• Non ci sono risultati.

''L'accoglienza dei migranti: il sistema italiano alla luce della normativa internazionale ed europea''.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "''L'accoglienza dei migranti: il sistema italiano alla luce della normativa internazionale ed europea''."

Copied!
138
0
0

Testo completo

(1)

INTRODUZIONE

Il presente elaborato intende affrontare il fenomeno

dell’immigrazione e, in particolar modo, l’integrazione dei sogge i migranti, alla luce di quella che è la nuova normativa italiana emanata nell’anno 2018.

Il tema dell’immigrazione rappresenta, ormai da tanti anni, un argomento da non affrontare, un vero e proprio ‘’taboo’’. Purtroppo però sono numerosi i governi che lo hanno messo al centro della propria agenda politica, tra andolo, il più delle volte, con eccessiva superficialità.

Oggi più che mai si trova sia al centro di un acceso diba ito politico sia nella maggior parte dei discorsi della popolazione, non solo italiana, ma, oserei dire, mondiale, che ne appare sempre più preoccupata.

Si tra a di un fa ore presente da tempo immemorabile, ma che, nel corso degli anni, assumendo sempre più spessore e, mutando l’Italia, da paese di passaggio a paese di meta, ha finito per divenire terreno di una delle più grandi distorsioni dell’effe iva realtà.

Principalmente l’argomento è stato affrontato in maniera specifica all’interno del cd ‘’Decreto Sicurezza’’, cioè il decreto legislativo 113/2018 che, in linee molto generali, non mira ad altro se non a cercare da una parte di rendere più difficile ai richiedenti asilo di restare in Italia e dall’altra invece a favorire il loro rimpatrio.

Ho scelto tu avia di concentrare la mia a enzione non sull’intero Pacche o Sicurezza, quanto piu osto su alcuni punti che, più di altri, hanno ca urato la mia a enzione.

Infa i, un po’ per interesse e curiosità personale e un po’ per provare a capire ciò di cui si discute quasi quotidianamente, ho deciso di affrontare questo tema caldo.

Nello specifico, la scelta dell’argomento poggia proprio

sull’intenzione di andare a tra are in maniera ogge iva una situazione che sembra, per la maggior parte di essa, ancora troppo spesso, travisata. Obie ivo pertanto della presente tesi è quello di provare a proporre una nuova chiave di le ura del fenomeno migratorio stesso.

Cercherò di far luce sugli elementi di cambiamento che ci sono stati dalla precedente legislazione rispe o a quella

(2)

a uale, provando a verificare se ed in che modo è mutato il quadro di riferimento.

La tesi è articolata in tre capitoli: nel primo capitolo mi soffermerò sulla normativa europea, muovendo dall’esegesi della dire iva 33 del 2013 e sul risultato applicativo della stessa in seguito al recepimento da parte del legislatore italiano avvenuto con il decreto legislativo del 18 agosto 2015, n. 142. In particolar modo esaminerò non solo l’ambito di applicazione e lo scopo ma anche tu e le disposizioni de ate per garantire la

parità di tra amento dei richiedenti protezione internazionale,

per favorire l’accesso al lavoro e tu o ciò che, più in generale, riguarda le condizioni materiali di accoglienza.

Nel secondo capitolo proseguirò poi affrontando quella che era la situazione italiana prima del Decreto Sicurezza in riferimento alla gestione dell’accoglienza e della permanenza dei migranti in Italia.

Nel terzo capitolo infine andrò ad approfondire il

fenomeno nello scenario a uale così come modellato dal

decreto stesso. Nello specifico, dopo brevi cenni concernenti la

ratio, i propositi e i tra i cara erizzanti la normativa in questione, cercherò di comprendere se e come sia cambiato il sistema di accoglienza degli immigrati in Italia. Mi soffermerò

sul fenomeno dei Centri per i rimpatri (CPR), facendo

un’imprescindibile richiamo ai sogge i che possono, proprio in seguito al c.d. Decreto Salvini, accedere alla rete territoriale dello Sprar e ai loro diri i.

Quest’ultima parte dell’elaborato è quella che trovo più

avvincente in quanto, nonostante un meticoloso e talvolta difficoltoso studio a riguardo, mi ha permesso di confrontarmi in maniera dire a con ciò che sta accadendo nel nostro paese.

Tu o questo in quanto affronterò reali casi giurisprudenziali in materia di iscrizione anagrafica, reddito di ci adinanza e iscrizione al servizio sanitario nazionale per analizzare in che modo stiano lavorando le nostri corti.

E’ proprio grazie al lavoro di ricerca svolto per supportare l’intero elaborato che mi è stato possibile eseguire un confronto tra l’ante e il post decreto a tal punto da andare effe ivamente a capire in che direzione si stia muovendo il nostro paese o chi ne è alla guida.

(3)

LA NORMATIVA EUROPEA SUI

RICHIEDENTI PROTEZIONE

INTERNAZIONALE

CAPITOLO 1

Indice sommario:

1.1

La normativa europea.

1.2

Focus sulla dire iva 33 del 2013.

1.2.1

Scopo,

definizioni

e

ambito

di

applicazione.

1.2.2

La parità di tra amento dei richiedenti

protezione internazionale.

(4)

l’accesso al lavoro e l’autosufficienza dei richiedenti.

1.2.4.

Le disposizioni generali relative alle

condizioni materiali di accoglienza.

1.3

L’a uazione in Italia della Dire iva

accoglienza.

1.1 La normativa europea.

La normativa europea in materia di protezione

internazionale è stata emanata in a uazione dei tra ati

internazionali ed, in particolare, della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. È proprio la Convenzione di Ginevra ad a ribuire, per la prima volta, una definizione di cara ere generale di “rifugiato”, come colui che:

“[...] temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è ci adino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una ci adinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza

(5)

abituale a seguito di siffa i avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra ”. 1

La Convenzione, oltre a determinare lo status giuridico dei rifugiati, stabilisce le misure amministrative riguardanti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli stessi, insieme al principio di non-refoulement , il quale prevede, come sancito dall’articolo 33, che nessuno Stato possa espellere in alcun un modo un rifugiato contro la sua volontà, o rimandarlo ( refouler , appunto) in un territorio in cui il rifugiato tema di essere perseguitato:

“Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche .” 2

La Dire iva 2004/83/CE del 29 Aprile 2004 recante norme minime sull’a ribuzione a ci adini di paesi terzi o

apolidi della qualifica di rifugiato o persona altrimenti

bisognosa, nonché norme minime sul contenuto della 1

Convenzione di Ginevra, Art. 1 A n. 2.

2

(6)

protezione riconosciuta, ha introdo o negli ordinamenti

europei una protezione di cara ere complementare allo status

di rifugiato. La Dire iva si rivolge ad un’ulteriore categoria giuridica, ovvero i ci adini stranieri che non possiedono i requisiti a i ad o enere lo status di rifugiato e che non sono in grado di dimostrare di essere ogge o di a i persecutori, ma che, tu avia, abbiano il timore fondato di subire un grave danno se facessero ritorno nel Paese d’origine:

“ammissibile alla protezione sussidiaria: ci adino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effe ivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di de o Paese ". 3

3

(7)

La Dire iva definisce “danno grave”:

“a) la condanna a morte o all'esecuzione; o

b) la tortura o altra forma di pena o tra amento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di confli o armato interno o internazionale ”. 4

Quest’ultimi possono o enere un permesso per protezione sussidiaria,

“(…) con validità triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti ”. 5

4

Direttiva 2004/83/CE, Art. 15 . 5

(8)

Lo status di rifugiato e le forme di protezione sussidiaria sono riconosciute all’esito dell'istru oria svolta dalle

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione

internazionale: come previsto a livello normativo dell’UE dal c.d. Regolamento Dublino II, lo straniero può richiedere la protezione internazionale nello Stato di primo ingresso che, pertanto, diviene competente ad esaminare la domanda . 6

Oltre allo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, la protezione internazionale comprende un’ulteriore fa ispecie, rappresentata dalla protezione temporanea, disciplinata dalla Dire iva 2001/55/CE.

La protezione temporanea rappresenta una procedura di

cara ere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso

massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati

provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea che

non possono rientrare nel loro Paese d’origine, una tutela immediata e temporanea, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale afflusso 7

6

Camera dei deputati, Servizio Studi, Diritto di asilo e accoglienza dei migranti sul territorio, 5 marzo 2019, p. 1, in https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105104.pdf 7

Servizio Studi del Senato, Protezione temporanea, protezione umanitaria, protezione temporanea per motivi umanitari, n. 80, giugno 2015, pp. 1-2, in

(9)

Il Tra ato di Lisbona (firmato nel 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009) ha previsto nuove disposizioni nel Titolo V Parte III del TFUE. In particolare:

- l’articolo 78 ha a ribuito all’Unione europea il compito di sviluppare una politica comune in materia di asilo, protezione

internazionale, protezione sussidiaria e protezione temporanea,

volta a garantire il rispe o del principio di non-refoulement ; - l’articolo 77 ha disciplinato la gestione delle frontiere esterne; - l’articolo 79 ha previsto una politica comune dell’immigrazione,

“intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo tra amento dei ci adini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tra a degli esseri umani”;

- l’articolo 80 ha stabilito che le politiche dell’Unione relative ai controlli alle frontiere, all’asilo, all’immigrazione siano

“governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario” .

(10)

diri i fondamentali dell’Unione europea lo stesso valore giuridico dei tra ati, comprendendo gli ar . 18 e 19 riguardanti il diri o di asilo ed il divieto di respingimento.

I requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di quello di protezione sussidiaria (ed i rispe ivi contenuti, quali protezione dall’espulsione, diri o al permesso di soggiorno, ecc.) sono a ualmente disciplinati dalla Dire iva 2011/95/UE, la quale ha apportato modifiche sostanziali alla

Dir. 2004/83/CE . Le procedure di riconoscimento della 8

protezione internazionale sono disciplinate, invece, dalla Dire iva 2013/32/UE, la quale ha apportato modifiche

sostanziali alla Dir. 2005/85/CE . Infine, il sistema di 9

accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è

disciplinato dalla Dire iva 2013/33/UE, la quale ha apportato modifiche sostanziali alla Dir. 2003/9/CE . 10

8

Dir. 2004/83/CE del Consiglio UE del 29.4.2004 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Dir. 2011/95/UE del Parlamento UE e del Consiglio UE del 13.12.2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiari della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione).

9

Dir. 2005/85/CE del Consiglio dell’1.12.2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Dir. 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.6.2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione). 10

Dir. 2003/9/CE del Consiglio del 27.1.2003 recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Dir. 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del

(11)

Nell’ordinamento italiano, la Dire iva Procedure

(Dire iva 2013/32/UE) e la Dire iva Accoglienza (Dire iva

2013/33/UE), recanti, rispe ivamente, le procedure di esame delle domande di protezione internazionale e le modalità di accoglienza dei richiedenti, sono state a uate nel nostro ordinamento dal D.lgs. n. 142/2015.

1.2 Focus sulla Dire iva 33 del 2013.

La Dire iva 2013/33/UE (Dire iva Accoglienza) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante

“norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale” ha sostituito la precedente Dire iva 2003/9/CE, recante “norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” . Nonostante risultasse soddisfacente, dalla Relazione sull’applicazione della Dire iva Accoglienza pubblicata

dalla Commissione Europea nel 2007,

“è emerso chiaramente che l’ampio potere discrezionale lasciato dalla Dire iva, in particolare per quanto riguarda l’accesso all’occupazione e all’assistenza sanitaria, il livello e la forma delle condizioni materiali di accoglienza, i diri i di libera circolazione e le esigenze delle persone

26.6.2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

(12)

vulnerabili, contrasta con l’obie ivo di creare condizioni uniformi nel campo delle condizioni di accoglienza” . 11

Nel 2008, al fine di armonizzazione gli standard di

accoglienza negli Stati membri, la Commissione europea ha

formulato una proposta di rifusione della Dire iva sopracitata;

dall’approvazione della proposta, avvenuta solo nel 2013, ha avuto origine la nuova Dire iva Accoglienza.

1.2.1 Scopo, definizioni e ambito di applicazione.

Lo scopo della Dire iva 2013/33/UE è quello di stabilire non più “norme minime” (Dire iva 2003/9/CE), ma norme

comuni che perme ano l’armonizzazione e il miglioramento

delle condizioni relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (Art. 1). Inoltre, nell’Art. 1 viene stabilito che, coerentemente con la legislazione europea in materia di asilo, la Dire iva si rivolga ai richiedenti protezione internazionale e non più ai richiedenti asilo.

11

Commissione delle Comunità Europee, Relazione della commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, Bruxelles, 26 novembre 2007, in

(13)

Per quanto concerne le definizioni contenute nella Dire iva, nell’articolo 2 viene chiarita l’interpretazione delle stesse. In particolare, nell’art. 2 (a) è specificato che l’ambito di applicazione riguardi solo i ci adini di Paesi terzi o apolidi.

Mentre precedentemente il conce o di “familiare” configurava

unicamente il coniuge ed i figli minori del richiedente, l’articolo 2 (c) della Dire iva dispone che siano da considerarsi familiari anche il padre, la madre o un altro individuo adulto responsabile per il richiedente minore e non coniugato. Lo stesso articolo, al contempo, esclude dalla definizione di “familiare” i figli minori sposati e si riferisce solo ai legami già instaurati dal richiedente nel Paese di origine, escludendo così i legami matrimoniali celebrati dopo l’emigrazione. Nell’art. 2 (k)

viene definito il conce o di “persone vulnerabili”, quali

richiedenti che necessitano di “garanzie particolari” di accoglienza. L’art. 21 presenta una lista delle “persone

vulnerabili”, includendo in questa categoria, oltre minori,

minori non accompagnati , disabili, anziani, donne in stato di 12 gravidanza, genitori singoli con figli minori a carico e persone

12

Articolo 2 della Direttiva UE 2001/55/EC3 definisce il minore straniero non accompagnato come -cittadino di un Paese terzo o apolide di età inferiore ai 18 anni che entra nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per lui in base alla legge o agli usi, finché nessuno non ne assuma effettivamente la custodia una persona per esso responsabile, ovvero il minore che è lasciato senza accompagnamento una volta entrato nel territorio degli Stati Membri.

(14)

che hanno subito tra amenti inumani o degradanti come

violenza fisica, sessuale, psicologica o violenza legata

all’orientamento sessuale e all’identità di genere, anche: - le persone vi ime della tra a;

- le persone affe e disturbi psichici o da gravi mala ie; - le vi ime di mutilazioni genitali femminili.

L’ambito di applicazione della Dire iva accoglienza dispone che essa si applichi

“a tu i i ci adini di paesi terzi e agli apolidi che manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel territorio di uno Stato membro, comprese la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale”. 13

L’Art. 3 prevede, inoltre, che le disposizioni e gli

standard di accoglienza contenuti nella Dire iva debbano essere

applicati a tu i i richiedenti protezione internazionale, anche a coloro che si trovano in stru ure di detenzione o in procedura di trasferimento ex Regolamento Dublino.

13

(15)

1.2.2. La parità di tra amento dei richiedenti protezione internazionale.

La parità di tra amento dei richiedenti protezione internazionale costituisce un principio fondamentale e, affinché

sia possibile assicurarla, è doveroso che la Dire iva

Accoglienza, in conformità con la Dire iva Qualifiche 2011/95/UE, venga applicata in tu e le fasi della procedura, anche ai richiedenti protezione sussidiaria. Come denunciato dalla Commissione nella Relazione sull’applicazione della Dire iva 2003/9/CE del novembre 2007 precedentemente citata, in se e Stati membri (tra cui l’Italia) la Dire iva non trova applicazione nei centri di permanenza temporanea e per il

tra enimento, previsto nella Dire iva come un provvedimento

straordinario, non vengono rispe ati gli standard imposti dalla

Dire iva, evidenziando così una disparità nell’applicazione della misura:

“Tu i gli Stati membri prevedono il tra enimento per vari motivi, dalle circostanze eccezionali (Germania) al tra enimento di tu i i richiedenti asilo entrati illegalmente nel territorio dello Stato membro, salvo quelli aventi esigenze particolari (Malta). Analogamente, la

(16)

durata del tra enimento varia da 7 giorni (Portogallo) a 12 mesi (Malta e Ungheria), o può addiri ura essere a tempo indeterminato (Regno Unito e Finlandia).

Tu avia, dato che ai sensi della dire iva il tra enimento costituisce un’eccezione alla regola generale della libera circolazione, cui si può fare ricorso solo “ove risultasse necessario”, il tra enimento automatico senza valutazione della situazione della persona interessata è contrario alla dire iva.

Inoltre, salvo nei casi debitamente giustificati (ad esempio per motivi di ordine pubblico), una durata del tra enimento che impedisce ai richiedenti asilo in stato di tra enimento di beneficiare dei diri i garantiti dalla dire iva è contraria alle disposizioni della medesima.” 14

La Dire iva 2013/33/UE disciplina le norme minime sul

tra enimento negli articoli 8, 9, 10 e 11.

Il primo comma dell’Art. 8 della nuova Dire iva impone

agli Stati membri il divieto di tra enere una persona sulla sola base della presentazione della domanda di asilo, poiché tale

14

Commissione delle Comunità Europee, Relazione della commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, Bruxelles, 26 novembre 2007, in

(17)

scelta deve essere valutata caso per caso in base alla situazione

individuale del richiedente ed a uata solo quando non risulti

possibile l’applicazione di misure alternative e meno coercitive. Vengono, quindi, specificati i casi eccezionali in cui si può disporre il tra enimento di un richiedente, ovvero:

- per verificarne l’identità o la ci adinanza;

- per determinare gli elementi su cui si basa la sua domanda di protezione internazionale, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;

- per valutare il diri o del richiedente ad accedere al territorio; - nei casi in cui il richiedente è tra enuto nell’ambito di una procedura di rimpatrio rientrante so o la Dire iva 2008/115/CE e vi siano fondati motivi per ritenere che la finalità della domanda di protezione internazionale sia solo quella di

ritardare o impedire l’esecuzione del provvedimento di

rimpatrio;

- per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;

- nei casi previsti dall’art. 28 del Reg. UE n. 604 del 2013 (Regolamento di Dublino), che prevede il tra enimento ai fini dei trasferimenti imposti dal Regolamento stesso.

Il quarto comma dell’articolo 8 presenta misure alternative alla detenzione “come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle

(18)

autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo assegnato”.

L’art. 9 è dedicato alle garanzie che devono essere riconosciute ai richiedenti tra enuti; in particolare, il primo comma stabilisce che “un richiedente è tra enuto solo per un periodo il più breve possibile” e che il tra enimento debba essere disposto da un’autorità giurisdizionale o amministrativa. Il secondo ed il terzo comma prevedono le regole per la notifica ed il controllo giurisdizionale dei provvedimenti di

tra enimento. Quando il tra enimento è disposto dall’autorità

amministrativa, deve essere consentita “una rapida verifica in sede giudiziaria, d’ufficio e/o su domanda del richiedente, della legi imità del tra enimento” . Inoltre, i provvedimenti di tra enimento devono essere riesaminati dall’autorità giurisdizionale a intervalli regolari “d’ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di tra enimento prolungati”.

Il quarto comma dell’Art. 9 dispone che, al fine di conoscere i motivi del tra enimento, è necessario informare i richiedenti tra enuti per iscri o e “in una lingua che essi

comprendono o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile”.

(19)

le disposizioni riguardo l’assistenza legale in fase di ricorso contro i provvedimenti di tra enimento:

- il sesto comma sancisce che “gli Stati membri provvedono

affinché i richiedenti abbiano accesso gratuito all’assistenza e alla rappresentanza legali” , e devono garantire al richiedente l’assistenza legale da parte di “ persone adeguatamente qualificate,

autorizzate o riconosciute ai sensi del diri o nazionale”.

Gli Stati membri possono comunque limitare l’assistenza legale nelle spese e nel tempo, coerentemente con le condizioni

previste al comma se e, in quanto l’assistenza e la

rappresentanza legale vengono fornite soltanto a coloro che non dispongono delle risorse necessarie.

Il comma o o dispone, inoltre, che:

- si possano disporre limiti monetari alla prestazione dell’assistenza e rappresentanza legale;

- il tra amento relativo ad onorari e spese non sia più favorevole di quello offerto ai propri ci adini con riguardo all’assistenza legale.

Infine, il nono comma prevede che gli Stati possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese per l’assistenza legale gratuita se “vi sia stato un considerevole

(20)

se “la decisione di accordare tali prestazioni è stata ado ata in base a informazioni false fornite dal richiedente”.

L’Art. 10 è dedicato alle disposizioni che riguardano le condizioni del tra enimento e prevede la possibilità per i richiedenti asilo, solitamente tra enuti in appositi centri di detenzione, di essere inseriti in istituti penitenziari ordinari qualora lo Stato ne “sia obbligato” , ammesso che “siano applicate

le condizioni di tra enimento previste dalla presente dire iva” . In questo caso, “ per quanto possibile” , i richiedenti protezione internazionale devono essere tenuti separati dai detenuti ordinari e dai ci adini di paesi terzi non richiedenti asilo. Il secondo comma dell’Art. 10 stabilisce che i richiedenti debbano avere accesso a spazi aperti, mentre il terzo e il quarto comma prevedono la possibilità per i familiari, i consulenti legali, i rappresentanti dell’UNHCR o di altre organizzazioni ad essa

collegate di comunicare con il richiedente tra enuto, in

condizioni che rispe ino il diri o alla riservatezza e ad eccezione di casi legati all’ordine pubblico. Infine, il quinto comma stabilisce l’obbligo di informare i richiedenti tra enuti riguardo alle “norme vigenti nel centro di tra enimento e ai loro diri i e obblighi“ salvo “in casi debitamente giustificati e per un periodo ragionevole di durata più breve possibile” .

(21)

L’Art. 11 è volto a definire i casi di tra enimento delle persone considerate “vulnerabili” e di richiedenti con esigenze particolari.

Come stabilito dal primo comma dell’articolo, la salute, anche mentale, dei richiedenti deve costituire la preoccupazione principale dello Stato membro, il quale è obbligato a svolgere controlli periodici e a fornire sostegno adeguato al richiedente.

Pur non vietando la detenzione dei minori, il secondo comma dell’articolo 11 prevede che essi vengano tra enuti solo: - in ultima istanza;

- nel caso in cui non sia possibile applicare misure alternative meno coercitive;

- per un periodo più breve possibile;

- nell’a esa che essi siano rilasciati e vengano ospitati in alloggi idonei.

Nei casi di tra enimento dei minori non accompagnati,

il terzo comma prevede che essi siano tra enuti solo in circostanze eccezionali, per il più breve periodo di tempo possibile e in nessun caso in istituti penitenziari. Inoltre, al minore non accompagnato deve essere garantita un alloggio separato da quello degli adulti, in istituti idonei e dotati di

(22)

personale qualificato capace di soddisfare le sue esigenze. Con lo scopo di difendere il nucleo familiare, il quarto comma stabilisce che le famiglie tra enute siano ospitate in una stru ura separata che ne tuteli l’unità. Infine, il quinto comma dell’articolo 11 pone a enzione al diri o delle richiedenti tra enute, alle quali lo Stato deve garantire una sistemazione in stru ure femminili separate dai richiedenti uomini.

Alcune di queste disposizioni possono essere abrogate se i richiedenti sono tra enuti in un luogo di frontiera o in una zona di transito.

1.2.3 Le disposizioni de ate per favorire l’accesso al lavoro e l’autosufficienza dei richiedenti.

L’Art. 15 della Dire iva interviene sul tema dell’accesso al lavoro per i richiedenti, indispensabile al fine di favorire la loro autosufficienza e ridurre le divergenze esistenti tra gli Stati membri, e dispone che gli Stati membri lo garantiscano al massimo entro nove mesi dalla data di presentazione della

domanda di protezione internazionale (e non più dodici mesi

(23)

del lavoro non viene revocato durante i procedimenti di ricorso, tranne nei casi in cui la decisione dell’autorità non abbia effe o sospensivo.

Inoltre, gli Stati possono autorizzare l’accesso dei richiedenti alla formazione professionale, esclusi i casi in cui essa rientri in un contra o di lavoro subordinato.

1.2.4 Le disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza.

L’art. 17 ed i seguenti della Dire iva 2013/33/UE si occupano delle disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e ribadiscono il diri o del richiedente all’accoglienza dal momento in cui manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale.

In particolare, l’articolo 17 dispone che “gli Stati membri

provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale” , con riguardo

specifico alle persone “vulnerabili” o in stato di tra enimento.

La concessione delle condizioni materiali d’accoglienza e

(24)

dispongono di mezzi sufficienti a garantire loro un’adeguata qualità della vita o ad assicurare il sostentamento, mentre

coloro che dispongono di sufficienti risorse possono essere

obbligati a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza.

Le condizioni materiali di accoglienza sono fornite in forma di sussidi economici, bonus o entrambi, ed il loro ammontare è fissato sulla base del livello stabilito dallo Stato membro, secondo la legge.

Nel caso in cui le condizioni siano parzialmente fornite in natura, gli Stati possono accordare ai richiedenti tra amenti meno favorevoli rispe o a quelli riconosciuti ai propri ci adini. L’art. 18 della Dire iva dispone che, nei casi in cui l’alloggio non sia sostituito da un sussidio economico, esso possa essere di tre tipologie:

- centri di accoglienza;

- case private, appartamenti, alberghi o altre stru ure;

- “un locale utilizzato per alloggiare i richiedenti” , previsto solo per

le procedure delle domande presentate alla frontiera o in zone di transito.

Per quanto concerne le sistemazioni dei richiedenti nei

(25)

di genere e d’età dei richiedenti. I richiedenti minori o adulti

vulnerabili, i quali necessitano di particolare assistenza,

devono possibilmente essere alloggiati insieme ai familiari

responsabili residenti sul territorio nazionale.

Come sancito dal comma qua ro dell’Art. 18, gli Stati devono ado are le misure necessarie a “prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie, all’interno dei locali e dei centri di accoglienza” e perme ere il trasferimento dei richiedenti da una stru ura ad un’altra solo se essi sono ritenuti necessari.

Per quanto riguarda la gestione dei centri di accoglienza, la Dire iva stabilisce che venga fornita una formazione adeguata agli operatori e che essi siano sogge i alle norme in materia di riservatezza previste dal diri o nazionale.

Le regole sopracitate possono essere derogate solo in due circostanze per un periodo di durata più breve possibile, ovvero in fase di valutazione delle esigenze specifiche del richiedente o se la capacità di alloggio sia temporaneamente esaurita. Nonostante la deroga, le condizioni di accoglienza offerte devono comunque soddisfare le “esigenze essenziali”.

L’art. 19 disciplina l’assistenza sanitaria e prevede che i richiedenti debbano ricevere l’assistenza sanitaria necessaria,

(26)

quindi le prestazioni di pronto soccorso ed il tra amento essenziale delle mala ie e di gravi disturbi psichici e, nel caso di richiedenti con esigenze particolari, stabilisce anche che debba essere fornita loro la necessaria assistenza medica.

La Dire iva 2013/33/UE prevede la possibilità per gli Stati membri di predisporre o mantenere in vigore tutele più

favorevoli rispe o a quelle fissate dagli standard minimi.

Questa possibilità implica che le condizioni di accoglienza nei diversi Stati siano alquanto diversificate, nonostante lo scopo della Dire iva sia proprio quello di raggiungere un certo grado di armonizzazione.

1.3 L’a uazione in Italia della Dire iva accoglienza.

Il 30 se embre 2015 è entrato in vigore in Italia il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, di a uazione della Dire iva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della

revoca dello status di protezione internazionale e della

Dire iva 2013/33/UE sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Il decreto in a uazione delle due dire ive UE si compone di due parti:

(27)

- la prima modifica in parte la procedura di esame delle domande e la disciplina dei ricorsi giurisdizionali;

- la seconda parte riforma la disciplina del sistema di

accoglienza del richiedente protezione internazionale, inclusi i

casi di tra enimento.

Per quanto a iene al recepimento della Dire iva 2013/32/UE, dall’Art. 26 all’Art. 32 del D.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 vengono stabilite le cara eristiche della procedura di esame della domanda di protezione internazionale, di

competenza delle Commissioni territoriali e propedeutica

all’avvio della procedura a a a determinare lo Stato

competente ed il rilascio del titolo di soggiorno o dell’a estato nel caso in cui il richiedente sia stato inviato in un centro di accoglienza o in un centro di tra enimento . 15

Una questione fondamentale è rappresentata dall’informazione, in quanto ogni richiedente ne ha diri o in fase di esame della domanda. Essa riguarda le regole del centro di accoglienza, insieme con i diri i ed i doveri del richiedente e

può avvenire tramite un opuscolo, reda o dalla Commissione

nazionale, in una lingua comprensibile al richiedente stesso. L’art. 12 del D.lgs. 18 agosto 2015 prevede che il

15

Petrovic N., Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d'asilo in Italia, Franco Angeli, Milano, 2016, p. 95.

(28)

colloquio con la Commissione territoriale possa non essere sostenuto dal richiedente nei casi in cui essa disponga già di

elementi sufficienti per procedere all’esame della domanda o

nei casi in cui il richiedente non sia in grado di sostenere il colloquio. Nello specifico, possono non sostenere il colloquio i richiedenti che provengono dai Paesi elencati dalla Commissione nazionale in una lista che riporta gli Stati in cui sono presenti violazioni dei diri i umani o confli i armati. Ai richiedenti provenienti da questi Paesi viene riconosciuta d’ufficio la protezione sussidiaria, ammesso che il richiedente stesso non richieda di poter essere ascoltato per o enere l’asilo politico.

L’Art. 13 stabilisce la modalità di svolgimento del colloquio, durante il quale ogni richiedente ha il diri o di presentare tu i gli elementi volti a rendere fondata la propria domanda. Nei casi di colloquio per i richiedenti minori, è previsto che esso venga condo o da personale qualificato ed in presenza di un genitore o di personale di sostegno (salvo i casi in cui la Commissione disponga di ascoltare nuovamente il minore senza la presenza dei sogge i sopracitati).

L’Art. 14 stabilisce che venga reda o un verbale del

(29)

richiedente al fine di poter essere utilizzato in sede di ricorso giurisdizionale, congiuntamente alle registrazioni audio.

L’Art. 23-bis prevede una sospensione della richiesta da

parte della Commissione nei casi in cui il richiedente si allontani volontariamente dal centro di accoglienza o si so ragga alle misure di tra enimento prima di aver sostenuto il colloquio. In seguito alla sospensione, l’esame della domanda può essere ria ivato entro dodici mesi, trascorsi i quali la domanda si estingue o viene reiterata se la ria ivazione è tardiva.

L’Art. 28 stabilisce le priorità nell’esame delle domande, a ribuendo la precedenza a quelle presentate da minori e da richiedenti protezione internazionale provenienti dai Paesi

elencati dalla Commissione nazionale. A questi si aggiungono

le domande chiaramente infondate o presentate da richiedenti

in stato di tra enimento per aver eluso i controlli alla frontiera, per essere in una situazione di soggiorno irregolare o per aver subito un provvedimento di espulsione o respingimento. In questi casi, le tempistiche previste per l’esame sono di se e giorni per il colloquio e di due giorni per la decisione finale, termini che possono essere prolungati al fine di garantire un esame più adeguato e completo.

(30)

Al termine dell’esame, la Commissione può: - riconoscere lo status di rifugiato;

- riconoscere la protezione sussidiaria;

- rilasciare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nel caso in cui non venga riconosciuta la protezione internazionale ma vi siano motivi di cara ere umanitario; - negare la protezione internazionale; ciò può avvenire in

mancanza di requisiti sufficienti, a causa di una già

riconosciuta protezione internazionale da parte di uno Stato contraente la Convenzione di Ginevra, o nei casi in cui la domanda sia stata reiterata senza fornire ulteriori elementi.

Nel caso in cui venga negata la protezione internazionale, l’Art. 27 prevede le modalità di impugnazione per il ricorso giurisdizionale, il quale può essere presentato presso il Tribunale che ha sede nella Corte d’appello della Commissione che ha negato la protezione internazionale.

Nei casi di ricorso, il giudice può:

- chiedere di acquisire le informazioni riguardanti il Paese di origine del richiedente, il verbale del colloquio sostenuto dallo stesso, insieme con le registrazioni audio ed i referti medici che accertino le persecuzioni e i danni subiti;

(31)

culturale, religioso, di genere o dei minori.

La procedura di ricorso è espletata in trenta giorni e sospende i provvedimenti di espulsione, perme endo così al richiedente di rimanere sul territorio dello Stato in qualità di richiedente protezione internazionale per tu a la durata del procedimento. A seguito di una pronuncia affermativa da parte della Commissione, la Questura rilascia al richiedente, al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale, un permesso

di soggiorno di durata quinquennale, rinnovabile, che perme e

al richiedente di acquisire una serie di diri i, quali l’accesso all’istruzione, allo svolgimento di un’a ività lavorativa e al pubblico impiego, l’iscrizione al SSN, l’accesso alle prestazioni erogate dall’INPS e quello all’assegno di maternità . 16

Il 12 gennaio 2015 è stato ado ato il Decreto Procedure (D.P.R. 21/2015), il quale ha introdo o : 17

- l’estensione della domanda di protezione internazionale dai genitori ai figli;

- l’estensione della durata del permesso di soggiorno per motivi umanitari da un anno a due anni;

- la decisione circa la domanda deve essere basata su

16

Suprano A., Il sistema di accoglienza in Italia. Un cammino verso l'integrazione?, «L'altro diritto», 2016, in http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asilo/suprano/

17

ANCI, Caritas italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio centrale SPRAR, UNHCR, Rapporto sulla protezione internazionale in Italia nel 2016, p. 65.

(32)

motivazioni di fa o e di diri o ed è necessario indicare le informazioni circa il Paese di provenienza del richiedente, gli eventuali mezzi e termini di impugnazione. La decisione deve essere ado ata entro trenta giorni dalla data del colloquio e il

permesso di soggiorno deve essere rinnovato fino alla fine della

procedura.

Per quanto concerne il recepimento della Dire iva

33/2013/UE, l’Art. 6 del D.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 introduce

alcune importanti modifiche riguardo il tra enimento del

richiedente protezione internazionale. In particolare, esso prevede alcuni casi in cui è possibile derogare il principio

generale contenuto della Dire iva comunitaria, e stabilisce che,

nell’ordinamento italiano, sia possibile tra enere il richiedente se:

- egli rientra nella fa ispecie prevista dall’art. 1F della Convenzione di Ginevra;

- egli rappresenta una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. In questo caso, oltre all’appartenenza ad un'organizzazione terroristica, viene valutata la presenza di eventuali condanne per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, allo sfru amento della

(33)

prostituzione e a quello minorile (art. 380 commi 1 e 2, CPP); - si ritiene che il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale con il fine unico di posticipare o ostacolare l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento già emanati;

- è concreto il rischio di fuga del richiedente, il quale ha tentato di so rarsi a provvedimenti di espulsione o respingimento, è irregolare oppure si è allontanato volontariamente e senza alcuna motivazione dalla stru ura di accoglienza;

A prescindere da questi casi eccezionali, il tra enimento del richiedente protezione internazionale non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili per sessanta giorni se la domanda è stata presentata in pendenza di un provvedimento già a ivo. L’Art. 6 prevede, inoltre, che nel caso in cui il richiedente tra enuto esprima la volontà di essere rimpatriato,

il provvedimento di espulsione viene ado ato immediatamente

e la domanda decade automaticamente . 18

L’Art. 7 disciplina le condizioni di tra enimento, sancendo che:

- venga assicurata al richiedente tra enuto la necessaria assistenza;

- il tra enimento si volga nel totale rispe o della dignità

18

(34)

umana e delle differenze di genere, fornendo alloggi separati per uomini e donne;

- si cerchi il più possibile di salvaguardare il nucleo familiare; - il richiedente possa usufruire di spazi aperti.

Nei centri di tra enimento, è previsto il diri o per i richiedenti di sostenere colloqui individuali con familiari, avvocati, rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di

protezione internazionale culto, rappresentanti dell’UNHCR o

di altri enti che operano per conto di essa, ai quali è garantito l’accesso alle stru ure ad eccezione che non venga disposta una limitazione per motivi di sicurezza.

Un’altra garanzia prevista dall’Art. 7 riguarda la verifica

periodica che deve essere effe uata nei centri di tra enimento

al fine di provare la presenza dei sogge i vulnerabili o che, a

causa delle loro condizioni sanitarie e psichiche, siano

incompatibili con la misura del tra enimento . Affinché 19

vengano rispe ate le loro esigenze particolari, quali l’accesso a cure mediche e psicologiche appropriate e l’inserimento in stru ure in cui siano presenti i loro parenti, è necessario che la presenza di sogge i vulnerabili sia notificata alla prefe ura presso cui è insediata la Commissione territoriale che valuta l’esame della domanda di protezione internazionale.

19

(35)

L’Art. 18 disciplina la questione dei minori richiedenti, ai quali devono essere garantite condizioni di vita adeguate, benessere, sviluppo sociale e l’alloggio insieme ai genitori o all’adulto legalmente responsabile, se non il ricongiungimento con familiari residenti in un altro Stato membro, disposto dalla Commissione territoriale.

I minori non accompagnati, secondo quanto disposto dall’Art. 19 del decreto, possono alloggiare in stru ure governative di prima accoglienza per un periodo massimo di sessanta giorni, durante i quali ne viene accertata l’identità e l’età. I minori non accompagnati hanno il diri o di sostenere colloqui psicologi dell’età evolutiva e mediatori culturali, figure che si occupano di conoscere la storia personale del minore, i motivi che lo hanno costre o ad emigrare ed i suoi proge i futuri.

Superati i sessanta giorni, il minore non accompagnato viene accolto in un centro SPRAR e mai in un CIE.

Il 7 aprile 2017 è stata pubblicata, sulla Gazze a Ufficiale n. 93, la legge n. 47 recante ”Disposizioni in materia di misure

di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, la quale

sancisce il divieto di respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati, stabilendo che “in nessun caso può

(36)

disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati” .

La nuova legge prevede, inoltre, che quando debba

essere disposta l’espulsione di un minore straniero, il

provvedimento potrà essere ado ato dal Tribunale per i minori

“a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore” .

(37)

IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

ITALIANO

PRIMA DEL DECRETO SALVINI

CAPITOLO 2

Indice sommario:

1

Premessa

2

La prima accoglienza.

3

Gli SPRAR.

3.1

Che cosa sono e come funzionano.

4.I

CAS.5. Critiche all’approccio e al sistema

(38)

1. Premessa

Fin dai tempi più remoti, gli Italiani siano stati emigranti e dalla seconda metà dell’O ocento protagonisti di una vera e propria emigrazione di massa spinta dalla necessità di trovare fortuna altrove.

Di migrazioni, in realtà, si parla già dopo il Medioevo in seguito a crisi agrarie e spostamenti dalle campagne alle ci à.

Problematiche politiche, religiose e culturali sono state

le motivazioni principali che hanno provocato grandi ondate di

migrazioni in molti periodi storici.

Il XIX secolo è stato il periodo che ha visto la penisola italiana teatro di un intenso esodo da parte della popolazione italiana verso nuovi continenti.

Nell’ultimo secolo, invece, si è assistito ad un’inversione di tendenza: il nostro Paese è diventato un punto di approdo per numerose popolazioni di migranti, anche per le

(39)

cara eristiche geografiche che hanno favorito l’affermarsi ed il proliferare di questo fenomeno . 20

“La nostra penisola, avendo conosciuto i fenomeni di emigrazione e immigrazione, è l’esempio evidente di come la storia sia da sempre cara erizzata dalla ciclicità, che deve però trovare un piano d’azione serio ed efficiente per affrontare quella che, oggi, è diventata una vera e propria emergenza umanitaria e territoriale 21 ”.

L’Italia è la meta favorita da raggiungere per trovare il benessere, infa i, molti extracomunitari vogliono fuggire dalle guerre o da condizioni di povertà dei loro Paesi, e partono perché sperano di trovare una situazione di benessere,

purtroppo, non è veramente questo ciò che trovano una volta

qui.

Le persone migranti intraprendono il loro lungo e

difficoltoso perché sperano in una vita migliore ma una volta

giunti qui si verifica una delusione delle aspe ative, contraddizioni tra sogno e realtà, che producono già dal primo impa o disorientamento (con ripercussioni psico-fisiche,

20

www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/febbraio/comunic-immigr-1.pdf 21

(40)

resistenze psicologiche nel riuscire a comprendere la realtà con la quale si viene in conta o).

La crisi di tipo economico che sta investendo gran parte dell’Europa - e l’Italia non è esente - non rende facile lo sviluppo; inoltre il numero sempre crescente di immigrati non rendono disponibili posti di lavoro che sono trasformati in forme di lavoro nero, non sicuro e so opagato; oppure sono preda di organizzazioni criminali . 22

La situazione dei ci adini di Stati terzi in Italia è davvero dura perché oltre ad avere problemi di tipo economico, sono sogge i a forme di emarginazione sociale e ingiustizie non poco indifferenti.

Negli ultimi anni è sorta una nuova problematica da parte dello Stato, stimare il numero di immigrati in entrata, ma non avendo controllo sulle frontiere, il problema si sta trasformando in una questione di emergenza mondiale, così

come vedremo non è stato agevole approntare un adeguato

sistema di accoglienza.

Nei primi anni novanta si è assistito a profondi

22

(41)

cambiamenti nella presenza e negli arrivi degli immigrati, nonché nella provenienza degli stessi . 23

Nel 1990, si registrava la presenza in territorio italiano di 781.138 ci adini stranieri. Per quanto concerne il Paese di

provenienza, quella marocchina era la comunità prevalente,

con una presenza che ruotava a orno agli 80.594.

In quegli anni già si rilevava una presenza multietnica in Italia, tant’è che, oltre alla nazionalità marocchina, erano numerosi gli immigrati provenienti da Stati Uniti, Tunisia,

Germania, Filippine, ex Jugoslavia, Gran Bretagna, Senegal,

Francia, Grecia, Egi o, Svizzera, Cina, Polonia, Iran.

I citati Paesi, in ordine decrescente dal primo all’ultimo, all’epoca costituivano il 61,2% delle presenze complessive di stranieri in Italia . 24

Gli anni novanta erano anni in fermento per il fenomeno migratorio e, nel 1994, furono profondi i mutamenti che si registrarono e che portarono all’affermazione di tendenze migratorie differenti.

23

www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/febbraio/comunic-immigr-1.pdf 24

(42)

Innanzitu o la presenza di migranti che si contavano era fortemente aumentata rispe o al 1990, e le stime si aggiravano a orno ai 922.706 persone.

Le quindici comunità con il maggior numero di

presenze erano, nell'ordine: Marocco, ex Jugoslavia, Stati Uniti, Tunisia, Filippine, Germania, Albania, Gran Bretagna, Francia, Senegal, Egi o, Romania, Brasile, Cina, Polonia . 25

Tra le variazioni più significative, in primo luogo

spiccava il forte aumento delle presenze provenienti dai Paesi

dell'ex Jugoslavia , colpita dal sanguinoso confli o, e che, 26 verosimilmente ha spinto la popolazione ad emigrare in altri

Paesi per sfuggirvi e salvarsi. Le presenza di migranti

appartenenti a tali Paesi si triplicò, passandosi da 30.000 presenze. alle quasi 90.000 presenze, con una variazione del 196,95% . 27

Anche la presenza della popolazione albanese subisce una profonda sferzata, passando dal 2.034 persone a 31.926, anni in cui le coste italiane, precisamente quelle salentine, vennero quasi prese d’assalto da sbarchi di massa. Nel 1998 la comunità straniera era costituita da circa 1.250.214 persone ed

25

AA. VV., Immigrazione. Dossier Statistico '95, Caritas di Roma, Anterem, Roma 1995. 26

www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/febbraio/comunic-immigr-1.pdf 27

(43)

era così suddivisa: al primo posto rimaneva stabilmente la comunità marocchina, seguita da Albania, Filippine, ex Jugoslavia, Stati Uniti,Tunisia, Germania, Cina, Romania, Senegal, Sri Lanka, Francia, Polonia, Egi o, Gran Bretagna.

Nel 2008, i primi 15 Paesi per provenienza sono stati: Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine, Tunisia,

Polonia, India, Moldova, Macedonia, Ecuador, Perù, Egi o, Sri

Lanka.

Il totale dei ci adini stranieri residenti a fine 2008 era di 3.891.295 . 28

In tempi più recenti, stando ai dati rilevati da Unhcr, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2017 sono sbarcate in Italia 119.247 persone.

La provenienza può essere così descri a: Nigeria (16% degli arrivi, circa 18 mila persone), Guinea, Costa d’Avorio e Bangladesh (tu i tra l’8 e il 9% degli arrivi, circa 9-10 mila

persone a paese). Seguono Mali, Eritrea, Sudan, Tunisia,

Marocco, Senegal, Gambia.

Per quanto riguarda il sesso, si registra una maggiore presenza e arrivo di migranti di sesso maschile, per una percentuale pari al 74%, con un considerevole numero di minori non accompagnati, che totalizzano il 14,5% degli arrivi.

28

(44)

Sopra u o la Sicilia è stata teatro di sbarchi, con 60% circa, a seguire Calabria (20% circa), Campania, Puglia e Sardegna . 29

2. Il sistema italiano di accoglienza: cenni introdu ivi.

Il sistema di accoglienza per i richiedenti asilo e i 30

29

https://www.lenius.it/migranti-2017/ 30

Il diritto di asilo politico trova il suo appiglio normativo primario ed esplicito all’art. 10 della

Costituzione italiana (del 1948), precisamente, nelle disposizioni di cui al secondo e terzo comma, laddove è statuito espressamente che “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. “L’enunciazione in termini così puntuali dell’istituto in questione, infatti, si radica storicamente nell’esperienza vissuta durante il ventennio fascista dai Costituenti, molti dei quali avevano dovuto intraprendere personalmente la dura via dell’esilio ed erano pertanto ben determinati, al momento di redigere la nuova Carta costituzionale democratica, a prospettare una forma di accoglienza in Italia per quegli stranieri che avessero patito nel loro paese di origine una situazione di illibertà”. A più riprese, la stessa Corte Costituzionale ha chiarito come lo stesso sia da ricomprendere nell’alveo dei diritti inalienabili della persona umana e non è casuale la circostanza che la sedes prescelta sia quella propria dei c.d. diritti fondamentali che regge l’impianto giuridico del sistema italiano. Secondo lo Stato Italiano dunque, può presentare domanda di asilo ciascun individuo a cui sia impedito, nel paese d'origine, l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. La disposizione predetta contenuta nella Costituzione, sembra che non abbia precedenti in altre Carte fondamentali , ed è la prova di come già al tempo della sua stesura, i padri costituenti avessero fra le loro priorità i diritti fondamentali dell’uomo, riconoscendo la supremazia della persona umana .Nella prospettiva dei Costituenti vi era la necessità di accordare maggior tutela alla persona, sicché non può ritenersi una svista, quella di aver inserito fra i diritti fondamentali il diritto d’asilo, ma frutto di una ponderata e consapevole scelta, dettata anche dal fatto che i Costituenti avessero vissuto il regime fascista e durante la guerra, e quindi ne comprendevano l’importanza del valore e della necessità del suo più ampio riconoscimento sotto ogni profilo. Il diritto di asilo di cui all’art. 10 cost. deve essere inteso quale diritto soggettivo dello straniero, al quale nel suo Paese sia effettivamente impedito l’esercizio anche di una sola delle libertà garantite dalla Costituzione

Riferimenti

Documenti correlati

Angelo Malandrino presidente della Commissione Nazionale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale 11.30 Novità in materia dei mezzi di impugnazione: ricorso

Venerdì 25/06/2012 (h. 14.00 – 18.00) La procedura amministrativa di riconoscimento dello Status di Protezione Internazionale innanzi alla Commissione- Relatore

Bando di gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (Siproimi) nel comune di Trieste. SEZIONE

Il principio di non-refoulement è sancito dall’articolo 33 della Convenzione del 1951, secondo il quale Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere

Dopo aver cantato quale è il vero Amore, quale è la potenza e quali sono gli effetti del vero Amore, col sonetto Contra Cupido Campanella condanna l’Amore della mitolo- gia

Il team prima di iniziare l’implementazione della consegna infermieristica svolta a bordo letto del paziente, ha svolto una revisione della letteratura con la domanda

Biasca nel 1998 su “L’influenza sugli indici delle risorse umane di un programma del benessere all’Ospedale Regionale di Lugano, l’analisi dello studio “Le conoscenze e le