i termini per l’accesso alla prestazione” . 116

115

https://www.asgi.it/discriminazioni/il-tribunale-di-bergamo-conferma-lillegittimita-del-requisito-di -5-anni-nella-regione-per-accedere-a-una-prestazione-di-sostegno-alla-natalita/ .

116

Ciò posto, è evidente come, sia le Regioni che le

pubbliche amministrazioni, tendano a voler escludere i

ci adini stranieri da ogni possibile beneficio che ne possa migliorare la condizione di vita, rendendo necessario l’intervento delle autorità giudiziarie al fine di risolvere le controversie in merito a quello che sarebbe un diri o di ogni essere umano: il diri o alla non discriminazione.

CONCLUSIONI

Con il presente elaborato di tesi ci si è proposti l’obie ivo di sviluppare la tematica del fenomeno migratorio verso l’Europa e verso l’Italia, passando in rassegna, in particolar modo, la situazione dei migranti nel territorio italiano ed il sistema di accoglienza italiano, alla luce della normativa interna ed europea.

In primis, non si è potuto non principiare dalla disamina dello status di rifugiato.

La Convenzione di Ginevra del 1951 ed il Protocollo relativo allo status di rifugiato, firmato a New York il 31 gennaio 1967 sono ritenuti dei provvedimenti normativi determinanti la definizione di “rifugiato” .

Ed invero, grazie alla sudde a Convenzione, è stata individuata non solo la nozione di rifugiato, ma, altresì, tu i i

riconoscimento di tale status giuridico, nonché degli obblighi cui sono so oposti gli Stati contraenti .

Grazie alla Convenzione di Ginevra si è cercato di garantire una condizione giuridica più stabile a quegli stranieri o apolidi che, in seguito alle guerre intestine condo e per motivi politici, etnici e territoriali successivi al secondo confli o

mondiale e all’indomani della guerra fredda, restavano sfollati

o fuggitivi in quanto avevano maturato il fondato timore di subire dei pregiudizi facendo ritorno in patria.

Tu avia, tale nozione, cosi come offerta in origine dalla Convenzione, si è modificata nel tempo, come meglio si vedrà, anche alla luce dell’incremento del fenomeno migratorio .

Ad un sogge o può essere riconosciuto lo status di rifugiato, allorquando venga da un lato dimostrata la fondatezza del timore della persecuzione individuale e, dall’altro, che lo Stato non sembra aver predisposto delle adeguate misure per assicurarne la protezione.

Come si è avuto modo di chiarire, colui che richiede di poter o enere il riconoscimento dello status di rifugiato, non fa altro che esercitare un diri o sogge ivo perfe o all’ingresso sul

territorio dello Stato di accoglienza, diri o sogge ivo che si

sostanzia quantomeno nel far sì che venga esaminata ed

accertata la sua situazione personale dalla competente autorità. Il riconoscimento dello status di rifugiato, infa i, ha natura meramente dichiarativa, e non costitutiva del relativo status.

L’obbligo di proteggere colui che ne faccia richiesta, sca a per lo Stato, nel momento in cui sono soddisfa i i

requisiti previsti dall’art. 1 le . A) della Convenzione,

indipendentemente dall’intervenuto o meno riconoscimento

formale dello status da parte dello Stato di protezione.

In altri termini, una persona, non diventa rifugiato perché è dichiarato tale, ma è riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato. Gli elementi costitutivi per il riconoscimento dello status di rifugiato sono: il timore fondato, la persecuzione, e l’impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di ci adinanza e/o di residenza e la presenza fuori dal Paese di ci adinanza o di residenza abituale.

definizione di rifugiato è quello del “timore fondato” ossia del

“timore ragionevole di essere perseguitato per motivi di

cara ere etnico, religioso, a causa dell’appartenenza ad un

determinato gruppo sociale, a causa della nazionalità oppure

per le opinioni politiche, nell’ipotesi di rientro nel Paese di ci adinanza, oppure di dimora abituale nel caso dell’apolide” .

Dunque, secondo la Convenzione di Ginevra del 1951 la razza, la religione, la nazionalità, l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, infine, le proprie opinioni politiche, costituiscono i cinque motivi sui quali può fondarsi il timore di persecuzione per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Tale elemento si compone di un profilo sogge ivo, che si sostanzia in uno stato mentale di paura, e da uno ogge ivo, ossia la fondatezza del timore stesso, aspe i che saranno entrambi ogge o di specifica disamina.

Per quanto riguarda la persecuzione, la Convenzione di Ginevra, non ne ha previsto espressamente una precisa definizione. Tu avia, si ritiene pacificamente che dalla interpretazione degli ar . 1, le . A), co. 2 e 33 si possano

desumere i cara eri fondanti una persecuzione. Sicchè, con de o termine si suole intendere la minaccia al diri o alla vita o alla libertà personale dell’individuo, per ragioni di razza,

religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo

sociale o per le sue opinioni politiche .

L’impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di ci adinanza o, per l’apolide, di

residenza, è uno degli elementi essenziali della clausola

d’inclusione nella definizione di rifugiato prevista dall’art. 1, le . A), della Convenzione di Ginevra.

L’assenza di protezione da parte del Paese di origine, può dipendere sia da ragioni ogge ive sia da ragioni

sogge ive. Quelle ogge ive si verificano allorquando, a

prescindere dalla volontà del richiedente, ci siano delle

condizioni ogge ivamente riscontrabili, come lo stato di guerra nel Paese o una guerra civile, condizioni cioè che non consentono allo Stato di origine del richiedente di apportare a quest’ultimo una adeguata protezione dei suoi diri i. Ed ancora, rientrano sempre nelle ragioni ogge ive, la presenza di difficoltà logistiche o finanziarie, o di gravi disordini, tali che la protezione che potrebbe apportare la Stato si rivelerebbe

inefficace e fallimentare.

Invece, per quanto concerne le ragioni sogge ive, queste

dipendono dalla volontà dell’individuo di non avvalersi della

protezione dello Stato di ci adinanza, o di residenza per l’apolide, qualora, ad esempio, il richiedente stesso non intenda

avvalersi della protezione del Paese di provenienza per ragioni

stre amente collegate al “timore ragionevole” posto alla base

della domanda di protezione, presumibilmente riconducibili al

fa o che le autorità dello Stato sono i sogge i responsabili o complici della persecuzione stessa.

L’ultimo presupposto che deve essere rispe ato affinchè il richiedente o enga il riconoscimento dello status di rifugiato è che il richiedente si trovi fuori dal Paese di cui ha la ci adinanza, o da quello di residenza abituale nell’ipotesi di apolide.

Successivamente si è reso necessario, dopo aver passato in rassegna la normativa europea con particolare focus sulla dire iva 33 del 2013 e sul D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, emanato proprio per recepire la sudde a dire iva n.33/2013, operare una ricostruzione storico-evolutiva del fenomeno migratorio,

per capire, nel tempo, come sia cambiato e come siano cambiate le esigenze che spingono le varie popolazioni a migrare verso nuove terre.

Dopo aver identificato le principali cause che inducono

gli individui a spostarsi, illustrati i cambiamenti che ha subito il fenomeno prevalentemente nel contesto italiano, senza però tralasciare quello europeo, al quale si è comunque fa o cenno, ci si è soffermati sulla legislazione vigente in materia nell’ordinamento giuridico italiano.

Si è entrati nel vivo della tra azione, passando in rassegna l’a uale sistema di accoglienza in Italia,

regolamentato dal decreto legislativo 140/2005 di a uazione

della dire iva europea 2003/9/CE, e stru urato in due fasi: la prima e la seconda accoglienza.

Dopo aver approfondito entrambe le fasi

dell’accoglienza, imprescindibile è stata l’analisi dei Centri di Accoglienza Straordinaria.

Sebbene, la finalità e la funzione di queste stru ure sia appunto quella di porre rimedio immediato a situazioni di urgenza, i CAS sono diventati la regola, dando luogo ad un

disallineamento tra teoria e pratica che, a ben vedere, ha portato all’insorgenza di non poche problematiche.

In modo particolare, ci si è soffermati sulle ultime

novità introdo e in materia tramite il Pacche o sicurezza e immigrazione. Il decreto n° 113/2018 non si occupa solamente

di immigrazione ma anche di pubblica sicurezza e

amministrazione dei beni sequestrati alle organizzazioni

criminali. Tu avia, come c’era da immaginarsi, la maggior

parte delle critiche e delle discussioni si sono soffermate proprio in materia di riforma del diri o di asilo e del conce o di ci adinanza.

Nello specifico si è rivolta una particolare a enzione al confronto tra quello che era il sistema di accoglienza e il suo

relativo funzionamento prima dell’entrata in vigore del decreto

e quello che viene definito successivamente. Il paragone è risultato utile da una parte per comprendere le differenze fra i due modelli e dall’altra per capire quali diri i, in che limiti e a che condizioni, siano ancora riconosciuti agli stranieri.

I cambiamenti appaiono essere alquanto significativi. Prima di tu o viene completamente abolita la concessione di

permessi di soggiorno umanitari di durata biennale al cui posto risulta esser stato introdo o un nuovo permesso di

soggiorno valido per tu i coloro che rientreranno in una serie

di casi speciali: vi ime di violenza domestica, vi ime di un

grave sfru amento lavorativo, persone con necessità di urgenti

e importanti cure mediche o che provengono da Paesi che versano in condizioni di ‘’contingente ed eccezionale calamità’’ ed infine anche per coloro che si saranno distinti a seguito di ‘’a i di particolare valore civile’’.

Novità degna di nota è anche la diminuzione dei fondi destinati all’accoglienza di questi sogge i. In modo particolare, come si è potuto esaminare, le somme destinate sia ai grandi che ai piccoli centri di accoglienza sono state notevolmente diminuite andando così a garantire un minor numero di servizi. Se infa i inizialmente venivano offerti agli stranieri non solo vi o ed alloggio ma anche una serie di prestazioni al fine di una vera e propria integrazione sociale quali ad esempio l’insegnamento della lingua italiana, il supporto legale, percorsi di inserimento lavorativo e assistenza psicologica e sanitaria , oggi giorno, disponendo di una minor somma, vengono garantiti solo i servizi essenziali. In tal modo ovviamente si riduce anche la possibilità di una vera integrazione.

Inoltre, come è stato già delineato nel corso della tra azione, sono stati allungati i tempi di permanenza nei CPR.

Infa i gli iniziali novanta giorni sono stati aumentati a 180 giorni in modo da poter usufruire di un lasso di tempo maggiore per poter identificare i sogge i in questione.

Modifiche interessanti sono state fa e anche all’interno del sistema di accoglienza e protezione per i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, cd ‘ Sprar’.

Ebbene, nell’a uale quadro politico – giuridico si è intervenuti sul sudde o sistema con l’art. 12 del Decreto legge 113/2018 limitando la categoria di sogge i che possono accedervi ai soli stranieri beneficiari di protezione internazionale ed ai minori non accompagnati.

Ancora, dal decreto si evince l’aumento dell’ammontare

previsto per il Fondo Rimpatrio. In particolare sono stati previsti 500 mila euro per il 2018, un milione e mezzo per il 2019 e un milione e mezzo per il 2020.

revoca dello status di rifugiato o di qualsiasi tipo di protezione.

Mutamenti rilevanti si registrano anche per quanto

riguarda il sistema di iscrizione anagrafica, l’iscrizione al servizio sanitario nazionale e al reddito di ci adinanza. A tal fine ci si è serviti della prassi giurisprudenziale per verificare in concreto quello che sta accadendo nei nostri Tribunali. Si è infa i passato in rassegna alcune sentenze tra le quali quelle del Tribunale di Napoli Nord, del Tribunale di Firenze e del Tribunale di Milano.

Questo dunque il nuovo quadro giuridico-politico

nell’ambito dell’immigrazione che suscita non poche perplessità. Perplessità che vanno tu e in un’unica direzione,

cioè quella di una progressiva diminuzione delle tutele offerte

a tu i questi sogge i.

Fra i maggiori dubbi ci sono quelli a inenti la

cancellazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari

in quanto sembra essere una scelta eccessivamente lesiva dei diri i degli stranieri. In modo particolare, pur essendo

possibile ritoccare i sudde i permessi, sarebbe stato opportuno