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IMPOSIZIONE DI OBBLIGHI IN CAPO AD AMAZON ED APPLE

497. Preliminarmente si deve rigettare la tesi di Amazon614, secondo cui l’Autorità non avrebbe i poteri per imporre misure comportamentali o strutturali nelle proprie diffide. Secondo la giurisprudenza amministrativa615, infatti, l’Autorità può imporre alle imprese misure dettagliate, sia comportamentali che strutturali, dirette ad eliminare nell’immediato futuro gli effetti delle intercorse infrazioni, secondo il principio del c.d. effetto utile, che consiste nell’ottenere che nel mercato inciso siano ripristinate, in forma il più possibile specifica, condizioni simili a quelle che si sarebbero verificate in assenza dell’infrazione.

498. Nel merito si rileva che, nel caso in esame, al fine di garantire l’efficacia dell’azione antitrust, appare necessario impedire che la condotta contestata ad Apple e Amazon continui a produrre gli effetti anticoncorrenziali individuati, può rendersi necessario imporre ad Amazon ed Apple obblighi a porre in essere specifiche attività volte ad eliminare tempestivamente le restrizioni all’accesso ad Amazon.it.

499. Per quanto concerne il contenuto degli obblighi da imporre ai gruppi Apple e Amazon, occorre considerare che Apple ha proposto tramite impegni l’estensione del novero di soggetti ammessi al marketplace Amazon.it, mentre la stessa Amazon ha dichiarato di voler espandere il più possibile il numero di rivenditori presenti nella piattaforma. Inoltre, in data 8 novembre 2021, Apple ha informato di voler dare corso volontariamente agli impegni presentati in data 7 giugno 2021 ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 287/90616, che sono stati rigettati dall’Autorità.

500. Pertanto, si ritiene che gli obblighi da imporre ad Apple e Amazon debbano riguardare l’inclusione nel marketplace Amazon.it: (i) per i prodotti Apple e Beats che non rientrano in un sistema di distribuzione selettiva, di tutti i rivenditori che eserciscono legittimamente tale attività di rivendita di prodotti genuini, siano essi rivenditori ufficiali che non ufficiali; (ii) per i prodotti Beats che rientrano in un sistema di distribuzione selettiva, dei rivenditori aderenti al sistema di distribuzione selettiva in maniera non discriminatoria rispetto ai soggetti attualmente ammessi ad Amazon.it.

501. Laddove siano apportate modifiche al sistema di distribuzione dei prodotti Apple, si ritiene che Apple e Amazon debbano permettere l’accesso al marketplace secondo i criteri oggettivamente stabiliti dal sistema di

614 Cfr. doc. 364.

615 Consiglio di Stato, VI, 8 aprile 2014, n. 1673, A437 - Coop Estense.

616 Cfr. doc. 382.

distribuzione, in modo indistinto tra tutti i potenziali rivenditori e in maniera non discriminatoria. Sicché, laddove il marketplace Amazon.it rimanga compatibile – come ad oggi avviene – con il sistema di distribuzione dei prodotti Apple e Beats, in esso deve essere consentita la vendita in maniera non discriminatoria rispetto ai soggetti ammessi al marketplace.

502. Gli obblighi sopra indicati appaiono, nel loro complesso, necessari e proporzionati rispetto all’obiettivo del tempestivo ripristino della concorrenza, permettendo l’apertura ai mercati di sbocco da parte dei rivenditori e rimuovendo le restrizioni al commercio intra-UE dovuto all’esclusione di tutti gli operatori stabiliti in taluni Paesi Membri.

503. Gli obblighi appaiono necessari alla luce della crescente importanza delle vendite on-line, al fine di rimuovere le restrizioni anticoncorrenziali introdotte dalle clausole in esame.

504. Dal punto di vista della proporzionalità, gli obblighi imposti consistono nella mera applicazione delle regole di accesso stabilite da Apple e Amazon in modo non discriminatorio e indistintamente per tutti gli operatori che distribuiscono legittimamente prodotti Apple e Beats. Le misure hanno la medesima finalità della proposta di impegni di Apple di estendere il novero degli operatori su Amazon.it e sono compatibili con la dichiarata volontà di Amazon di ampliare il più possibile i rivenditori presenti su Amazon.it.

RITENUTO, pertanto, che, sulla base delle considerazioni precedenti, le società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd, Apple Italia S.r.l., Amazon.com Inc., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon Europe Core S.à r.l., Amazon EU S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l. hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

DELIBERA

a) che le società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd, Apple Italia S.r.l., Amazon.com Inc., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon Europe Core S.à r.l., Amazon EU S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l. hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea consistente nel concordare e dare esecuzione delle clausole contrattuali che impediscono a rivenditori che legittimamente eserciscono l’attività di rivendita di prodotti

Apple e Beats genuini di accedere ai servizi di intermediazione del marketplace Amazon.it;

b) che le società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd, Apple Italia S.r.l., Amazon.com Inc., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon Europe Core S.à r.l., Amazon EU S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l. pongano immediatamente fine ai comportamenti distorsivi della concorrenza di cui alla precedente lettera a), si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata ai punti precedenti e, nello specifico, che le suddette società rimuovano e/o modifichino tali clausole contrattuali, individuando forme distributive che consentano, agli operatori che legittimamente eserciscono l’attività di commercializzazione dei prodotti a marchio Apple e Beats genuini, di accedere al marketplace Amazon.it e di utilizzare i servizi di intermediazione di tale marketplace in maniera non discriminatoria rispetto ad Amazon e agli altri venditori di prodotti Apple e Beats ammessi in Amazon.it, secondo i criteri oggettivi di indole qualitativa, applicati indistintamente e non discriminatori, al tempo stabiliti per le vendite di prodotti Apple e Beats;

c) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, venga applicata alle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd, Apple Italia S.r.l., in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 134.530.405 € (centotrentaquattromilionicinquecentotrentamilaquattrocentocinque euro).

d) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, venga applicata alle società Amazon.com Inc., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon Europe Core S.à r.l., Amazon EU S.à r.l., Amazon Italia Services S.r.l., in solido, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 68.733.807 € (sessantottomilionisettecentotrentatrémilaottocentosette euro).

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all’Autorità, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell’articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all’articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE Filippo Arena

IL PRESIDENTE Roberto Rustichelli

X. Appendice – Analisi dell’andamento degli sconti dei prodotti Apple