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“REATI OFFENSIVI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E IL COMPORTAMENTO IMPRUDENTE DEL LAVORATORE”.

2. Gli illeciti dei lavoratori.

A questo punto, della trattazione, occorre accennare brevemente a un tema di fondamentale importanza, che sarà specificato nelle pagine successive: cioè la responsabilità dei lavoratori alla luce del T.U.S., nello specifico andando ad analizzare quello che viene prescritto all' interno dell' articolo 20, d.lgs. 81/2008, prima di andare ad evidenziare e dare un contorno più nitido agli altri protagonisti del T.U.S, titolari di una posizione di garanzia.

opportuno tracciare i confini della responsabilità dei lavoratori cosi' come delineata dallo stesso T.U.S.Il lavoratore, che l' articolo 2 d. lgs. 81/2008 definisce in modo innovativo con taglio funzionalistico rispetto all' organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato181, assume

tradizionalmente rilievo sotto il duplice profilo di oggetto della predetta tutela e di soggetto tenuto ad attuarla. Il lavoratore, pur essendo il centro unitario dei beni protetti dalla normativa antinfortunistica182, è tenuto anche, ciò in base all'

articolo 20, comma 1, d. lgs. 81/2008 a << prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro>>, nonché è obbligato a rispettare tutta una serie di prescrizioni, secondo i commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Nel novero delle “altre persone”, sopra menzionate sono compresi non solo i lavoratori, ma anche i terzi che per qualsiasi motivo si “ trovino sul luogo di lavoro”.183

181 Cfr. P. Soprani, Il << TU sicurezza>>: novità, obblighi, responsabilità, sanzioni, in ISL, 2008,238.

182 Cfr. P. Rausei, Il sistema sanzionatorio nel Testo Unico, in ISL, 2008, 298.

183 Sul punto, va rilevato che la giurisprudenza abbia reiteramente affermato che le norme antinfortunistiche sono poste a tutela sia dei lavoratori, sia di chiunque sia presente nel' ambiente lavoratoivo: Cass. Pen. Sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351, Stasi ed altro, in Giuda dir., 2006, 20; Cass. Pen., sez. IV, 8 novembre 2005, n. 14175, Zucchiati, in Riv. Pen., 2007, 226 ss; Cass. Pen., sez IV, 1 luglio 2009, n. 37840, Vecchi, in Ced. rv. 245274.

Talvolta si è precisato che le norme antinfortunistiche sono poste a tutela non di qualsiasi terzo, ma di coloro che versino in situazione analoga a quella dei lavoratori che si trovino sul

Oltre al citato articolo 20, nel d. lgs. 8172008 vi sono numerose norme che prevedono per i lavoratori specifici obblighi e divieti e le violazioni di alcuni di essi sono penalmente sanzionate.

Come nel caso dell' articolo 21 d. lgs. 81/2008, in cui vengono introdotti una serie di obblighi a carico dei componenti dell' impresa familiare, dei lavoratori autonomi, dei coltivatori diretti, dei soci di società semplici operanti nel settore agricolo, degli artigiani e dei piccoli commercianti.

Una prima di norma di riferimento è l' articolo 59 d. lgs. 8172008, recante la rubrica << Sanzioni per i lavoratori>>, la quale prevede al comma 1, dei reati contravvenzionali e al comma 2, un illecito amministrativo.

I soggetti attivi sono i lavoratori, cosi' come evidenziato dallo stesso articolo 20, lettera a, d. lgs. 81/2008.

Gli obblighi penalmente sanzionati sono previsti sia dall' articolo 20, comma 2, lett. B,c,d,e,f,g,h,i,d. Lgs 81/2008, sia dell' articolo 43, comma 3, primo periodo, T.U.S.

L' illecito amministrativo previsto dall' articolo 50, comma 2, d. lgs. 81/2008 è invece integrato dalla violazione dell' obbligo di esibizione della tessera di riconoscimento di cui all' articolo 20, comma 3, d. lgs. 81/2008.

luogo di lavoro per una qualunque ragione a questo connessa: cfr. Cass. Pen., sez. IV, 27 settembre 1995, Bardelli, in Cass. Pen., 1997, 2223; Cass. Pen., sez. IV, 5 gennaio 1999, n. 7924, Caldarelli, ivi, 2000, 2099.

Ricordiamo, come gli illeciti sono punibili sia a titolo di colpa che di dolo. I predetti reati contravvenzionali sono sanzionati, a differenza, con pena alternativa, per cui sono estinguibili sia ex articolo 301 d. lgs. 81/2008 sia ex articolo 162-bis codice penale.

Atteso che l' articolo 59, comma 1, d. lgs. 81/2008 si pone sostanzialmente in linea di continuità con la normativa previgente, pare opportuno richiamare i principali orientamenti giurisprudenziali emersi in materia di responsabilità del lavoratore.

Il comportamento del lavoratore infortunato solo raramente è stato ritenuto causa esclusiva dell' evento lesivo. Affermato il principio per cui << le norme di prevenzione mirano a tutelare il lavoratore, anche in ordine ad incidenti che possano derivare sa sua negligenza, imprudenza e imperizia>>184 e stabilito

che << l' eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti venti l' obbligo di sicurezza e che si siano comunque resi disponibili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica>>185, un consolidato orientamento giurisprudenziale ha

184 Cosi' Cass. Pen. Sez. IV, 3 novembre 2004, n. 3455, Volpi, in Cass. Pen. 2006, 2259; conf. Cass. Pen., sez. IV, 3 ottobre 1990, n. 16380, Mandela, ivi, 1992, 392 ss; Cass. Pen., sez IV, 29 gennaio 2008, n. 12348, Giorgi, in Riv. Pen., 2008, 1384(ove si è anche evidenziato che è irrilevante il consenso del lavoratore ad operare in condizioni di pericolo, non potendo costui disporre del proprio diritto alla salute), Cass, pen. Sez IV, 12 febbraio 2008, n. 15556, Trivisonno, in Guida dir., 2008, 19, 85 ss.

185 Cosi' Cass. Pen., sez IV, 5 giugno 2008, n. 27959, Stefanucci ed altri, in Guida dir., 2008, 33,101 ss; conf. Cass. Pen., sez. IV, 23 gennaio 2007, n. 10121, Masi ed altro, in

asserito che la responsabilità del datore di lavoro o degli altri responsabili in materia di sicurezza << può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile ed opinabile e tale, dunque, da presentare i caratteri dell' eccezionalità, dell' abnormità e dell' esorbidanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute>>186 e << sempre che l' infortunio non

risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, nel qual caso nessuna efficienza causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all' evento>>187.

In tale prospettiva si è considerato << anomalo>> o <<abnorme>> il comportamento del lavoratore che sia del tutto imprevedibile perchè << assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite188>>

Cass. Pen., 2008, 1550 ss. (ove si è ritenuto responsabile il datore di lavoro per non aver sufficientemente istruito il lavoratore sull' uso della macchina).

186 Cosi' Cass. Pen., sez. IV, 3 novembre 2004, n. 3455, Volpi, cit.; conf. Cass. Pen., sez, IV, 17 novembre 1992, n. 1170, Beddini, in Cass. Pen., 1994, 717 (ove si afferma altresi' che << le misure di sicurezza vanno attuate dal datore di lavoro abche contro la volontà del lavoratore>>); Cass, pen., sez. IV, 1 giugno 1993, n. 8962, Vannicelli, ivi, 1995, 159 (secondo cui il datore di lavoro << è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, e non già quando l' irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare l' esatto contrario di quel che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni>>).

187 Cass. Pen., sez. IV, 3 novembre 2004, n. 3455, Volpi, cit.; conf. Cass. Pen., sez. IV, 19 aprile 2005, n. 23729, Spinosa ed altro, in Riv. Pen., 2006, 869.

188 Cosi' Cass. Pen. Sez, IV, 23 giugno 2005, n. 38850, Minotti ed altro, in Guida dir., 2006, 11, 97; conf. Cass, pen., sez IV, 14 giugno 1996, n. 8676, Ieritano, ivi, 1996, 44, 88; Cass.

ovvero perchè, pur rientrando in tali mansioni, << sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente lontano>> dalle ipotizzabili condotte imprudenti del medesimo lavoratore189.

Il comportamento del lavoratore che ha cagionato l' infortunio di un collega è stato ritenuto causa dell' evento sulla base dei principi generali vigenti in materia190.

La rilevanza degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, deve però essere valutata alla stregua del disposto dell' articolo 18, comma 3-bis, d. lgs. 81/2008 che, pare circoscrivere la penale responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti all' ipotesi del difetto di vigilanza.

In base all' articolo 20,comma 2, d. lgs. 81/2008, lettera b, il lavoratore è tenuto ad << osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale>>; tale norma appare collegata a ciò che è stata prescritto dal comma 1, che prevede il dovere di ogni lavoratore di prendersi cura della salute e della sicurezza proprie ed altrui << conformemente alla sua

Pen, sez IV, 29 settembre 2005, n. 4716, Riccio, cit.

189 Cosi' Cass. Pen. Sez IV, 8 aprile 2008, n. 22615, De Santis ed altri, cit.; conf. Cass pen., sez. IV, 13 marzo 2008, n. 17495, Pilenga, cit.

190 Ad esempio, è stato ritenuto responsabile di lesioni colpose (commesse con violazione di norme antinfortunistiche) l' operatore del << muletto>> che ha usato un mezzo non appropriato al volume ed al peso del carico: cfr. Cass. Pen., sez. IV, 13 ottobre 2004, n. 3433, Ghirardo, in Riv. Pen., 2006, 130.

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro>>.

Il problema che rimane aperto, già sorto con la normativa previgente191, è

quello di verificare se il comportamento esigibile dal lavoratore sia limitato al rispetto delle regole tipizzate discendenti dalle << disposizioni>> ed <<istruzioni>> di cui all' articolo 20, comma1, d.lgs.81/2008.

Se da quest' ultima norma si desume l' esistenza di un autonomo raggio di azione del lavoratore, allora può' configurarsi in capo al medesimo lavoratore un obbligo di garanzia di portata più ampia rispetto al contenuto delle singole disposizioni penalmente sanzionate di cui all' articolo 20, comma2, d. lgs. 81/2008192.

Volgendo sempre uno sguardo alla norma in questione, cioè l' articolo 20, comma 2, lettera d, d. lgs. 81/2008, possiamo dedurne un altro obbligo per i lavoratori cioè quello di << utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione>>.

L' oggetto materiale della norma è rappresentato da tutti i dispositivi di protezioni messi a disposizione dei lavoratori, siano questi collettivi che

191 Cfr. M. Franco, La responsabilità del datore e del prestatore di lavoro in materia di sicurezza nel d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (e successive modificazioni), in Riv. it. Dir. Lav., 1996, I, 277 ss.

192 Sulla rilevanza dell' articolo 20, comma 1, d. lgs. 81/2008 quale fonte di un obbligo di attivarsi penalmente rilevante ex articolo 40, comma 2, codice penale., cfr. G. Lageard- M. Gebbia, op. cit., 162.

individuali.

Proprio su questi ultimi si concentra un ulteriore disposizione, nello specifico l' articolo 74, d. lgs. 81/2008 in quanto li definisce come << qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi>> ed << ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo>>.

In base all' articolo 75, d. lgs. 81/2008 i predetti dispositivi <<devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro>>.

Viene cosi' confermata la regola per cui i dispositivi di protezione individuale devono essere impiegati per eliminare i rischi residui e non per eludere il principio di priorità delle misure collettive di cui all' articolo 15, lettera i, d. lgs. 81/2008193.

La locuzione << in modo appropriato>> di cui all' articolo 20, comma 2, lettera d, d. lgs. 81/2008 corrisponde, l' avverbio << correttamente>> della stessa norma, ma alla lettera c.

Scorrendo nel flusso delle disposizioni contenute nella medesima norma, non può essere tralasciata la lettera f.

Il lavoratore ha l' obbligo di << non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo>>. Le condotte sanzionate, consistenti nella rimozione o nella modifica dei dispositivi sopra menzionati, sono comprensive dell' asporto, dell' eliminazione e dell' alterazione degli stessi. Tutte le attrezzature di lavoro devono possedere i requisiti di sicurezza di cui all' articolo 70, d. lgs. 81/2008 e che il datore di lavoro, in base all' articolo 71 d. lgs. 81/2008, deve mettere a disposizione attrezzature non solo conformi a tali requisiti, ma anche << idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattare a tali scopi>>.

Ultimo richiamo che deve farsi, è rappresentato dal comma 3, della medesima disposizione: esso è indirizzato ai lavoratori di imprese appaltatrici o subappaltatrici e prevede l' obbligo di << esporre apposita tessere di riconoscimento, correlata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l' indicazione del datore di lavoro>>. Tale norma va correlata a due altre disposizioni: quella di cui all' articolo 18, lettera u, d. lgs. 81/2008, ove si stabilisce l' obbligo di munire della suddetta tessere i propri lavoratori194 e

194 Sebbene il dettamo legislativo non lo espliciti, deve ritenersi che il disposto di cui all' articolo 18, lettera u, d. lgs. 81/2008 riguardi solo i lavoratori che operano presso i committenti o in cantieri, o comunque in luoghi diversi dall' azienda del proprio datore di lavoro. Cfr. F. Bacchini, Misure di tutela ed obblighi, in ISL, 2008, 260.

quella di cui all' articolo 21, comma 1, lettera c, d. lgs. 81/2008, che prevede per i lavoratori autonomi l' obbligo di dotarsi di analoga tessera qualora effettuino la loro prestazione in un luogo ove si svolgono attività nel predetto regime.

L' articolo 59, lettera b, d. lgs. 81/2008, che nella sua prima formulazione annoverava fra i destinatari anche i lavoratori autonomi195, sanziona i

lavoratori di imprese appaltatrici o subappaltatrici che omettono di esporre la tessera di riconoscimento.

2.1 Le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro come reati permanenti.

Le contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro hanno per lo più la natura di reati permanenti196, reati cioè nei quali vengono sanzionati la

creazione o il mantenimento di uno status, evidentemente contra legem, il

195 Nell' articolo 59, lettera b, d. lgs. 81/2008, come modificato dall' articolo 36 d. lgs. 106/2009, risulta abrogata l' originaria parte finale secondo cui << la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione>>.

196 In dottrina è di questo avviso CULOTTA-DI LECCE-COSTAGLIOLA, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., pp. 295 e sg. In giurisprudenza cfr. Cass. pen., sez. III, 17 maggio 1994, n. 7302, Pietra, in Cass. pen., 1995, p. 3503, e in Mass. pen. cass., 1994, fasc. 9, p. 147. Più di recente Cass. pen., sez. III, 18 aprile 2007, n. 21808, Di Sarno, in Riv. pen., 2008, p. 322, e in CED Cassazione, 2007 (rv. 236680): «in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, i reati contravvenzionali previsti dalla relativa disciplina hanno natura

permanente poiché lo stato antigiuridico si protrae e persiste fino a quando il responsabile non provvede ad adottare le prescritte misure cautelari ovvero quando cessa la condotta antigiuridica».

perdurare del quale dipende da una scelta volontaria del soggetto agente. Si tratta di reati nei quali «il protrarsi nel tempo della situazione antigiuridica creata dalla condotta è rilevante, nel senso che il reato è perfetto nel momento in cui si realizza la condotta, ed eventualmente si verifica l’evento, ma il reato non si esaurisce finché perdura la situazione antigiuridica»197.

Nel reato permanente la consumazione del reato si prolunga nel tempo, e le azioni compiute dal soggetto per la conservazione della situazione antigiuridica si ascrivono alla fase consumativa del reato.

Da ciò consegue una disciplina per certi profili peculiare: quanto alla prescrizione, che decorre «dal giorno in cui è cessata la permanenza» (art. 158 co. 1 c.p.); quanto all’istituto del concorso di persone, che può realizzarsi in qualsiasi momento della fase consumativa (dunque fintantoché perdura lo status antigiuridico); secondo autorevole dottrina, si applica, anche nel caso della disciplina della successione di leggi penali nel tempo, in quanto dovrebbe trovare applicazione la normativa entrata in vigore durante la fase consumativa, nonostante l’inasprimento del trattamento sanzionatorio198.

197 MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale – Parte generale, Milano, 2006, p. 186.

198 La tesi è autorevolmente sostenuta da MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto

penale, cit., p. 186. Con specifico riferimento alle disposizioni contenute nei decreti

antinfortunistici CULOTTA-DI LECCE-COSTAGLIOLA, Prevenzione e sicurezza nei

luoghi di lavoro, cit., p. 296. «In caso […] di inasprimento delle pene ad opera di una legge

sopravvenuta […] se la violazione, commessa sotto la vecchia legge, si protrae anche dopo l’entrata in vigore della nuova, la sanzione applicabile è quella prevista dalla seconda,

La qualificazione delle contravvenzioni lavoristiche in termini di reato permanente potrebbe forse comportare – ma la considerazione merita ben altra indagine – una qualche utilità pratica, sempre in tema di unità o pluralità di reati, nell’ipotesi in cui venga in rilievo un concorso materiale omogeneo di reati (con una pluralità di azioni od omissioni si hanno plurime violazioni della stessa norma), nel senso che se di reato permanente si tratta, si può risolvere il conflitto a favore dell’unità del fatto199.

2.2 (segue) Il meccanismo dell' art. 162 bis codice penale. L' oblazione delle contravvenzioni.

L'oblazione è un rito alternativo al giudizio penale mediante il quale, con il pagamento allo Stato di una somma di denaro prestabilita, si estingue un reato contravvenzionale, id est una sorta di depenalizzazione negoziata.

Il rito de quo è disciplinato fondamentalmente agli artt. 162, 162 bis c.p. E 141

ancorché più grave, in quanto è sotto la vigenza di essa che si realizza il reato in tutti i suoi elementi costitutivi e non è invocabile il principio del favor rei sancito dall’at. 2, comma 3, c.p., […] perché tale criterio ha come presupposto che il reato sanzionato più gravemente dalla nuova, si sia consumato nella vigenza della precedente legge, il che invece non si verifica nell’ipotesi di cui ci stiamo occupando».

199 Se male non abbiamo inteso, giunge a conclusioni analoghe invocando la particolare figura del reato abituale, PADOVANI, Diritto penale del lavoro – Profili generali, cit., pp. 258 e sgg.

In particolare, secondo tale Autore l’interesse protetto da talune norme in materia antinfortunistica, «è suscitabile di una reiterata aggressione senza che tale circostanza moltiplichi le offese».

disp. att. c.p.p.

Presupposto oggettivo per la c.d. oblazione obbligatoria di cui all'art. 162 c.p. è che ci si trovi di fronte ad una qualsiasi contravvenzione penale punita con la sola pena dell'ammenda. In tal caso l'imputato ha il diritto soggettivo200 di

chiedere ed ottenere la depenalizzazione negoziata de qua; nella suddetta ipotesi il giudice non ha alcuna valutazione discrezionale da effettuare, ma un mero controllo formale.

Con la legge n. 689/1981 è stata introdotta nell'ordinamento interno l'ipotesi della c.d. oblazione facoltativa, disciplinata all'art. 162 bis c.p., che riguarda una qualsiasi contravvenzione punita con pena alternativa, id est arresto o ammenda.

La valutazione del giudice in caso di oblazione facoltativa è discrezionale sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p., cristallizzati nel disposto di cui al co. 4 dell'art. 162 bis c.p. della gravità del fatto201.

Le contravvenzioni oblazionabili, di competenza del giudice di pace penale, non mutano tale natura sulla base delle pene applicabili ai sensi dell'art. 52 d.

200 CRISTOFANO, I riti alternativi al giudizio penale ordinario, Torino, 2005, 291 e ss. 201 Cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 47032/2007.

lgs. 274/2000202.

Le attenuanti anche speciali non rendono oblazionabili reati base esclusi203.

E' da ritenersi che anche i reati ancora in permanenza possano essere oggetto di oblazione204, salva, nell'ipotesi dell'art. 162 bis c.p., la valutazione

discrezionale del giudice. In altre parole, la non cessazione preventiva della permanenza, solo attraverso la sentenza dichiarativa di oblazione, non deve rilevare sic et simpliciter, bensì secondo una valutazione ai sensi dell'art. 133 c.p.

La domanda di oblazione, obbligatoria o facoltativa, può essere proposta dall'indagato/imputato personalmente o a mezzo del difensore anche non munito di procura speciale ad hoc205.

La disciplina per la richiesta de qua deve ritenersi contenuta nell'art. 141 disp. att. c.p.p., e nella parte non divenuta incompatibile con lo stesso degli artt. 162 e 162 bis c.p.206

202 Cfr. Cass. Pen., sez. IV, sentenza n. 38540/2007. 203 Cfr. Cass. Pen., sez. I, sentenza n. 39982/2008. 204 contra Cass. Pen., SS.UU., sentenza n. 10/1999.

205Cfr. Cass. Pen., SS.UU., sentenza n. 47923/2009.

206 PADOVANI, sub art. 162, in Commentario sistematico al codice penale, a cura di GRASSO-PADOVANI-ROMANO, Milano, 1994, III, 97 e ss.;

Una volta che la domanda di oblazione è stata accettata,ricordiamo come la domanda si presenta al PM, il quale a sia volta trasmette gli atti al GIP durante la fase delle indigini preliminari, la somma da versare, nel caso di cui all'art. 162 c.p., è di un terzo del massimo edittale dell'ammenda stabilita per la contravvenzione contestata, oltre al pagamento delle spese del procedimento, mentre nel caso di cui all'art. 162 bis c.p., è della metà del massimo edittale dell'ammenda stabilita per la contravvenzione contestata, oltre al pagamento delle spese del procedimento. La somma di denaro da versare non è rateizzabile207. In caso di continuazione (o concorso formale), bisogna

verificare la cifra minore risultante dal calcolo dell'oblazione avente come base di partenza le singole violazioni oppure il triplo del massimo del reato più