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1.3 Il rapporto tra State-Owned Enterprises e gli standards di protezione internazionale: un nuovo trend nella tutela

1.3.1 Le imprese multinazionali.

Le nozioni di impresa multilaterale, elaborate dalle Organizzazioni Internazionali in seno alle quali tale fenomeno è stato trattato, studiato ed analizzato, ruotano attorno ad alcuni elementi comuni, che possono essere riassunti come segue.

Ad esempio, le Norms on the Responsibility of Transnational Corporations

and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights71 definiscono tali imprese come “[…] an economic entity operating in more than one Country or a cluster of economic entities operating in two or more Countries - whatever their legal form”.

Ancora, nelle OECD Guidelines for Multinational Enterprises72 le imprese

multinazionali sono definite come “companies or other entities established in more than one Country and so linked that they may co-ordinate their operations in various way”.

Tali definizioni consentono di ricavare alcuni elementi fondamentali dell’impresa multinazionale, tra cui il fatto che si tratti di un’entità economica unica o facente parte di un gruppo, che opera in una pluralità di Stati, anche con forme giuridiche differenti. Inoltre, dalla medesima definizione si evince come il fattore determinante sia costituito dal link esistente tra le diverse società che costituiscono l’impresa multinazionale, prevedendo la necessità di un legame più intenso di quello rappresentato dalla mera proprietà azionaria di maggioranza in capo alla società “madre”.

A supporto di tale impostazione, è possibile fare riferimento al OIL Tripartite

Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy73, nello specifico al punto 6 della presente Dichiarazione, dove si

71 UN Sub-Commission For The Promotion and Protection of Human Rights, Norms on the

Responsibility of Transnational Corporation and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, adottate il 26 Agosto 2003, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2.

72 OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Recommendations for responsible

business conduct in a global context, adottate in prima approvazione il 21 giugno 1976, ultima

versione del 25 maggio 2011.

73 International Labour Organisation (ILO), ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning

Multinational Enterprises and Social Policy, adottata il 16 novembre 1977, reperibile presso www.ilo.org.

sottolinea come le imprese multinazionali siano intrinsecamente dotate di struttura delocalizzata, operino in una pluralità di Stati oltre quello di origine e tali attività siano collegate tra loro da legami di intensità e forma non predefinita o costante.

Infine, un’ulteriore definizione contenuta nella risoluzione prodotta dall’Institut de Droit International sul tema de Les Entreprises Multinationales74 prescrive come “Enterprises which consist of a decision-making centre located in one country and of operating centres, with or without legal personality, situated in one or more other countries should, in law, be considered as multinational enterprises”. Tale definizione consente di tratteggiare ancor più compiutamente l’elemento del link succitato, ovverosia l’esistenza di un centro decisionale che coordina e indirizza la strategia e le operazioni poste in essere dalle altre società appartenenti al medesimo ente.

Tale concetto è stato ribadito poi anche dalla Commission On Transnational

Corporations75, istituita presso le Nazioni Unite nel 1974, al fine di stilare un codice di condotta per le imprese multinazionali. Nonostante i lavori siano stati definitivamente sospesi nel 1992 a causa di un disaccordo non componibile tra i c.d. Paesi in via di Sviluppo (PVS) e i Paesi sviluppati in merito ad alcuni aspetti della disciplina da applicare a tali enti, ciò che è stato largamente condiviso in sede di lavori preparatori ha riguardato l’elemento del collegamento tra le diverse società o entità che costituiscono l’impresa e, nello specifico, l’esistenza di un centro decisionale comune.

L’art. 1(a) del testo sottoposto dalla Commissione al Consiglio Economico e Sociale dell’ONU prevede infatti che le imprese “operate under a system of decision-making centres, in which the entities are so linked, by ownership or otherwise, that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the activities of others and, in particular, to share knowledge, resources and responsibilities with others”.

74 Institut de Droit International, Les Entreprises Multinationales, risoluzione approvata ad Oslo il

7 settembre 1977, Rapporteur Berthold Goldman, reperibile presso www.idi-iil.org.

75 UN Commission on Transnational Corporation, Proposed text of the draft code of conduct on

transnational corporations, UN Doc. E/1990/94, del 12 giugno 1990, reperibile presso www.unctc.unctad.org/aspx/index.aspx.

In questo senso, ad una pluralità giuridica si contrappone l’unità economica, in quanto l’impresa multinazionale agisce sotto questo secondo aspetto come un ente unico, unitario, sotto il controllo e le direttive di un centro decisionale che ne indirizza le politiche, le strategie e le modalità con cui si interfaccia verso l’esterno76.

Per questo motivo, gli elementi dirimenti nel definire le imprese multinazionali sono rappresentati da una trilogia di aspetti: l’intensità, l’importanza e la frequenza delle operazioni commerciali poste in essere con l’estero; la composizione del management; l’azionariato. Pertanto, si è in presenza di un’impresa multinazionale ogni qualvolta si rintracci una pluralità di entità giuridiche, che agiscano unitariamente dal punto di vista economico, coordinate e collegate tra loro a livello apicale da un unico centro direzionale.

Tali società costituiscono sia per dimensione sia per volume di capitali disponibili dei “colossi” economici, in grado di condizionare fortemente non solo le economie interne dei Paesi che ospitano le loro attività, ma anche dotate di capitalizzazioni borsistiche superiori al PIL degli Stati stranieri in cui si trovano ad operare. Tale potere di influenzare e condizionare le sorti economiche di intere Nazioni si è tradotto in determinati casi nel mancato rispetto di alcuni principi fondamentali del diritto internazionale, quali il diritto e la tutela della salute, del rispetto dei diritti umani nonché degli standards di protezione dell’ambiente.

Si è innanzitutto discusso in letteratura giuridica se siano rinvenibili degli obblighi internazionali in capo alle multinazionali da rispettare all’interno del host

State in cui operano. In secondo luogo, si ulteriormente discusso se esista un vero

e proprio dovere di controllo della legalità delle attività di una multinazionale da parte del home State di quest’ultima. Certamente, qualora si tratti di una SOEs, tale controllo dovrebbe assumere caratteri ancor più preganti e significativi77.

Il percorso logico-giuridico che si vuole proporre in questa prima parte intende partire dall’iniziale trattazione delle imprese multinazionali tout court intese,

76 F. Francioni, “Imprese multinazionali, protezione diplomatica e responsabilità internazionale”,

in The Italian Yearbook of International Law, Vol. 4, Milano, Giuffrè, 1979, p. 15; G. Pellicelli,

L’impresa multinazionale, Torino, Giappichelli Editore, 1981, p. 205.

77 Si veda infra, cap. 2 par. 1. Inoltre, si veda A. Calabrese, R. Costa, T. Menichini, F. Rosati,

“Does corporate social responsibility hit the mark? A stakeholder oriented methodology for CSR

categoria entro cui si possono indubitabilmente collocare le SOEs, per poi restringere il campo specificatamente a quest’ultime, in modo da valutare più compiutamente la disciplina applicabile.

1.3.2 Gli obblighi internazionali che ricadono in capo alle multinazionali per