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L’impatto della nuova architettura europea di vigilanza sul sistema dell’home country control

4. La coop erazi one tra Au tori tà nazi onali e sovranazion ali

4.1 L’impatto della nuova architettura europea di vigilanza sul sistema dell’home country control

Tral as ciando l e specifi che disposizioni che dis ci plinano i casi in cui l’IVASS deve cooperare con le istituzioni

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ESA):357 una per il sett ore bancario (EBA: Eur opean Banking Author ity ), una per i m ercati fi nanzi ari (ESM A:

European Securiti es and Markets Authority ) e una per l e assi curazioni (E IOPA: European Insurance and Occupati onal Pension Authorit y , istit uita con R e g. n. 1094 del 2010).

Merit a chi edersi s e la nuova st ruttura abbi a ri percus sioni anche sul modello di regol azione fi nanzi aria bas ato sull’armonizzazione minima e sul principio dell’home coutry cont rol .

In particolare, l’EIOPA ha il potere di adottare norm e tecni che, linee guida e raccomandazioni .

Le norme tecniche di regol ament azione non i mpli cano decisi oni st rat egiche o scelt e polit iche e il loro cont enuto è limit ato dagli atti legisl ati vi su c ui si bas ano (art. 10 , Reg. 1094 del 2010).

Innanzit utto, il pot ere di regolam entazione può ess ere es ercit ato laddove i l Parl am ento europeo e il Consi glio del eghino all a C om missione il potere di adott are norme tecniche di regolamentazione. In tali casi, l’Autorità, se el abora progetti di norm e t ecni che di regolam ent azione, sottopone tal i progetti all’approvazione della Commissi one, che li t rasm ett e s enz a indugi o al Parl am ent o europeo e al C onsi glio (art. 10 , pf.1).

Ent ro tre m esi dal ri cevim ento del progett o, l a Commissi one deci de se approvarl o o modifi carlo per tutel are gli int eressi dell ’Unione.

Ove non i nt enda approvare un progetto di norma t ecni ca di regol am ent azione o intenda approvarl o in parte o con

357 L e E S A v e n g o n o i s t i t u i t e a s e g u i t o d e l r a p p o r t o r e d a t t o d a l g r u p p o d i l a v o r o p r e s i e d u t o d a D e L a r o s i e r e .

M . D E B E L L I S , U n i f i c a z i o n e , d i f f e r e n z i a z i o n e e t e c n i f i c a z i o n e n e l l a r e g o l a z i o n e e u r o p e a d e i m e r c a t i f i n a n z i a r i , i n R i v . i t . d i r . c o m . , 2 0 1 5 , 6 , 1 1 5 4 s s . P e r u n a r i c o s t r u z i o n e s u l l a n u o v a a r c h i t e t t u r a e u r o p e a d o p o i l l a v o r o d i D e La r o s i e r e , v . S . V E R D U C H I , I p r e s i d i d e l l a s o l v i b i l i t à d e l l ’ i m p r e s a d i a s s i c u r a z i o n i , c i t . , 5 5 9 s s .

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modifiche, la Commissione lo rinvia all’Autorità, fornendo le ragi oni dell a sua m ancat a approvazione o, a secon da dei casi , dell e modi fi che apport at e. Entro un termine di sei settimane, l’Autorità può modificare il proget to di norma t ecni ca di regol am ent azione sulla base dell e m odi fi che proposte dall a Commis sione e ripresent arl o come parere form al e alla Commi ssione , invi ando copi a anche al Parl am ento europeo e al Consi glio.

Se, all a s cadenz a di t ale termi ne di s ei s ettim ane, l’Autorità non ha presentato un progetto modificato di norm a t ecni ca di regolam entazione o ha pres ent ato un proget to di norm a t ecni ca di regol a m ent azione m odi fi cato in modo non coerente con l e modifi che propos te dal la Commissi one, quest a può adott are l a norm a t ecni ca di regol am ent azione con le modi fi che che ri tiene pert inenti o respingerl a.

Tutt avi a, merit a precisare che l a C ommissi one può modi ficare il cont enuto di un progetto di norm a tecni ca di regolamentazione elaborato dall’Autorità solo previo coordinamento con l’Autorità.

Infat ti, l a Commis si one può adott are una norm a tecnica di regol am ent azione m edi ant e un atto delegato s enz a un proget to d ell ’Autorit à solo nel caso in cui l’Autorit à non abbia presentato un progett o di norma t ecni ca di regolamentazione entro i termini previsti dall’art. 10 e la Commissi one abbia ri chi est o di nuovo il progett o concedendo un nuovo termi ne, inutilm ente s pirato a caus a dell’inerzia dell’EIOPA.

Dal regolam ento ist itutivo si evince che, nonost ant e i limiti menzionati (dovuti al coi nvol gim ento dell a Commissi one e del Parl am ent o per cui non vi è st ata una delegazione di poteri a favore dell’autorità tecnica, né pot ev a essere alt ri menti vi sti i vincoli contenuti nei

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Trattati), all’EIOPA (ma il discorso può essere esteso sost anzi alm ent e all e alt re ESA) s ono att ribuiti s oprattutt o pot eri di regol azione, rim anendo l e funzioni di vi gilanza in linea di pri nci pio di com pet en za delle autorit à nazional i.358

Tuttavia, le ESA (e quindi l’EIOPA) possono assumere decisi oni vi ncol anti in tre ci rcost anz a: i) nel caso di viol azioni del diritt o UE, ii) nel cas o di situazioni di em ergenza o iii ) per risol vere controversi e t ra autorit à nazional i di vi gilanza.

In parti col are, s econdo l ’art. 17 del R eg . 1094 del 2010, se un’autorità competente viola il diritto dell’Unione, l’EIOPA, su richiesta di una o più autorità competenti, del Parl am ent o europeo, del Consi gli o, dell a Com missi one o del p erti nent e gruppo dell e parti i nt eres sat e, o di propri a iniziativa, e dopo averne informato l’autorità competente interessata, può effettuare indagini sull’asserita violazione o mancata applicazione del diritto dell’Unione.

Non oltre due mesi dall’avvio del l’indagine, l’EIOPA può trasmettere all’autorità competente interessata una raccomandazione in cui illustra l’azione necessaria per conformarsi al diritto dell’Unione ed entro dieci giorni lavorativi dal ri cevim ent o del la raccom andazi one l’autorità competente informa l’Autorità delle misure adottat e o che int ende adottare per conform arsi al di ritt o dell’Unione.

Tuttavia, merita evidenziare che se l’autorità competente non si conforma al diritto dell’Unione nei termini, sarà la Commissi one, dopo essere st at a inform at a dall’Aut ori tà, o di propri a iniziati va, a gesti re la situaz ione, esprim endo un parere form al e, sulla base dell a raccom andazi one

358 M . D E B E L L I S , U n i f i c a z i o n e , d i f f e r e n z i a z i o n e e t e c n i f i c a z i o n e n e l l a r e g o l a z i o n e e u r o p e a d e i m e r c a t i f i n a n z i a r i , i n R i v . i t . d i r . c o m . , 2 0 1 5 , 6 , 1 5 6 0 .

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dell’EIOPA, per chiedere all’autorità competente di prendere l e misure neces sari e per ris pett are il di ritt o dell’Unione.

Ent ro dieci giorni l avorativi dal ri cevi ment o del parere formale, l’autorità statale informa la Commissione e l’EIOPA delle misure adottate o che intende adottare per conform arsi a t al e parere form ale.

Più rilevante è il potere riconosciuto all’EIOPA q ualora un’autorità nazionale non si conformi al parere e sia necess ari o rim edi are tem pestivam ent e a tal e i noss ervanz a al fine di mant enere o di riprist inare condizioni neut re di concorrenza sul mercato o per ass icurare il regolare funzionamento e l’integrità del sistema finanziario. In tali casi, infatti, l’EIOPA può adottare una decisione nei confront i di un si ngolo ist ituto fi nanziario, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obbli ghi im posti dal diritto dell’Unione, tra cui la cessazione di og ni eventuale prati ca.359

La seconda ipotesi in cui all’EIOPA sono attribuiti poteri più i nci sivi ri guarda le situazioni di em ergenz a, quando l e è ri conos ci uto un vero e proprio ruol o di c oordinat rice (art. 18 , reg. 1094 del 2010).

In caso di svil uppi negativi che pos sano s eriamente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanzi ari nonché la st abilit à generale o parzi al e del sistema finanziario nell’Unione, l’EIOPA facilita attivam ent e e, ove ri tenuto necess ario, coordina l e m isure adottat e dall e perti nenti aut ori tà nazionali di vi gilanza com pet enti.

Per ess ere i n grado di svol gere t al e ruolo di faci lit azione e coordinamento, l’Autorità è pienamente informata di tutti

359 M e r i t a r i c o r d a r e c h e l o s t e s s o a r t . 1 7 d e l R e g . 1 0 9 4 d e l 2 0 1 0 f a s a l v o i l p o t e r e d e l l a C o m m i s s i o n e d i a p r i r e u n a p r o c e d u r a d i i n f r a z i o n e e x a r t . 2 5 8 , T F U E .

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gl i sviluppi ril evanti ed è invit ata dall e pert inenti autori t à nazional i di vi gil anz a compet enti a part ecipare i n qual ità di os servat ore all e eventuali riunioni in mat eri a.

In casi eccezionali se è necessaria un’azione coordinata dell e aut orità nazionali per rispondere a sviluppi negat ivi che pos sano s eri ament e com prom ett ere il regol are funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari o la stabilit à generale o parzi al e del sis tem a finanzi ari o nell’Unione, l’Autorità può adottare decisioni individuali per chi edere all e aut orit à compet enti di prendere l e misure necess ari e ad affrontare tal i sviluppi, as sicurando che gli istituti finanzi ari e le autorit à compet enti ri spettino gli obbli ghi fis sat i in t al e norm ati va.

Anche in questo caso se un’autorità nazionale non si conforma alla decisione dell’Autorità, questa può adottare una deci sione nei confronti di un singolo i stitut o finanzi ari o imponendogli di prendere l e misure necess ari e per ris pet tare gli obbli ghi imposti da tale norm ativa, tra cui la ces sazi one di ogni eventual e prati ca.

In ogni caso non c’è molto da entusiasmarsi: è vero che in quest’ultima ipotesi non è previsto un coinvolgimento dell a Com missi one analogo a quell o che caratterizza l a procedura rel ati v a al la vi ol azione del diritto dell ’UE; m a la spi egazione non ri siede in una m aggiore att ribuzione di poteri all’EIOPA, bensì in ragione dei diversi presupposti che giustificano l’attivazione dei poteri di vigilanza (la situazione di em ergenz a accert at a da una decis one del Consi glio).360

Infine, nei casi di risoluzi one dell e controvers ie t ra aut orit à compet enti in situazioni t ran s front aliere (art. 19 , reg. 1094 del 2010) se un’aut orit à com pet ente è in

360 M . D E B E L L I S , U n i f i c a z i o n e , d i f f e r e n z i a z i o n e e t e c n i f i c a z i o n e n e l l a r e g o l a z i o n e e u r o p e a d e i m e r c a t i f i n a n z i a r i , i n R i v . i t . d i r . c o m . , 2 0 1 5 , 6 , 1 5 6 2 . L’ A . r i c o r d a c h e n ei p r i m i q u a t t r o a n n i d i a t ti v i t à t a li p o t e r i d i v i g i la n za n o n s o n o m a i s t a t i e s e r c i t a t i .

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disaccordo con l a procedura s eguit a o il contenuto di una misura adottata da un’autorità di vigilanza di un altro Stato membro o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima l’EIOPA può, su richiesta di una o più aut orit à com pet enti i nteressat e o di sua iniziativa, prest are assi stenza all e aut orit à per tr ovare un accordo. S e l e aut orit à com petenti interess at e non riescono a t rovare un accordo ent ro il t erm ine fi ss ato per la concili azione dall’Autorità, questa può adottare una decisione con val ore vincol ant e per imporre l oro mis ure s peci fi che (o anche di as t enersi dall’agi re).

Anche in t ale ipotesi , l a di sposizione de qua prevede che, se un’autorità competente non si conforma alla decisione dell’Autorità e pertanto omette di garantire che l’impresa assi curativa ri spetti gl i obbli ghi che le s ono di rettamente applicabili, l’EIOPA può adottare nei confronti del singolo i stitut o finanziario una decis ione i ndividual e che gl i impone di adott are l e mis ure neces sarie (t ra cui la cess azione di ogni event ual e prati ca) per ri spett are gli obbli ghi deri vanti dal di ritto dell ’Unione.

Dal la dis cipli na i n m at eri a un dato em erge chi aram ent e: l a vi gil anz a in am bito assicurati vo non è st ata cent ral izzat a a livel lo s opranazional e.361

In concl usione dal nuovo quadro i stituzi onale ris ult a che la vi gi lanza in ambit o assi curativo con tinua a s pet tare all e autorità nazionali, sebbene rispetto all’originario assetto di appli cazione del princi pio dell’ home countr y control si è cercato di i ntensi fi care l a cooperazione istituzional e .362

361 C o n c o r d a c o n t a l e c o n c l u s i o n e A . C A N D I A N , A . T I T A , L a c o m p l i a n c e d e l l e i m p r e s e a s s i c u r a t i v e n e l q u a d r o e u r o p e o , t r a S o l v e n c y I I , E I O P A , e d i r e t t i v a O m n i b u s I I , i n D i r i t t o e d e c o n o m i a d e l l ’ a s s i c u r a z i o n e , 2 0 0 1 , 1 , 2 1 s s .

362 M . D E B E L L I S , U n i f i c a z i o n e , d i f f e r e n z i a z i o n e e t e c n i f i c a z i o n e n e l l a r e g o l a z i o n e e u r o p e a d e i m e r c a t i f i n a n z i a r i , i n R i v . i t . d i r . c o m . , 2 0 1 5 , 6 , 1 5 6 8 .

179 5. Con clusioni

I pri nci pi dell a licenza uni ca e dell ’ h ome count ry control sono stati elaborat i per accelerare i l processo di creazione di un m ercato uni co in ambit o assi curativo.

Tali pri nci pi - è bene ricordarlo - non limitano la l oro operativi tà al la fas e di access o al m ercato, nel senso che l’autorizzazione concessa dal Paese d’origine è valida per l’intera Comunità, potendo l’impresa operare in libera prestazione o stabilirsi all’estero, ma riguardano anche la fase di es ercizi o, per cui una volt a amm essa ad operare i n un alt ro St at o membro, l a vi gil anz a pr udenzial e sull’impresa assicurativa estera continuerà, entro certi limiti, a soggiacere al controllo dell’Autorità del Paese d’origine; mentre la competenza a vigilare sull’attività dell’impresa sembra spetti all’Autorità del Paese membro di st abilim ento o di prestazione (event ual mente in collaborazione con l’omologo del Paese d’origine).

Tutt avi a, il si st ema deli neat o pri ma del 2010 ha m ess o in evi denza anche l a debol ezza dell a s ua archit ettura non solo per l e cons eguenze dell a cri si del 2008, m a anche per la necessit à di raggi ungere livelli di i nt egrazioni più alti.

A tal e proposito sono stat e adott at i diversi at ti al fi ne di incenti vare l a cooperazione tra l e Aut orit à di vi gil anza degli Stati m embri e tra quest e e le istituzioni sopranazi onali nell a consa pevol ezza che il mercato uni co assi curativo può realizzarsi innanzitutt o att raverso una uniforme appli cazione del di ritto europeo.

Le mi sure imm edi at am ent e successi ve alla cri si del 2008 si sono mos se i n questa di rezione. In parti col are, il CEIOPS, da orga no consulti vo, è st at o tras form ato in un’Autorità a tutti gli effetti (EIOPA).

Tutt avi a, dal la discipli na in m at eri a un dato em erge chi aram ente: l a vi gilanz a in am bito as sicurativo non è stat a cent ralizzat a a livel lo sopranazional e, ma continua a

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spet tare al le aut orit à nazionali , s ebbene ris pett o all’originario assetto di applicazione del principio dell’home country control si è cercato di intensificare la cooperazione istituzi onale.363

Rimane da vedere se i n futuro i l sist em a evol verà nel senso di un ridime ns ionamento del le funzioni di vi gi lanza riconosciut e alle aut orit à nazionali a favore di pi ù incisi ve competenze dell’EIOPA,364 anche s e s embra di ffi cile credere in un’evoluzione in questo senso (alla luce dei recenti avvenimenti politici l’Unione europea sembra non godere di m olt a sti m a).

363 M . D E B E L L I S , U n i f i c a z i o n e , d i f f e r e n z i a z i o n e e t e c n i f i c a z i o n e n e l l a r e g o l a z i o n e e u r o p e a d e i m e r c a t i f i n a n z i a r i , i n R i v . i t . d i r . c o m . , 2 0 1 5 , 6 , 1 5 6 8 . 364 S i i n t e r r o g a s u l p u n t o M . H A Z A N , S t r u t t u r a e p o t e r i d e l l ’ a u t o r i t à d i v i g i l a n z a , c i t . , 2 7 4 . In u n s e n s o d e l t u t t o n u o v o ( “ a l t e r n a t i v o ” ) d e l r u o l o d e l l e a u t o r i t à d i v i g i l a n z a n e l s i s t e m a f i n a n z i a r i o , d e f i n i t o c o m e “ u n i n s i e m e o r g a n i z za t o d i m er c a t i , i n t er m ed i a r i e s t r u m en t i ” , v . P . P O R R E T T A, F.

S A N T O B O N I , F a r e a s s i c u r a z i o n e , c i t . , 1 1 7 s s . ; l a s o l u z i o n e s u g g e r i t a è n e l s en s o c h e “ l e Au t o r i t à d i v i g i la n za d e v o n o a b b a n d o n a r e a t t e g g i a m en t i e g o c en t r i c i d u r a n t e l ’ es p l et a m en t o d e l l e p r o p r i e f u n zi o n i , i n q u a n t o n o n r i es c o n o d a ll ’ es t er n o a c a u s a r e m e c c a n i c a m en t e ed u n i d i r ezi o n a lm en t e d et er m i n a t i c o m p o r t a m e n t i n e i s o g g e t t i v i g i l a t i , c h e n o n s u b i s c o n o p a s s i v a m e n t e l e r e g o l e , m a i n t e r a g i s c o n o a t t i v a m e n t e i n f l u e n z a n d o i l s i s t e m a - v i g i l a n t e ( c a u s a l i t à c i r c o l a r e ) . L e r e l a z i o n i d i f e e d - b a c k c o n t i n u o , p o c ’ a n z i d e s c r i t t e , i n n e s c a n o , d u n q u e , r e a z i o n i a c a t e n a n e i c o m p o r t a m e n t i d e l s i s t e m a - v i g i l a n t e e d e l s i s t e m a v i g i l a t o ( « s u g g e r i m e n t i o r g a n i z z a t i v i » ) , c h e c o n s e n t o n o d i c o s t r u i r e u n t u t t o s o li d a l e, m ed i a n t e q u e ll ’ a c c o p p i a m en t o s t r u t t u r a l e c h e, a b en v ed er e, c o s t i t u i s c e l a b a s e d i u n S i s t e m a f i n a n z i a r i o s t a b i l e e d e f f i c i e n t e ” .

181 Con clusioni

Il mercato unico può davvero funzi onare sol o se si raggiunge un grado di omogeneit à sia tra l e normative degli Stati membri sia s ull a loro appl i cazi one da part e dell e Aut ori tà competenti .

In parti col are, il di ffi cil e equili bri o t ra le cont rappost e esi genz e (tut el a del consum atore, st abi lità del sist em a, creazione di un m ercato unico e concorrenzial e) ha trovato un punt o di equi librio (precari o) nel pri nci pio dell’ home countr y contr ol e nell a ri partizione dell e funzioni di vi gil anz a.

L’applicazione di tale principio, infatti, impone di distinguere la vi gilanza s truttural e e prudenzi al e da quell a sull’attività dell’impresa nel Paese ospitante.

La veri fi ca sull a s us sistenza delle condiz ioni di accesso e di esercizio spetta allo Stato d’origine, residuando alle Autorit à del Paes e os pitante limit ati poteri.

Più complessa, i nv ece, è la ques tione relativa al l’i nsi em e delle attività esercitate dall’impresa straniera sul territ ori o di uno St ato mem bro, poi ché le dirett ive in mat eri a non si espri mono apert am ent e.

Merit a precis are che le diretti ve in mat eria assi curat iva in vari e occasioni ri cordano che l e imprese di assi curazione operanti in base all’autorizzazione unica devono rispettare le regole di int eresse general e dell o Stato m embro ospit ant e.

Pert anto, quanto al le atti vit à s volt e i n un Paes e diverso da quello della s ede l eg al e, i l cont rollo deve es sere ripartito:

spetta all’autorità dello Stato di origine la vigilanza sulle vicende generali dell’impresa e all’autorità dello Stato ospitante, in collaborazione con l’omologo straniero, il controllo sul le atti vità svolt e sul pro pri o territorio,

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affinché s i ris petti l a norm ativa nazional e dett ata a tutel a dell’interesse generale.365

Tale conclusione è coerente con l’intero impianto, deli neat o dall e direttive e recepit o dal codi ce, sull’accesso e sull’esercizio dell’attività assicur ativa.

Il cont rollo s ull a s tabil ità dell e imprese è prerogativa es clus iva dell e autorità nazionali , perché sono t ali aut orità a rilasciare l’autorizzazione all’esercizio anche in libera prest azione o st abili ment o.366

Tuttavia, se l’applicazione delle norme non è omogenea, l’impresa sarà tentata di localizzare la sede legale nello Stato il cui sist ema di vi gil anz a è ritenuto m eno gravoso.367

Ne cons egue da un l ato la necessit à che le Aut orit à degli Stati membri collaborino tra loro e dall’altro un’applicazione uniforme della normativa (magari affidando il compito a un’autorità unica di vigilanza europea).

Solo in questo m odo pot rà parl arsi di mercato uni co assi curativo europeo.

A tale proposito merita rilevare l’isti tuzione dell’EIOPA (Reg. n. 1094 del 2010).

Sicurament e la vi gil anz a in ambit o as sicurativo continua a spettare alle autorità nazionali, ma rispetto all’originario

365 N e l s e n s o c h e l a v i g i l a n z a s u l l ’ a t t i v i t à a s s i c u r a t i v a i n s e n s o l a t o ( h o m e c o u n t r y l a w ) i m p l i c h i “ i l r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i a l l ’ e s e r c i z i o d e l l ’ a t t i v i t à d et t a t e d a l l o S t a t o m em b r o o s p i t a n t e p e r m o t i v i d i i n t er e s s e g en er a l e” v . I.

B O Z Z A N O , I l c o n t r o l l o e l a r e g o l a m e n t a z i o n e d e l m e r c a t o a s s i c u r a t i v o , i n L e a s s i c u r a z i o n i p r i v a t e , a c u r a d i G . A L P A , T o r i n o , 2 0 0 6 , 6 4 0 ; i n s e n s o a n a l o g o :

“ lo S t a t o o s p i t a n t e v i g i la s u l la g es t i o n e d ei r i s c h i a s s u n t i n el p r o p r i o t e r r i t o r i o e s u l l a t u t e l a d e g l i a s s i c u r a t i l o c a l i , i n t e r v e n e n d o n e l l a s i t u a z i o n e d i c r i s i q u a n d o g l i e f f e t t i s i a n o l i m i t a t i a l p r o p r i o t e r r i t o r i o ( l a c o m p e t e n z a , i n v e c e , è d el l ’ a u t o r i t à d el P a es e d i o r i g i n e q u a n d o la c r i s i i n v es t a l ’ i n t er a i m p r es a n e l s u o c o m p l e s s o ) ” v . M . C O N D E M I, C o m m e n t o a l l ’ a r t . 4 8 , i n I l c o d i c e d e l l e a s s i c u r a z i o n i , a c u r a d i F . C A P R I G L I O N E , P a d o v a , 2 0 0 7 , 4 1 8 .

366In q u e s t o s e n s o A . L O N G O , C o m m e n t o a r t . 3 , c i t . , 4 5 .

367 I l f e n o m e n o c . d . d i s h o p p i n g d i o r d i n a m e n t i , v . A . A N T O N U C C I , A s s i c u r a z i o n e f r a i m p r e s a e c o n t r a t t o , B a r i , 2 0 0 0 , 4 2 .

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ass ett o di appli cazi one del princi pio dell ’home countr y control si è cercat o d i intensi ficare la cooperazione istituzional e.368

È vero che le norm e tecni che adottat e dall ’E IOPA non impli cano decisioni strat egi che o scelt e politi che e il loro contenuto è limitato dagli atti legisl ativi su cui si basano (art. 10 , Reg. 1094 del 2010), ma è anche vero che l e è stat o conferit o anche il pot ere di as sumere decisioni vincol anti in t re circostanze: i) nel caso di violazioni del diritt o UE, ii) nel caso di sit uazi oni di em ergenza e iii ) per risol vere cont roversi e t ra autori tà nazional i di vi gil anz a (artt. 17 ss . del R eg. n. 1067).

Certo non c’è molt o da ent usi asm arsi: non si t rat ta di pot eri parti col arm ente incisivi e in ogni cas o è s empre previsto il coinvolgimento di un’altra istituzione (Commi ssione o C onsi glio, in genere).

Tuttavia, non è da sottovalutare l’ipotesi di interventi per la ris oluzione dell e controversi e t ra autorità com petenti i n situazioni t rans front ali ere (art. 19 , Reg. 1094 del 2010).

Infatti, se un’autorità competente è in disaccordo c on la procedura seguit a o il cont enuto di una m isura adott at a da un’autorità di vigilanza di un altro Stato membro o in caso di inerzia da parte di quest’ultima l’EIOPA può, su richi est a di una o pi ù autorit à compet ent i int eress at e o di sua inizi ati va, pre st are assi stenza alle aut orit à per t rovare un accordo. S e le autorit à competent i interess ate non riescono a trovare un accordo entro il t ermine fiss ato per la conciliazione dall’Autorità, questa può adottare una

368 D a l r e g o l a m e n t o i s t i t u t i v o s i e v i n c e c h e a l l ’ E I O P A s o n o a t t r i b u i t i s o p r a t t u t t o p o t e r i d i r e g o l a z i o n e , r i m a n e n d o l e f u n z i o n i d i v i g i l a n z a i n l i n e a d i p r i n c i p i o d i c o m p e t e n z a d e l l e a u t o r i t à n a z i o n a l i . C f r . M . D E B E L L I S , U n i f i c a z i o n e , d i f f e r e n z i a z i o n e e t e c n i f i c a z i o n e n e l l a r e g o l a z i o n e e u r o p e a d e i m e r c a t i f i n a n z i a r i , i n R i v . i t . d i r . c o m . , 2 0 1 5 , 6 , 1 5 6 0 .

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decisi one con val ore vincol ant e per imporre loro misure speci fi che.

Qualora poi un’autorità competente non si conformi alla decisione dell’Autorità e pertanto ometta di garantire che l’impresa assicurativa rispetti gli obblighi che le sono direttamente applicabili, l’EIOPA può adottare nei confront i del singol o istitut o fi nanziari o una deci sione indivi dual e che gl i impone di adot tare l e misure necess ari e per ri spet tare gli obbli ghi derivanti dal di ritto dell’Unione.

Rimane da vedere come evol verà in fut uro il si st ema:369 cert o è che in una recent e vi cenda (che tra l’alt ro vede coinvolto l’IVASS) l’EIOPA ha dichiarato ricevibile una domanda formulata da un’impresa assicuratrice ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 1094 del 2010 (violazione del diritt o europeo).370

369O v v i a m e n t e n e l l a c o n s a p e v o l e z z a c h e v i g e i l p r i n c i p i o d i a t t r i b u z i o n e e x a r t . 5 , T U E .

370V . c a p . I I , p f . 6 . 2 .

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AFFER IN I V., I servi zi assi cur ativi nel di ritto

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